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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 178 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
sentenze, nei quali a cagione della breve durata della pena questo ritardo non di rado riesce più sensibile di quello che non Io fosse la pena stessa demeritata. 11 diritto al ri corso il quale gli compete secondo il codice pe nale contro tali sentenze, non deve venir meno mamente scemato. Peli’abolizione della pena di pubblico lavoro per delitti, e di lavori pubblici pel comune per gravi trasgressioni di Polizia, il Ministero di Giu stizia d’accordo col Ministero dell’Interno rilascia

contemporaneamente il relativo ordine alle auto rità a ciò chiamate, onde rapportino con solleci tudine quali impedimenti ostino in una o l’altra provincia alla subita abolizione anche di questa pena, non solamente per la ristrettezza delle pri gioni , ma anzi tutto riguardo alla salute dei de tenuti, e come si possano allontanare incontinen te questi impedimenti. Ulteriori mutazioni nel vigente codice pena le, riconosciute dal Consiglio dei Ministri come sommamente desiderabili, le quali vanno oltre ì limiti

di una mera abolizione di durezze dovendo loro surrogare nuove riorme legali, sono riserva te alla Dieta dell’Impero. Questo dispaccio dell’eccelso I. R. Ministero di Giustizia dodo cesi a pubblica notizia in ubbi-

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 84 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
, come da Sovrana Risoluzione 13 Febbrajo 1847 (pubblicata con Decreto di questo Dicastero dei 19 del mese ed anno stesso Nr. 5502'), non porti seco una eguale potestà anche nelle affit tanze degli enti suindicati, (ciò che finora giusta Decreto 11 Maggio 1832 Nr. 9558 della Cancel leria .aulica era riservato solamente al Governo,') la stessa I. R. Cancelleria aulica riunita con De creto 25 p. p. Nr. 39204 si è espressa, che una tale estensione di potere debba senz’altro aver luogo, sul riflesso, che

il dare una cosa in affit tanza, a tenore dei §§. 1092 e 1093 del Codice civile, non è che una vendita dell’uso della me desima, e la facoltà di disporre della sostanza comprende in se la facoltà della temporaria ces sione dell’ usufrutto ; e sul riflesso della sempli ficazione da introdursi nell’ andamento degli af fari, alla quale tende il Sovrano rescritto di Ga binetto dei 28 Giugno 1843 (Decreto della Can celleria aulica 6 Luglio 1843 Nr. 20772, e gover nativo 19 stesso mese ed anno Nr. 16852

'). Di conformità al menzionato Decreto della Cancelleria aulica dei 25 p. p. viene quindi la conizzato il Capitanato del Circolo a compartire l’approvazione in forza delle proprie attribuzioni *) Voi. xix. pag. 420, 428, 442.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 324 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
dovuti alla loro salute, come an che al bene inteso interesse della loro educazione religiosa. In ciò bisogna avere il riguardo che si deve alla diversità del le stazioni, ai rapporti locali, e alle co stumanze dei luoghi e della provincia. 7. Il perfezionamento delle scuole popolari dipende in ispecial modo dalla perspicacia e dall’attività dei maestri, le quali per

Rechnung zu tragen. 7. Da die Vervollkommnung ber Volksschulen ganz besonders von. der Einsicht und Thätigkeit der Lehrer bedingt ist, diese aber anerkannter Maßen Li 11 Settembre. 520 compitare e di sillabare a consonanti pro nunciate ^Lautiermethode), all’insegnare a leggere e scrivere insieme, al conteg giare a mente insieme che colle cifre, al metodo migliorato della grammatica, ed all’ esercizio regolato nel discernere, nel pensare, e nel parlare. 5. È lecito ai maestri quando possano

di da re ai loro scolari fuori dell’orario prescritto anche lezioni gratuite nel diségno, nella ginnastica, specialmente nell’esercizio mi litare; inoltre, precipuamente pel contado, nella coltura degli alberi fruttiferi , delle api, della seta, ed in altre occupazioni economiche rurali ; ma per ora sarà ancor libero agli scolari il prender parte o meno a siffatta istruzione. 6. Le sacre funzioni ecclesiastiche degli sco lari insieme devono esser regolate in ma niera da corrispondere alla loro età, ai riguardi

