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Libri
Categoria:
Economia
Anno:
[1950?]
Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
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Pagina 16 di 39
Autore: Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer <Bozen>
Luogo: Bolzano
Editore: Ferrari-Auer
Descrizione fisica: 36 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Südtirol ; s.Holzhandel
Segnatura: 1057
ID interno: 184148
e) marcio duro non superiore al 10% del dia metro a metà; — per marcio duro in misura superiore verrà concessa una corrispondente riduzione; f) leggera cipollatura; — 1 consentito invece un equo diffalco per cipollatura più accentuata; g) curvatura in un solo senso, purché la freccia non superi nell'abete e nel pino il 20%i e nel larice il 30% del diametro a metà. — Sono, esclusi i tronchi curvi in due direzioni. Altri o più gravi difetti comportano un equo diffalco nella misura e nel prezzo

. I tronchi per i quali non si addiviene a un ac cordo sul diffalco possono essere trattenuti dal la consegna da parte del venditore. Art, 29 La misurazione del diametro del legname ro tondo da sega e da costruzione viene fatta a me tà lunghezza. Se la sezione del tronco è ovale, il diametro è dato dalla media dei diametri mi nimo e massimo, nella sezione. ' Nei tronchi scheggiati il diametro viene espres so dalla media fra il diametro minimo nel pun to difettoso e il diametro a metà. Se a metà del tronco

si presentano nodi o spor genze anormali, il diametro corrisponde alla media fra i diametri regolari al disopra e al di sotto del difetto. II diametro viene misurato a centimetri pieni, trascurando le frazioni. La lunghezza, salvo particolari pattuizioni o commissioni, viene misurata a metri interi tra scurando le frazioni. Art. 30 La media dei diametri dei tronchi da sega di resinose è considerata normale quando raggiun ge i 26 centimetri.

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Libri
Categoria:
Economia
Anno:
[1950?]
Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
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Pagina 32 di 39
Autore: Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer <Bozen>
Luogo: Bolzano
Editore: Ferrari-Auer
Descrizione fisica: 36 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Südtirol ; s.Holzhandel
Segnatura: 1057
ID interno: 184148
marcio e il rotto, della lunghezza di metri 4 con tolleranza del 30%' del volume di lunghezze fra metri 2 e metri 3:90 (la lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm.) e della larghezza di cm, 16 e più. Gli spessori normali del tavolame di cirmolo sono: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 mm. La merce venduta 'a partita,, deve essere as sortita nei diversi spessori. La refilatura commerciale del cirmolo è più andante di quella dell'abete. Il tavolame degli spessori inferiori ai 40 min. e delle

larghezze inferiori ai cm. 16 è trattato come assortimento a parte. Art. 74 La media delle larghezze del tavolarne norma le di resinose è considerata 'commercialmente normale,, quando corrisponde a; spessore da 10 a 15 mm. : cm. 20—21 spessore da 20 a 25 mm. : cm. 22 spessore da 30 a 60 mm. : cm. 22—23 Art. 75 La media delle larghezze delle sottomisure di resinose è considerata 'commercialmente nor male,. quando corrisponde a: spessore da 10 a 15 mm. : cm. 10—11 spessore di 20 mm. : cm. 11—12 spessore

da 25 a 30 mm. : cm. 12—13 Art. 76 Negli spessori del legname segato in genere è tollerata, su una quantità non superiore al 35®/« del totale, senza diritto ad abbuoni, una diffe renza di spessore in più o in meno nei seguenti limiti: a) tavolame in genere: per spessore da 10 a 15 mm.: 1 mm. per spessore da 20 a 25 mm.: 1.5 mm. per spessore da 30 in avanti: 2 mm.

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Categoria:
Economia
Anno:
[1950?]
Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
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Pagina 7 di 39
Autore: Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer <Bozen>
Luogo: Bolzano
Editore: Ferrari-Auer
Descrizione fisica: 36 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Südtirol ; s.Holzhandel
Segnatura: 1057
ID interno: 184148
Nel caso del tondame il carico viene fatto nor malmente a spese dell'acquirente. Se la vendita è fatta 'franco vagone stazione di carico,, il venditore è tenuto a rendere la mer ce sul vagone nella pattuita stazione, osservando le prescritte norme di carico. Se la vendita è fatta 'franco stazione di par tenza,, o 'franco rampa,, le spese di carico so no sostenute dal compratore. Se la vendita è fatta 'franco stazione destino„ il venditore è tenuto a rendere la merce sul va gone nella stazione

pattuita; le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste ecc.) sono a carico del com pratore. Se la vendita è fatta 'franco stabilimento, ma gazzino o deposito del compratore,, il venditore deve ivi rendere la merce e il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese. Le stesse regole si applicano a clausole redat te in termini diversi se il senso è analogo. In mancanza di patti contrari, la merce si in tende sempre venduta franco vagone partenza. FF. SS. Le spedizioni per ferrovia vengono effettuate

a P. V. ed in porto assegnato, anche se la merce è venduta franco destino. La merce viaggia in ogni caso a rischio e pe ricolo del compratore anche se venduta franco destino. Art. 7 Il compratore è in ogni caso tenuto a provve dere allo svincolo, scarico e ricovero della mer ce pagando le spese relative. Egli non potrà mai sottrarsi a detto obbligo, neanche nel caso di ri tardi o di contestazioni sulla merce. Qualora non vi provvedesse, il pagamento delle soste e di tut ti gli altri danni, anche indiretti

