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Pagina 12 di 16
Data: 01.03.1927
Descrizione fisica: 16
— 12 — nirnzia per 127 Casse Rurali e per 11 altri Consorzi Federati. X. Denunzie al Tribunale Bolzano e Trento per l'i- serizione nell’Albo Consorziale. Tali denunzie sono ora da presentare redatte in lingua italiana e la Federazione ha compilato e pre sentato al Tribunale di Bolzano e Trento nell’anno 1925 N. 56 denunzie con tutti i necessari allegati cioè la circolare ai soci l’avviso pubblico, e copia dei verbale dell’assemblea generale. Nell’anno 1926 la Federazione ha compilato

e presentato ai suindicati Tribunali 59 denunzie per l’iscrizione nei registri consorziali. Dal mese d’ottobre 1926 la Federazione ha rice vuto un nuovo aumento di lavoro dovendo sbrigare tutte le notificazioni alle Società Federate e compi lare il Bollettino delle Gasse Rurali in tutte e due le lingue. XI. Traduzione ili lìngua italiana degli Statuii delle Casse Rurali e Latterie Sociali. Visto che tutte le notificazioni al Tribunale èd alle Autorità politiche e fiscali devono essere redatte in lingua

italiana e che spesse volte devono venir al legati alle stesse gli Statuti, la Federazione ha nel l’anno 1925 corretta e completata la già esistente tra duzione dello Statuto ed inoltre redatto in lingua ita liana uno Statuto normale per le Latterìe Sociali. La Federazione ha inoltre nell’anno 1926 redatto e tra dotto in lingua italiana Statuti corrispondenti al Re gio . Decreto Legge del 7 agosto 1925, N. 1778, per tutte le nostre Cooperative già esistenti e per i se guenti Consorzi nuovi costituiti

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Pagina 2 di 12
Data: 15.11.1929
Descrizione fisica: 12
le cambiali in hian-, .co entro i cinque anni previsti per la prescrizione cambiaria, nel. caso che in questo periodo di tempo non fossero state poste in scadenza. Uno degli effetti fondamentali che la legge ita liana accorda alla cambiale è quello derivante dalla mancanza o dalla incompletezza del bollo. Mentre per la legge austriaca il bollo insufficiente può ve nire regolarizzato di modo che la cambiale manten ga la sua speciale natura giuridica, secondo la legge italiana jsul bollo una cambiale non

regolarmente bollata fin dall’origine è nulla; -ciò significa che il do cumento non ha mai acquistato effetti cambiari, per cui esso servirà come una semplice scrittura privata. La conseguenza logica di ciò è, che il giudice de ve respingere la citazione condannando l’attore al pagamento della multa stabilita dalla legge preaccen nala. Agli effetti fiscali non si possono applicare più di quattro marche per completare il bollo della blan di et la obbligatoria. Tanto la legge austriaca che quella italiana

la legge italiana. Uria differenza importantissima tra le due leggi si ha nel caso dell’articolo 260 del Codice Commer ciale italiano; secondo quanto esso dispone la girata di una cambiale scaduta produce soltanto gli effetti di uria cessione. Una cambiale tratta, affinchè obblighi il trattario al pagamento, deve essere accettata da quest’ultimo. .Una. differenza iiriportante si ha nelle .due leggi nei riguardi della cambiale a certo tempo vista. Se condo la legge austriaca questa cambiale deve essere

presentata per l’aecejtlazione entro due anni dalla da ta secondo là legge italiana invece entro un anno. ständig! ist, kann er nicht in der Eigenschaft als Wechsel 'benützt werden. Er stellt jedoch einen gültigen und un bedingten Schuldschein dar, welcher der bürgerlichen und handelsrechtlichen Verfallszeit vorn Datum der Ausstel lung an unterliegt. Eine andere Entscheidung (C. Pa lermo o. 24. Juli 1920) lautet: Ein Bianeowechsel unter liegt der zehnjährigen Verfallszeit, gerechnet vom Tage

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Pagina 3 di 10
Data: 15.01.1927
Descrizione fisica: 10
Associazione Nazionale tra Casse Rurali, Agrario ed Enti Ausiliari. La Federazione Italiana delle Casse Rurali in Roma (nostra organizzazione centrale) ci trasmette la seguente notizia per la pubblicazione: Crediamo òpportuno portare a conoscenza di cotesta Spett. Cassa Rurale quanto appresso: E stato diramato alla stampa, in questi giorni, il seguente comunicato ufficiale: > . * n eorso il Decreto col quale è riconosciuta 1 Associazione Nazionale fra Casse Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari

. L’ Associazione che già raccoglie ora un migliaio d’istituti, viene inquadrata nella Confe derazione Generale Bancaria. Essa ha designato a pro prio Presidente l’On. Prof. Barone Giacomo Acerbo e a Vicepresidente il Coinin. Rag. Ferdinando Bassetti, designazioni alla quale ha dato la sua approvazione il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni.“ L’Associazione Nazionale, di cui in questo, comu nicato, è quella che è stata promossa dalla Federa zione Italiana allo scopo di provvedere all’inauadra- mento

der Regierungschef, zugleich Minister für die Körperschaften, seine Ge nehmigung erteilt. Djieser „Nationale Verband“ fAssocia- zione Nazionale) ist derselbe, der von der Federazio- ne Italiana belle Lasse Rurali (d. i. unsere Zentral organisation) zum Zwecke der Syndikatsbildung der Raiffeisenkassen, welche fast in ihrer Gesamtheit der Federazione.angehören, zur Gründung anempfohlen wurde, um dem Gesetze vom 3. April 1926, Nr. 563 und der diesbezüglichen Durchführungsverordnung zu entsprechen

