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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 181 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
rispettivo, od in via di gravame a quello del Consi gliere di Stato Prefetto del Monte Napoleone, indi a S. E, il Sgn. Conte Senatore Ministro delle Finanze. Capitolo 24. del. Monte. 96. Tutte le spese dipentemente dall’affidatagli esa zione, alla riserva dei giornali di Cassa, di cui all’Art. 20, sono a carico del Ricevitore. Capitolo 25. suddetto. 97. In tutti i casi non bastantemente preveduti, il Ri cevitore propone alla Direzione od Intendenza in mezzi che possono rendere più pronta

e facile la riscossione, 6 da essa sono portati a cognizione della Prefettura del Monte Napoleone per la relativa provvidenza. Capitolo 15. suddetto. 98. 11 Ricevitore al finire di ciascun mese, e nei primi dieci giorni del mese successivo consegna alla Di rezione od Intendenza rispettiva il Giornale di Cassa delle esigenze verificatesi nel mese precedente. 99. Parimente al termine di ciascun mese produce un Elenco dei debitori riconosciuti insolvibili, in cui in dica il numero che teneva il debitore

nell’elenco di scos sa, il Cognome, Nome, e Domicilio del medesimo, e la somma dovuta., coll’ unione delle fedi di miserabilità e delle dichiarazioni prescritte dall’ art. 37. Produce al tro Elenco come sopra dei debitori non e si tenti nel cir condario a luì assegnato, col notificare in via d’ osser vazione, o dove sappiasi ch’esistono, o le proprietà di loro pertinenza, e coll'unione e giustificazione, del me desimo delle fedi della Municipalità, o della Polizia, di cui nell' Art. 80. Gli atti

riguardanti le aggiudicazioni ultimate si pro ducono pure al termine di ciascun mese giustificati dal monitorio, coll attestazione della loro intimazione degli atti oppignorati, coll 5 attestazione dell’intimazione, e rilascio dello stesso atto al debitore, dalle Cedole col la relazione della seguita pubblicazione, e dall'atto od atti d'asta, con una distinta di tutte le spese rimbor sabili al Ricevitore. Gli atti riguardanti ì sequestri dì rendite con tutti gli antecedenti si trasmettono alla Direzione

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 162 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
Demaniale, 0 dell' Intendenza del rispettivo Dipartimento o Circon dario. 3. L’aspirante deve cantare il contratto con una Sicurtà solidale per somma che verrà determinata, da approvarsi dal Consigliere di Stato Prefetto del Monte Napoleone, sentita la Direzione Demaniale all'Intendenza. Capitoli normali del Monte Napoleone 18 Aprile 1810. Potrà però ammettersi a cantare con beni proprj in luogo della Sicurtà a mente del Reale Decreto 24 No vembre 1810. applicato anche ai Contabili della Cassa

aus getragen werden mußten. 3. Das Reglement vom 1 . August 1812 sammt zwei ein schlägigen Erläuterungen enthalt die Normen, welche bei Ein treibung der Gefälle und des Guthabens der Tilguugkasse, dann des Staates Zu beobachten sind: „CAPITOLI NORMALI Per l'esazione delle Rendite, e dei Crediti apparte nenti alla Cassa d’ Ammortizzazione. 1. In ciascun Dipartimento o Circondario vi sono „ Uno, 0 più Ricevitori. 2. La loro nomina si fa dalla Prefettura del Monte Napoleone sopra rapporto della Direzione

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 171 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
ed al giorno dell’asta ; ina trattandosi di oggetti di dis pendiosa conservazione ? o facili a deperire i cinque giorni suddetti potranno limitarsi a tre. Un esemplare dell’avviso coll’attergata dichiara zione della seguita, pubblicazione sottoscritta dal Cur sore e dal Sindaco Comunale dovrà ritirarsi dal Ri cevitore. Art. 46, delle Legge suddetta 45« L’asta dovrà ordinariamente tenersi nel luògo solito degli incanti del Comune, eccettuato il caso in cui convenisse fissare un luogo diverso

tanto nel Comune nel cui Circondario esistono gli oggetti oppignorati, quanto in quello in cui si de termina di procedere all’incanto, ritirando la relazione della seguita pubblicazione in ambitine i Comuni come all' Art. 44. Arfc. 47 della Legge 82 Marzo. 46. L’atto d’asta è steso in iscritto, vendendosi mobili, non vi si esprime, che il nome dell’acquirente, il prezzo delle vendita d’ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste e del bandi tore, Vendendosi stabili