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Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 213 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
Dienliche in der Replik anzu bringen. Jedem Theile muß jedoch biö zum Schluffe der Verhandlung gestattet werden, früher aus Versehen über gangene Beweismittel nachzuholen. Auch hat das Ge richt , selbst wenn es erst nach geschlossener Verhandlung wahrnimmt, daß dieselbe in was immer für einer Be ziehung unvollständig geblieben sey, die wahrgenommenen presenti le conseguenze di una risposta non chia ra od ambigua. Se le parti sono imperite della legge, il giudice spiegherà alle medesime, in quanto

occorresse, le prescrizioni della legge che riguardano la procedura giudiziale, l’obbligo della prova e il modo di dedurre le prove. La discussione sarà condotta in modo, che l’oggetto della causa venga discusso compiutamente da amendue le parti, che non si perda il tempo con inutile ripetizione di cose già dette o con allega zioni e digressioni apertamente estranee al me rito; che la risposta, replica e duplica sieno de dotte a protocollo nell’ordine prescritto, e con la duplica si chiuda possibilmente

la discussione della causa; e solo in quanto occorresse di met tere in chiaro punti di fatto controversi potrà farsi luogo ad ulteriori dichiarazioni e controdi chiarazioni. Il reo dovrà addurre nella risposta tutte le sue eccezioni e i suoi mezzi di prova, e l'attore nella replica tutto ciò che può servire alla confutazione della risposta. Tuttavia sino a tanto che non si sarà chiusa la procedura, non potrà impedirsi alle parti di supplire a prove, delle quali avvessero prima {ter inavvertenza omesso

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Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 197 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
to; il reddito deve venir ammesso secondo una proporzione di tre anni. In quelle pro vinole, nelle quali questa decima è già og getto della steora fondiaria od urbariale de- vesi indicare specificamente il prezzo valuta tovi , e la steora da ciò pagata nell 7 ultimo anno. V. Rub. Dallo scavo di miniere, e da fonderie. Anche qui devonsi indicare separatamente le singole compagnie ed imprese di azionari di miniere, mettendovi il loro nome, richia mandosi all’istruzione, od alla licenza otte nuta, e registrando

l’importo della steora d’industria, o di altra sorte d’imposta, tale quale fu ultimamente pagata. VI. Da interessi di capitali, e da al- : tri censi stabili. Qui devonsi indicare intra columnam gli importi dei singoli capitali, il nome dei cre ditore, della ipoteca per ciò data, il piede I dell’interesse, ed i caratteri distintivi delle obbligazioni su ciò esistenti. Gli interessi da qui registrarsi risguarda- no tali entrate, che non appartengono piutto sto nella rubrica III. Qui devonsi registrare

separatamente secondo )a specie, secondo le comuni, o le persone dalle quali vengono pagate. I VII. Da diritti della stola. Qui appartengono anche relnizioni fisse della stola. II reddito del diritti della stola non fissi è da registrarsi secondo la propor zione di tre anni.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 303 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
und ungünstigen prognostischen Kennzeichen, Komplikationen ,, das Verhalten der 'epidemischen Krankheiten zu den interkurrirenden, und dieser zu den elfteren; die . Dauer, Ausgänge und Nachkrankheiten, so wie das Verhalten der Rekonvaleszenz , anzugeben sind. Li 9 Settembre, 480 dell’andamento, dello stato e della diffu sione dell’ Epidemia nel rispettiyq Distretto sanitario, adducendo il numero dei casi di : malattiavg«^ig ione e morte, .verificatisi nel periodo di otto giorni, in confronto della decorsa

-settimana, indicando il più o meno favorevole rapporto di mortalità, l’in- . tensivo ed estensivo aumento e decremen to delle malattie, nominando i luoghi nei quali la malattia si manifestò colla massi ma o minima violenza, o nei, quali luoghi la malattia andò a cessare, ed accennando la classe d’individui che rispetto all’occu pazione, età e sesso, andò soggetta alla malattia più delle altre. %. La descrizione del corso . della . malattia colla dimostrazione della sua indole, addu cendo le eventuali

variazioni nell’ ordinaria • indole della malattia, rimarcando gli stra- ordinarj fenomeni patologici , l’assenza di quei risguardati come patognomici, gli stati contrassegni diagnostici, i favorevoli e sfavorevoli indizj prognostici, le compii- • cazioni, facendo osservare il rapporto fra le malattie epidemiche ed intercorrenti, e rimarcando la durata e 1’esito delle ma lattie susseguenti, come pure P andamento della convalescenza.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 330 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
mersemester behandelt wird, welche Gelegenheit bietet, die besprochenen Gegenstände großentheils in narura zu zeigen. In Ermangelung des Fischer'schen Buches wird der Lehrer irgend cm anderes der vielen naturhistorischen Le sebücher, oder aber Zippe's Naturgeschichte für Realschu len, oder endlich das für die vierte Normalklaffe vorge schriebene Lehrbuch benützen können. Als Hilfsmittel zum Vorzeigen werden die Wandtafeln zur Naturgeschichte 532 Là 18 Settembre. Tutti e tré >' regni della natura

