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Titolo Z - A
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
[2000]
Landesgesundheitsplan 2000 - 2002
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Autore: Bozen <Provinz> / Abteilung Gesundheitswesen / Assessorat für Personal, Gesundheits- und Sozialwesen, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Abteilung Gesundheitswesen
Luogo: Bozen
Editore: Abteilung Gesundheitswesen
Descrizione fisica: 170, 159 S. : graph. Darst.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital. - Nebent.: Piano sanitario provinciale 2000 - 2002
Soggetto: g.Südtirol ; s.Gesundheitswesen ; s.Recht ; f.Quelle
Segnatura: II 170.694
ID interno: 196396
di procedure informative. Tali linee guida dovranno definire e regolamentare almeno i seguen ti aspetti: - tracciati record di scambio dei dati - tabelle di dominio da adottare - compiti e responsabilità di tutte le unità operative coinvolte nella organizzazione e gestione della specìfica procedura in formativa - controlli di qualità dei dati da attivare - tempi e modi per la trasmissione dei dati in Provincia. Il caricamento dei dati provenienti dalle aziende sanitarie, relativamente alla costituzione

In particolare, nel corso di validità del Piano sanitario è com pito della Ripartizione Sanità costituire a livello provinciale della banche dati nei diversi settori di interesse, secondo determinati criteri. Al fine di garantire presso le aziende sanitarie una certa omogeneità nella raccolta, nella trasmissione e nell’elaborazione dei dati di interesse della Ripartizione Sanità, la Giunta provin ciale dovrà prevedere l’approvazione di linee guida per singola procedura o per gruppi omogenei

di banche dati centrali, l’aggior namento e la gestione delle relative tabelle di dominio sarà effet tuata dagli specifici uffici della Ripartizione Sanità, ciascuno per le proprie competenze. È compito della Ripartizione Informatica la predisposizione di programmi ad hoc per il caricamento dei dati e la gestione delle intere banche dati. 4.4. L’accreditamento delle strutture Nel periodo di piano si procederà all’accreditamento dei sog getti erogatori del Servizio sanitario provinciale (aziende specia

li, altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, di cui agli artt. 25, 26, 36, 39, 40, 41, 42, 43, della L. 23.12.1978, n. 833; nonché i professionisti). Procedure e modalità verranno definiti da specìfi ci provvedimenti della Giunta Provinciale. in via transitoria, fino alla emanazione dei suddetti atti, il rico noscimento dello status di erogatore delle prestazioni per conto del Servizio sanitario provinciale è automatico per le strutture pubbliche, nonché per quelle private convenzionate alla

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