, si registrano tutte le offerte, e Fatto è firmato anche dai Compratori, Circolare della Direzione Geo, 24 Giugno 1808. No. 16889. 47. Assiste all asta nei Comuni di prima e seconda Classe un Usciere della Corte, del Tribunale, o del Giudice dì pace di Circondario in cui esiste il debito re , o chi ne faccia le veci. Circolare dalla Direz, Gen. 27 . Die. 1808 Nr. 37684. 48. L’emolumento da corrispondersi al medesimo per tale intervento non potrà in verno caso essere mag-

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
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[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 172 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
. 75 per ciascun miglio come sopra ? se l’Usciere appartiene ad una Corte o Tribu nale di prima istanza. Circolare delle Direzione Geu. 3 Marzo 1809 No* 36623. 50. Gli Uscieri della Corte, del Tribunale, o della Giudicatura di Pace non devono intervenire, che all’asta dei fondi appresi in odio dei debitori , e non negli atti precedenti la vendita, i quali devono esaurirsi dal Ri cevitore cogli additati metodi. Art. 47 della Legge 23 Marzo. 51. Nei Comuni di terza Classe assiste all’asta il Sindaco

Comunale, o chi lo rappresenta. Chiuso l’in canto Patto si ritira dal Ricevitore, a fine di trasmet terlo all’Amministrazione di cui dipende. Art. 48. della Legge 32 Marzo. 52. 11 Ricevitore vende i Reni oppignorati al mi glior offerente eccettuato il caso contemplato nel se guente articolo, e chiusa l’asta, ne trasferisce il pieno dominio e possesso nel deliberatorio, mediante anche pubblico istrumento, senz’altea formalità. Circolare della Direzione Generale 27 Ottobre 1808, No. 38766. Simile del

Monte 11 Maggio 1810. No. 3848. Simile del Monte 13 Aprile 1811 No. 4736. 53. Essendovi degli aspiranti che facciano delle of ferte ancorché tenui, quando bastino queste a cantare il credito colle spese il Ricevitore delibererà la ven dita al miglior offerente. 54. Quando poi non vi fossero aspiranti il Ricevitore sì costituirà offerente per conto della Cassa d’ammortiz zazione, colle seguenti norme: 8e l’estimo censuario dello stabile supera od eguaglia il credito colle spese,

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
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[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 169 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
del contribuente» o quando lo sorpassino sino al solo contingente richiesto dal Ricevitore. 34. Le quittahze che verranno loro rilasciate dal Ricevitore saranno ricevute dal Contribuente a conto del debito di chi ha pagato a suo scarico. Art. 41. della Legge SS Marzo. Art. 10. del Decreto 10 Ottobre. Circolare del Ministero delle Finanze 18 Marzo 1807. Nr. 2 |g| niv- IH. Circolare della Divisione Geli. 22 Marzo 1807. e 29 Lugli« 1808. No. 6504. e 35. Le bestie, ed attrezzi inservienti alla

coltura dei terreni, gli ist,omenti dell’arte, le suppelletili, e vesti inservienti all’ uso necessario della vita non de vono, ne possono essere oppignorati, anche nel caso di totale deficienza di altra sostanza» 36. Non si procederà pure agli atti d’ oppignora- zione contro i pupilli, ininori, vecchi sessageneri, e gli affetti da cronica infermità, i quali non possiedono che qualche piccolo fondo oppena sufficiente per sup plire ad una miserabile sussistenza. 37. Pei debitori della natura indicata

ori effetti, o ad ottenere altri mezzi atti ai pagamento. Capitolo 19. della Direzione Generale. Capitolo 19. del Monte. 39. Presentando alla Direzione, od Intendenza i do cumenti suddetti per comprovare l’assoluta impotenza del Debitore al pagamento, quando siano questi in regola, otterrà la provvigione del due per cento sulla somma datagli in iscossa, e si riterrà obbligatala Cassa d' am mortizzazione al reintegro verso il Ricevitore della Carta bollata e diritto del registro del monitorio.

