48 risultati
Ordina per:
Rilevanza
Rilevanza
Anno di pubblicazione ascendente
Anno di pubblicazione discendente
Titolo A - Z
Titolo Z - A
Libri
Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica
Anno:
1930
Trentino e Alto-Adige.- (Studi e monografie ; 7).- (Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana ; 3)
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/93050/93050_83_object_5239885.png
Pagina 83 di 88
Autore: Ruatti, Giuseppe / Giuseppe Ruatti
Luogo: Roma
Editore: Treves
Descrizione fisica: 83 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Landwirtschaft
Segnatura: III 106.613
ID interno: 93050
Norme in materia ereditaria. § 15. Qualora l’eredità Ai un ma so chiuso, in forza del diritto civile, passasse a più per sone, il muso chiuso, unitamente al caseggiato relativo e al mobilio domestico, deve essere assegnato ad un’mica- persona, cioè all’erede previlegiato (Anérhey. Al muso chiuso spetta anche il corrispondente capitale agrario (attrezzi, scorte vive e morte). Xel caso in cui i coeredi non si accordassero sul valore del muso e connessi, l’in- ventar.io verrà eseguito

giudizialmente (1). § 10 . (Omissis) § 17 . La successione viene regolata dalle leggi vigenti in materia civile ; nei casi d’incer tezza si seguiranno le seguenti direttive: 1. ) I parenti più vicini saranno anteposti a.i più lontani; fra parenti di egual grado, ■i maschi avranno la preferenza; fra coeredi di egual grado e sesso si sceglierà il più anziano e in caso di parità si procederà al sorteggio ; tuttavia i discendenti dei figli predefunti hanno la precedenza sui discendenti delle figlie predefunte

. (1) L'An èrbe viene .preparato alla conduzione dell’azienda ed i restanti figli liquidati in precedenza, spesso, mediante conguagli in denaro. Del resto, per evitare dannosi sminuzzamenti fondiarii, il cod. civ. austriaco — in vigore fino al 1° luglio 1929 nelle provincie di Trento e di Bolzano — stabiliva che la liquidazione della legittima avvenisse in denaro (salvo accordi d’altro genere fra le parti) ed ammetteva il principio fideicommissario per facilitare l’integrità fondiaria; queste norme

1