Usi e consuetudini nel commercio del legno nella Provincia di Bolzano : (approvati con delibera della Giunta Camerale del 19 dicembre 1950)
Nel caso del tondame il carico viene fatto nor malmente a spese dell'acquirente. Se la vendita è fatta 'franco vagone stazione di carico,, il venditore è tenuto a rendere la mer ce sul vagone nella pattuita stazione, osservando le prescritte norme di carico. Se la vendita è fatta 'franco stazione di par tenza,, o 'franco rampa,, le spese di carico so no sostenute dal compratore. Se la vendita è fatta 'franco stazione destino„ il venditore è tenuto a rendere la merce sul va gone nella stazione
pattuita; le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste ecc.) sono a carico del com pratore. Se la vendita è fatta 'franco stabilimento, ma gazzino o deposito del compratore,, il venditore deve ivi rendere la merce e il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese. Le stesse regole si applicano a clausole redat te in termini diversi se il senso è analogo. In mancanza di patti contrari, la merce si in tende sempre venduta franco vagone partenza. FF. SS. Le spedizioni per ferrovia vengono effettuate
a P. V. ed in porto assegnato, anche se la merce è venduta franco destino. La merce viaggia in ogni caso a rischio e pe ricolo del compratore anche se venduta franco destino. Art. 7 Il compratore è in ogni caso tenuto a provve dere allo svincolo, scarico e ricovero della mer ce pagando le spese relative. Egli non potrà mai sottrarsi a detto obbligo, neanche nel caso di ri tardi o di contestazioni sulla merce. Qualora non vi provvedesse, il pagamento delle soste e di tut ti gli altri danni, anche indiretti
, saranno al di lui carico. Se le spese di trasporto sono a carico del ven ditore, il compratore che ha svincolato la mer- r