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 170 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
153 Art. -12. della Legge SS Marzo. Art . 16 del Decreto 10 Ottobre 40. L’oppignorazione in ogni caso non può eccede re il verisimile valore corrispondente alla quantità dei debito, compresa la pena del Caposoldo, e l’ammontare delle spese dell’esecuzione, e quando vi ecceda mani festamente, il Ricevitore sarà punito con una multa eguale alla metà del maggior valore oppignorato ecce dente il valore verisimile. Ove nel patrimonio del De bitore non esistessero che effetti di valore superiore

al di lui debito, non suscettibili di divisione, potrà il Ri cevitore consumare sopra di questi gli atti di esecuzio ne, astenendosi per quanto può a quelli, che nel veri- simile loro valore meno si discostano dall’ importare del suo credito, sotto la pena della inulta come sopra in caso di abuso. Art. 17. del Decreto 18 Ottobre, applicato alla Cassa d’ ammor tizzazione col dispaccio ministeriale 29 Peb. 1813. Art. 41. della Legge 82 Marzo. 41. Fatta l’oppignoratone e spirato il termine che la legge

accorda al debitore per redimere i pegni, di cui alt'art. 29. il Ricevitore dovrà necessariamente farli mettere all’asta entro quattro mesi successivi al più tardi, eccettuato il caso in cui fosse stato Superior mente ordinata la sospensione degli atti esecutivi, ov vero si fosse accordata una maggior mova al debitore. 42. Ritardando al di là di questo termine , il Ri cevitore , o sua Sicurtà dovrà rispondere del credito come se si fosse da lui esatto. Art, 16. della Legge SS Marzo. 43. L’asta

è indicala con un avviso da pubblicarsi nei luoghi soliti del Comune , ne! cui Circondario esi stono gli oggetti oppignorati, enunciandosi in esso il giorno, l’ora, il luogo dell’ incanto, e gli effetti da ven dersi, ed ove trattasi di stabili, s’indicherà nell’avvi so il numero civico, se sono case situate ne’ Comuni di prima e seconda Classe, quello di mappa, il perti cato, l’estimo, l’ubicazione delle Case, o beni, e po tendosi anche le coerenze. Art. 44. e 45. della Legge SS Marzo. 44. L’asta non può

aver luogo prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dopo la pubblicazione dell’avviso esclusivamente al giorno della pubblicazione,

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 176 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
ordine doli'Autorità da cui dipende, o per qualsivoglia oltre legittimo titolo, non può per tal dilazione preten dere alcuna somma dal , debitore , sotto obbligo della restituzione, e della pena come all’ art. 86. Lettera del Monte Napoleone 26 Marzo 1811. No. 4832. 72. Nel caso che venga accordata al debitore qual che mora al pagamento dopo seguita 1 ' oppignorazione, s arà tenuto il Ricevitore a ritirare un* obbligazione dal debitore di tener fermo il vincolo deiroppignorazione sino

all’estinzione del debito e delle spese, e questa s * farà inscrivere dal Ricevitore all’Ufficio delle Ipo teche a garanzia della Cassa d'ammortizzazione, te nendosi risponsabile di tutti i danni in caso d’inadem pimento. 73. Là spesa della dichiarazione, e sua insinua zione si anticipa dal Ricevitore cui viene ìndi rifusa dal debitore. 74. Quando venisse Superiormente assolto il debi tore del suo debito, oppure si riconoscesse queste in sussistente, non competerà alcuna pr ovvisene al-Rice vitore, cui però

si rimborseranno dalla Cassa d’ammor tizzazione quelle spese, che per gli atti consumati, avrebbe potuto ripetere dal debitore. Lettera del Monte 23 Luglio 1811. No. 13121. 75. Nel caso venisse condonato al debitore la sola penale del Caposoldo il Ricevitore incasserà, oltre il debito, I importare della provvisione a lui dovuta giu sta il suo contratto sulla somma, che gli verrà pagata, qualificandola separatamente sulla bolletta del giornale. Circolare della Direzione Generale 17 Marzo 1807, No. 3998. Simile

