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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 99 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
definitivo. 2 15 84 Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della Provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lin- Testo proposto dotta Commissione Osservazioni Art

. 46. L’ammissione alle scuole di lingua tedesca è riser vata ai cittadini italiani appartenenti al gruppo lingui stico tedesco. Gli alunni vengono iscritti in base a di chiarazione del padre o di chi ne fa le veci, attestante che la loro lingua materna è la tedesca. In mancanza di tale dichiarazione provvede il Provveditore agli studi, sentito il Vice Provveditore. In caso di dichiarazione contestata da parte del Provveditore decide una Commissione presieduta dal Presidente del Tribunale di Bolzano

o da un giudice da lui designato e composta di quattro membri nomi nati dallo stesso Presidente del Tribunale. Due membri sono designati dai Consiglieri provinciali appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono designati dai Consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco. Il Ministro della Pubblica Istruzióne tenendo conto delle esigenze degli studi e della situazione degli istituti scolastici nella Provincia di Bolzano, può consentire con sua ordinanza che alle scuole medie ed agli istituti

di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica istituiti per gli appartenenti al gruppo lingui stico tedesco si iscrivano anche alunni appartenenti ai gruppi linguistici italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta, l’or dinanza del Ministro della Pubblica Istruzione deter mina le modalità di tale iscrizione. Art. 47. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della Provincia di Trento

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