Commentari della storia trentina : con un'appendice di notizie e documenti
Chiesa nostra ad ogni bisogno loro, lasciando essi et li suoi, quali a ciò ordineranno, dentro e fuori, et tenergli in essi contro ciascuno, non eccettuando alcuno, pur a spese e costo loro, et senza nostro et della Chiesa nostra notabil danno. 3.° Non vogliamo anco per vertù della presente Lettera, cornili- dare, ne esercitare guerra contro alcuno senza voluntà, et saputa del prefatto nostro Signor Duca Sigismondo, Eredi e Successori. 4 ° Parimente vogliamo che tutti li nostri Capitani
, Prefetti, Giudici et Vicarj della Val di Non et Sol dì qual grado si sieno, debbano prestare giuramento al prefatto nostro Signor Duca Sigi smondo, d’ eseguire tutto quello che è scritto avanti et doppoi in essa Lettera, ne contrafare et perpetuamente osservare. 5*° Et se per 1’ avvenire alcuno di quelli Capitani, Prefetti, Giu dici e Vicari, uno o più licenziar volessino, o alcuno morisse, che quelli che si ritroveranno esser vivi, non si lascino licentiare fin tanto, che quello che deve esser posto
, et che quello o quelli che così licentiaremo siano poi liberati, et assolti dal giuramento, con quale prima per conto de tal obbligatone erano tenuti al prefatto nostro Grazioso Signore Sigismondo Duca, suoi Eredi et successori. 6.° Et a fine che questa unione scritta resti nella memoria et fermezza,- tutti li nostri, et della predetta Chiesa nostra sudditi deb bano prestar giuramento al prelatto nostro gratioso Signor Duca Si gismondo d’ eseguire tutto quello, che è scritto davanti, et doppoi
in questa lettera, et non conlrafare, ma osservare perpetuamente et che per innanzi alli.tempi perpetui li giuramenti debbano esser rinnovati et prestati ogni volta che un Principe et Signore del Contado de Tiro! intrarà nel Regimento di quella Provincia, et un Vescovo nel possesso / del Vescovado, 7*° Per contrario il prefatto nostro Gratiosissimo Duca Sigi smondo, suoi Eredi et Successori debbano conservare noi, li succes sori nostri, et Capitolo nostro di Trento, et le città, castelli, sudditi
et beni della predetta nostra Chiesa, et tutto quello appartiene ad essa, et in protettione loro, essergli assistenti, conseglìanti, ed aiutevoli, come nostro Avvocato et Difensore, et noi, li successori nostri ve scovi di Trento, il nostro Capitolo, et Chiesa così negli honori, ra gioni, ed antichi costumi graliosamente mantenere, difendere, lasciare, ma che tutti gli articoli avanti, et doppoi scritti restino fermi et ef ficaci, et che per questo non gli sii derogato. 8.° Et se il prefatto nostro