, saranno al di lui carico. Se le spese di trasporto sono a carico del ven ditore, il compratore che ha svincolato la mer- r

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Categoria:
Economia
Anno:
[1950?]
Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
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Pagina 20 di 39
Autore: Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer <Bozen>
Luogo: Bolzano
Editore: Ferrari-Auer
Descrizione fisica: 36 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Südtirol ; s.Holzhandel
Segnatura: 1057
ID interno: 184148
jtaste deve essere intestato a sega da arabo le estremità. I nodi devono essere asciati a liscio legno. II legname da cartiera viene misurato a me tro stero in cataste oppure a metro cubo. Per lo spacco viene applicato un abbuono sul la misura o sul prezzo del 15%- qualora la per centuale di spacco superi il 6% della partita. L'abbuono viene applicato soltanto sulla par te a spacco. L'accatastamento deve essere effettuato a re gola d'arte. 'E' ammesso, senza diffalchi, un castelletto (legna

incrociata) ogni 6 metri di lunghezza del la catasta. Nelle cataste su terreno pendente l'altezza deve essere misurata perpendicolar mente al terreno. Art. 38 Il legname da cartiera viene trattato in due assortimenti di qualità: a) legname da cartiera di la qualità du legname da cartiera di Ila qualità. Il legname da cartiera di la qualità deve es sere di abete rosso (con tolleranza del 15%! di abete bianco) oppure di pioppo del Canada. Il legno deve essere sano e non troppo nodo so o curvo. Il legname

da cartiera di Ila qualità può essere anche di pino o di pioppo nostrano (albera) o di pioppo tremolo o di abete bianco e contenere pezzi rosati ed anneriti, nodosi, con tolleranza di alterazioni che non pregiudichino l'integrità del la fibra (a tenuta di chiodo). Le essenze legnose vengono tenute normal mente separate. Art. 39 Il legname da sfibratura (per legno ricostitui to) può essere di qualsiasi essenza di resinose o

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Categoria:
Economia
Anno:
[1950?]
Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
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Pagina 10 di 39
Autore: Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer <Bozen>
Luogo: Bolzano
Editore: Ferrari-Auer
Descrizione fisica: 36 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Südtirol ; s.Holzhandel
Segnatura: 1057
ID interno: 184148
Art. 13 Nel caso di utilizzazioni boschive, la misura zione dei tronchi deve avvenire entro 30 giorni dalla data di avviso da parte del venditore che il legnarne è allestito ed è pronto per la misura zione nel luogo convenuto. In mancanza di pattuizioni specifiche si in tende che la misurazione deve effettuarsi sul letto di caduta. Art. 14 La bollatura, la marcatura o numerazione a colore, a martello o con raschietto viene fatta dal compratore o da chi per esso contempora neamente alla

misurazione e ài collaudo. La bollatura o marcatura o numerazione della merce eseguita dal compratore sul posto di conse gna del venditore, stabilisce l'accettazione qualita tiva e — se fu eseguita anche la misurazione -— quantitativa della merce. Le operazioni di cui sopra, comprensive della misurazione, determi nano la consegna della merce. Le spese per le operazioni di consegna sono a carico del venditore; le spese per le operazioni di accettazione sono a carico dell'acquirente. Art. 15 Il pagamento

ha luogo in base alle clausole contrattuali. Nel caso in cui tali clausole non sia no state contemplate nel contratto e qualora trattasi di legname allo stato rotondo, il paga mento dovrà effettuarsi in tre rate uguali: la prima all'atto della stipulazione del con tratto, la seconda all'atto della misurazione e la terza prima dell'inizio dell'asporto. Art. 16 I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura la quale normalmente coincide con la data certa di spedizione.

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Categoria:
Economia
Anno:
[1950?]
Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/UCL/UCL_11_object_3968955.png
Pagina 11 di 39
Autore: Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammer <Bozen>
Luogo: Bolzano
Editore: Ferrari-Auer
Descrizione fisica: 36 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Südtirol ; s.Holzhandel
Segnatura: 1057
ID interno: 184148
Per il legname rotondo, per le contrattazioni dal produttore valgono le norme di cui all'art. 15. Il pagamento e le rimesse devono essere fat ti — senza spese -— a domicilio del venditore. I pagamenti comunque fatti a viaggiatori, rappre sentanti o piazzisti non espressamente autoriz zati dal venditore, non sono liberatori. Lo sconto contrattuale nel pagamento a con tanti va calcolato sull'importo netto della fat tura. Salvo pattuizioni particolari il pagamento si intende per contanti

a consegna della merce. Quando sia convenuto il pagamento in effetti cambiari, gli effetti stessi dovranno essere rila sciati al venditore all'atto della consegna della merce. Art. 17 In caso di inadempienza dell'acquirente nei riguardi dei pagamenti, qualora la consegna del la merce sia già avvenuta, il venditore ha dirit to di richiedere il pagamento stesso più gli in teressi di mora al tasso commerciale vigente al l'epoca dell'inadempienza. Se invece la merce non è stata ancora conse gnata

, il venditore è in diritto: a) di rescindere il contratto o comunque di ri tenersi sciolto da qualsiasi impegno con ri serva di risarcimento degli eventuali danni; b) di insistere per l'adempimento degli obbli ghi comunque assunti chiedendo il risarci mento dei danni derivanti dal ritardato pa gamento; c) di provvedere alla vendita della merce per conto dell'acquirente inadempiente rivalen dosi dell'importo realizzato fino a copertura totale del credito e dei danni, ed eventual mente di pretendere

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