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
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[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 175 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
che verrà dalla stessa Direzione, od Intendenza de terminato, 66. Nel caso di aggiudicazione de’ fondi, o di se questro dei redditi de* fondi a favore della Cassa d’am mortizzazione,-.il Ricevitore oltre la provvisione sulla somma cantata conseguisce dalla stessa Cassa il.rim borso dì quelle spese che avrebbe conseguite vendendo il fondo ad. altro acquirente; parimente nel caso di se questro dei redditi, oltre alla provvisione come sopra, conseguisce dalla stessa Cassa quelle spese che avreb

norme. Art. 49. della Legge 12 Marzo. 68. Ammontando il prezzo della delibera ad una somma maggiore del debito, comprese le spese, il di più è consegnato al debitore, che ha sofferti gli atti esecutivi, 69. Il Ricevitore non può ritenerlo ancorché avesse altri Crediti privati verso il debitore, in caso diverso, oltre alla restituzione è punito colla pena stabilità pel furto. Art. 53 delta Legge 22 Marzo. Circolare della BirezinnA mìe 7 Gennaio 1809. No. 36880. . T0 - Nlssun autorità amministrativa

„ (-indiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo n musa gli atti intrapresi dal Ricevitore per la riscossione dei crediti, a meno che dai documenti prodotti dai debitori nella via giudiziaria, od alla Direzione od Intendenza, non emergano eccezioni tali che possano ragionevolmente meritare la sospensione degl’ irreparabili. Art. 54. della Legge 22 Marzo* 71. II Ricevitore differendo agli atti esecutivi per

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[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 167 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
, l’importare del bollo della ricevuta è pagato dal Debitore. Art. 40 della Legge 23 Marzo 1804. Capitolo della Direzione Generale. Capitolo del Monte. Art. 13 del Decreto 10 Ottobre. 26. Spirato il termine di giorni cinque compiti, successivi a quello in cui fu invitato il debitore al pa gamento senza che siasi questo effettuato, il Ricevitore col mezzo del Cursore, al quale in caso di bisogno è prestato aiuto dalla forza armata, procede a cantare il credito mediante oppignoratone dei beni mobili

, im mobili, crediti, e rendite coinè in appresso. Art, 40. della Legge 22 Marzo 1804. 27. Nell’atto dell'oppignorazione il Cursore lascia al Debitore una Carta esprimente il Cognome, Nome, e Domicìlio del Ricevitore che la fa eseguire, quello del debitore, e suo domicilio, la somma del debito, il ti tolo del medesimo, 1 indicazione della qualità, quanti tà, e località degli effetti oppignorati, e la diffi dazione al Debitore, che non redimendoli entro il termine da prefinirsi come all’art. 29, sì passerà

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
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[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 819 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
802 §. 188 , Die Fideikommi sse werden auch in dem zum Kvnigr ciche Italien geschlagenen sudki ch en Theile vvn Tirol aufgehoben; Dekret Ver kvnigl. ital. Regierung ddo. 15 . Juni 1810: „Napoleone, per Ingrazia di Dio e per le Costilu- 2 Ìoni, Imperatore de’ Francesi, Rè d’Italia, Protettore della Confederazione del Meno e Mediatore della Confederazione Svizzera; Eugenio Napoleone di Francia, Viceré d’Italia, Principe di Venezia, A rei cancelliere di Stato dell’ Impero Francese, a tutti quelli

che vedranno le pre sentì , salute *. Visto il decreto di S. M. del 28 maggio p. p. ; Sopra rapporto del gran giudice, ministro della giusti zia, Noi, in virtù dell’autorità che ci è stata delegata dall’ altissimo ed angustissimo imperatore ere Napoleone 1. nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, ab biamo decretato ed ordinato quanto segue: Art. I. La legge 6 termidoro anno V., abolitiv a de'fede commessi delle primogeniture, le leggi 7 fiorile anno VI che tolgono i cumuli e gli usufrutti

, relativo all’interesse convenzionale e legale in materia civile e di commercio. **) 4 . Il gran giudice, ministro della giustizia, ed ì\ consigliere secretano di stato sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell’esecuzione del presente de- *) Bolletmo delle leggi 1807, pag. 1139. **} Idem, pag. 1142.

