Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Autore:
Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo:
Roma
Descrizione fisica:
[28], 40, 63 Bl.
Lingua:
Italienisch
Commenti:
Enth.: T. 1 - 3
Soggetto:
g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura:
III 104.504
ID interno:
168827
legge, è tenuto conto, nel regime scola stico delle valli ladine, dell’affinità linguistica dell’ita liano e del ladino e dell’interesse prevalente di quelle popolazioni di rendersi padrone della lingua dello Stato e della lingua tedesca parlata nelle valli viciniori. Le norme relative a tale regime sono emanate con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio Regionale. Nelle scuole elementari delle località della Provin cia di Bolzano ove è parlato il ladino, l’insegnamento della lingua
italiana e della lingua tedesca è impartito in modo da consentire alla fine del ciclo uguale grado di conoscenza delle due lingue. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione sentiti i Consigli comunali delle località interessate e il Consiglio Provinciale di Bolzano. Testo del Ministero della Pubblica Istruzione • Nelle scuole elementari per il gruppo linguistico ladino l’insegnamento, che si avvale del ladino anche come lingua strumentale, sarà impartito in modo
da ' consentire alla fine di un ciclo quinquennale uguale grado di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Provin ciale di Bolzano. Art. 49. Art. 49. 84 87 I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano
. Tale autorizzazione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. I testi scolastici editi all’estero non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della Pub blica Istruzione, sentito il parere della Giunta Provin ciale dì Bolzano. Tale autorizzazione è concessa per la durata di un triennio, ed è rinnovabile. Osservatici