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Pagina 2 di 12
Data: 15.11.1932
Descrizione fisica: 12
italiana nelle; sue varie branchie d’attività, come ne fanno prova i dati che qui sotto riportiamo: 2.545 casse rurali, 3.240 cooperative di consumo, 1306 cooperative di lavoro, 75 cooperative pesche reccio, 244 cooperative di trasporto, 399 cooperative agricole coltivatrici, 696 cooperative edilizie, 335 coo perative tra agricoltori per acquisti e vendite colle- tive, 475 cooperative per la trasformazione di pro dotti agricoli, 4149 società di mutuo soccorso, 218 mutue assicurazione bestiame

. , Le coopcrazione italiana la cui azione applica in pieno, nella identificazione del capitale e del lavoro, quella collaborazione di classe oggi tanto importante per mitigare lé asprezze della crisi, è ben lieta di po ter collaborare al raggiungimento di quella meta per cui me. 'Ulte i nuovi ordinamenti sindacali-corpora- tivi ed il fraterno organizzato amore, oggi si dimi nuiscono, gli effetti e le conseguenze della crisi, do mani, nella normalità, il popolo italiano raggiungerà il benessere economico ed una

maggiore educazione dello spirito. Cooperatori ! La cooperazione italiana in questo decennale ha riaffermato la propria fedeltà ed attaccamento al Re gime ed al suo Capo, poiché mercè l’opera Sua l’Ita lia coi suoi istituti sindacali-corporativi e coopera tivi tornerà per la terza volta ad essere la direttrice della civiltà’ umana e fra Mosca tutta presa da un teorico chimerico disastroso sogno di eguaglianza e New York espressione estrema del crudele principio capitalista-individualista in declivio

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Pagina 4 di 10
Data: 15.01.1927
Descrizione fisica: 10
U» data, però, la loro peculiare natura d’entL-coo- per»tÌTÌ in no me c ollettivo, non tutte queste speciali norme legislative àvreBFero potuto trovare applicazio ne nei loro riguardi. Onde il legislatore, accogliendo i voti espressi tem pestivamente in merito dalla Federazione Italiana, ha fissato nell’art. 3 del R.D.L. fi novembre 1926, N. 1830, gli obblighi specifici cui le Casse Rurali debbono sot tostare. Questi obblighi sono i seguenti : A) Costituzione di nuove Casse Rurali. Le Casse

accluso alla presente circo lare. - 4 C) Compilazione e comunicazione del bilancio. Lo Casse Rurali su. conforme voto formulato dalla Fede- ratione Italiana, sono obbligate a presentare all’Isti tuto dimissione soltanto copia del bilancio annuale con le relative relazioni. D) Riserve. Le Casse Rurali, debbono destinare i nove decimi degli utili annuali alla formazione d un fondo di riserva fino a che questa abbia raggiunto il decimo dell’ammontare dei loro depositi. E) Vigilanza dcli’Istitnfo

stesso e delle relative rela zioni, all’Istituto d’Etnissione in base alle disposizio- ni legali in vigore. Eventuali ulteriori istruzioni in tale proposito, verranno debitamente impartite dalla Federazione Italiana, Avvertiamo che la mancata, osservanza di questi obblighi darebbe luogo nei riguardi delle Casse Ru- I rali inadempienti a sanzioni contemplate nell’art. 19 del D. L. 6 novembre 1926, N. 1830. .sind, finden selbstverständlich die Bestimmungen der obzitierten zwei Gesetzdekrete Anwendung

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Pagina 3 di 12
Data: 15.11.1929
Descrizione fisica: 12
di regresso versò i coobbligati per il conferimento della cauzio ne (art. 270). Le norme sull’ avallo sono pressoché identiche tanfo per la legge italiana che per quella austriaca. Se l’avallante non indica espressamente per chi si costituisce garante, l’avallo s’intende dato nella trat ta per il trassato e nei pagherò per l’emittente, senza che all’uopo influisca il posto ove la firma dello aval lante si trova e ciò se sulla laccio anteriore o poste riore della cambiale. Per agire contro l’avallante

in ledere e'in cifre, in caso di differenze deve pagarsi la somma minore. Questo concetto è giusto, in quan to che risponde ad un principio generale del diritto nazionale; la legge austriaca, invece, come la legge germanica, stabilisce che in questo caso deliba,venir pagala la somma indicata in lettere. Importantissima dal lato pratico è la. norma obe ri guarda l’azione di regresso. Mende per la legge italiana, il termine massimo, entro il quale qiiest’azio- ne deve venir esercitala è di regola

di 15 giorni, ,per il diritto austriaco è di. regola di tre mesi. L’azione cambiaria diretta si prescrive per il diritto austriaco in tre anni, ed in quello italiano in cinque. • Sono pressoché uguali le norme sul protesto e sul la rivalsa; A differenza di quanto stabilisce ^ordinanza au striaca di cambio, la legge italiana non accorda al cre ditore cambiario il diritto di un terzo per cento di .provvigione. Importantissime e veramente notevoli sono le dif ferenze che intercorrono fra due . diritti nei

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