, potranno essere tema alternativo di colloquio, in cui enge è bensì desiderabile, non però necessario, che il libro trovisi nelle mani degli scolari. Nell’ uso di detto libro vuol’essere anzi tutto evitato,,ogni sovraccarico e, vanno sforzo della memoria. Lo scolare apprenda a contemplare, confrontare, distinguere, e descrivere a voce ed in iscritto ciò che produrrà ad un tempo i più utili effetti a perfezionamento della lingua patria. Le denomi nazioni delle cose potranno farsi ritenere anche in latino

in natura gli oggetti che formano il tema della lezione. In mancanza del libro di Fischer potrà il Maestro servirsi di qualche altro dei molti libri di lettura di storia naturale, o della storia natu rale di Zippe per le scuole reali, ovvero del libro di testo prescritto in argomento per la 4ta Clas se delle scuole elementari maggiori. Quai mezzi #34

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 273 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
unterstehenden Kassen den Auftrag zu ertheilen, in jenen Fällen, wo bei Lieferungs- und andern derlei Ver trägen die Zahlung in Partial-Hypothekar-Anweisungen zu leisten ist, dieselben in Niederösterreich bei der Natio- Li 2 Settembre. 420 ni , senza riguardo al luogo dell' emissione , presso le succitate Casse filiali della banca, e presso quelle I. I. II. II. Casse, che verranno incarica te dell’emissione degli assegni. Frattanto il cambio di questi assegni emessi dalle Casse filia li della banca, e dalle

I. I. R. R. Casse, può realizzarsi subito dopo la scaduta -presso la banca nazionale in Vienna. La realizzazione del pagamento in contanti degli assegni scaduti fassi, parimenti senza ri- guardo al luogo dell'emissione, presso la Cassa cen trale dello Stato, e presso la Cassa del banco in Vienna , e presso tutte le suddette Casse filiali della banca subito , all’incontro presso le 1. I. R. R. Casse contro una preventiva insinuazione di 14 giorni. Finalménte portasi a pubblica notizia, che in forza

di un dispaccio rilasciato dal Ministero di Finanza alla Direzione della banca in data del 1 di Luglio a. c. Nr. 1036—F. M. tutti i Capi dei Governi furono incaricati di ordinare alle di pendenti Casse, di levare gli assegni ipotecarj parziali nella Bassa Austria presso la banca na zionale in Vienna, e nelle altre provincie presso le Casse filiali della banca contro il deposito di banconote, in tutti quei casi, nei quali il paga mento deve farsi con assegni ipotecarj parziali * 27

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 177 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
vorzulegen sind, wenn dadurch auf eine Strafe in der Dauer von mindestens sechs Monaten erkannt wird. Hierdurch soll also den wegen minder strafbaren Handlungen abgeurtheilten Verbrechern die Erleichterung zugehen, daß die von der Vorlegung der Urtheile an das Obergericht untrennbare Verzögerung in der Beendigung 228 Là 2 Luglio. lita previamente, l’efficacia del §. 818, P.I. del codice penale, si permetterà loro, usan do le necessarie precauzioni, di accendere nelle ore della mattina e della sera

il lume. VII. Le ordinazioni dei §§. 363, 364 e della seconda parte del §. 365 P. I. del codice penale vengono mutate in quanto che nei dati casi, cioè se l’incolpato di un delitto durante il costituto finge una alterazione di mente, o non dà rispo sta alcuna alle propostegli interrogazioni, o men tisce, non si può più applicare alcuna pena disci plinare. Il giudice inquirente dovrà impetrare dal superior tribunale l’analoga istruzione, dietro quanto prescrive il §. 363 verso la fine. Finalmente Vili

, vengono mutati i §§. 433 e 434 della I. Parte, in quanto che per i delitti nei medesimi enumerati le pene pronunciate dai giudizj di pri ma istanza nell’avvenire avanti di esser pubbli cate, si presentano al snperior tribunale crimina le solamente quando con ciò si pronuncia una pena nella durata di almeno sei mesi. In questa maniera perciò deve accordarsi ai delinquenti condannati per azioni meno colpevoli la facilitazione, che il ritardo della fine del pro cesso penale, inseparabile dal dover

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