Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
Pagina 47 di 95
Autore:
Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo:
Roma
Descrizione fisica:
39, 21, 32 S.
Lingua:
Italienisch
Commenti:
Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto:
g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura:
III 8.529/1-3
ID interno:
250203
Alti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DISEGNO DI LEGGE TITOLO I COMMISSIONI LOCALI DI REVISIONE CINEMATOGRAFICA E AGEVOLAZIONI FISCALI PER FILM IN LINGUA TEDESCA Art. 1. Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in pro vincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli
arii- coli 2 e 3 della predetta legge. Ciascuna sezione è composta: a) del presidente del tribunale di Bol zano o di un magistrato di detto tribunale da lui designalo, che la presiede; b) di un professore di ruolo di un isti tuto di istruzione secondaria; c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove
esistenti. Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano. I componenti della sezione sono nominati con decreto del ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano. Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della car riera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del
Governo in Bolzano. Art. 2. L’articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161. Art. 3. II nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all’articolo 1, valido nell’am bito della provincia di Bolzano, è rilasciato