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Pagina 164 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
Ricevitore fa immediatamente pubblicare un’avviso in tutti i Comuni dal Dipartimento, in cui annunzia la di Rii qualità, ed il luogo del suo domicilio. 11. Essendo poi facoltativo al Ricevitore di. dele gare altra persona o persone ad esigere per proprio Conto, la nomina di queste non avra luogo se non viene approvata dal Direttore, o dall’Intendente, ai quali '’eri-anno proposte, presentando contemporaneamente i Certificati della Polizia, e della Noni ci palila locale, di moralità, e savia

condotta, e sarà sempre fei ma an che per esse in faccia alla Cassa d’ Ammortizzazione la responsabilità del Ricevitore. 11 loro esercizio non potrà intraprendersi se non dopo annunziata al pubbli co la loro qualità, mediante il suddetto od altro appò sito Avviso. 12. Tanto il Ricevitore, quanto i Commessi, por tandosi nei Comuni, o nelle Case dei privati per far intimare le diffidatone ed escutere i debitori renitenti, saranno tenuti a semplice richiesta della Municipalità, o dei debitori, a far

Cursore del Comune. ... Il Monitorio dovrà enunciare le qualità di rice vitore , il luogo di sua abitazione nel Comune in cui esìste il Debitore, il Cognome, Nome, e Domicilio del Debitore medesimo, la causa del debito, e la soni to® dovuta. Decreto IO Ottobre 1811. Art. 2. 14. Dovrà prescriversi il termine di giorni cinque Pagamento, colla comminatoria di procedere in caso agli atti coattivi, a termini della legge ZJ - f®04; dovrà precisarsi, che imiHancabilinente^^. da!lc " quinto giorno è aperto

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Pagina 179 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
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Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
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163 lanóse dal suo credito effettivamente cantato, sempre ^ che abbia avuto effetto l'oppign'orazione, o il debitore posasse soltanto il suo debito all’atto dèlia medesima» 83* Percepisce inoltre L. 1 f- per cento, equiva lente a quattro denari per ogni Lira Milanese del suo credito come sopra, qualora abbia luogo la subasta? ovvero il debitore soddisfi il suo debito nell* atto della medesima. Art. 14. del Decreto 20 Ottobre. 84. Esige il rimborso delle spese dal debitore per diritto di Bollo

, e di Registro cui sono soggetti gli av visi ed atti-d’oppignorazione, e d'incanto. Circolare del Monte 18 Ottobre 1811. No. 19907. 85. È però avvertito il Ricevitore, che i duplicati degli avvisi .e di tutti gli atti relativi all’esecuzione da rilasciarsi ai debitori devono essere stesi in carta bol lata per originale. Capitolo 27. della Direzione Generale. Capitolo 24. del Monte, Art. 55. dèlia Legge 22 Marzo. 86. Nessun altro rimborso e nessun altra somma a titolo di spese <T intervenuto degli Uscieri

e simili si può esigere, avvertitamente del Ricevitore, sia a carico del Debitore, sia a carico del Compratore degli effetti oppignorati, sia a carico della Cassa d’Ammortizzazio ne per l’intimazione del monitorio, per l'oppignorato ne , e per la delibera all’asta; altrimenti viene obbli gato alla rifusione, e viene altresì punito colla pena del l’urto e della concessione. 87. Il Ricevitore soggiace alla stessa pena allor quando, essendo già stato rimborsato dal debitore di tutto o parte di dette spese

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Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 178 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
161 Verificare l’inscrizione ipotecaria ai competenti llfficj delie Ipoteche, ed il passaggio di detti fondi nei terzi possessori presso gli Ijffìzj Canterali del Censo. Capìtolo 20. della Direzione Generale. Capitolo 20. del Monte. 78. Occorrendo che il debitore avesse trasferito il suo domicilio dall’uno ad altro Connine, ina esistesse tut tavia nel circondario assegnato al Ricevitore, sarà del la cura del Ricevitore medesimo di escuterlo come qua lunque altro di già nota abitazione. 79. Ove

il debitore ha traslocata la sua abitazione. SO. Allorché non esiste il debitore nel circonda rio assegnato al Ricevitore, allorché non sa indicare ove siasi traslocato, e quando nessuna di luì proprietà possa scoprirsi, il Ricevitore si ritiene responsabile del la partita datagli in iscossa, come di un credito esigi bile, quando non faccia di ciò constare mediante certi ficato del Podestà, o Sindaco, od Anziani del Comu ne, o della Polizia del luogo in cui supponerasi esistere R debitore, in carta senza

bollo, e non denunzj l’in esistenza del medesimo, alla Direzione od Intendenza al termine dì ciascun mese. In questo caso, trattandosi di una partita nulla, non competerà al Ricevitore alcuna provvigione. 81. I Ricevitori continueranno a ricevere dai debi tori j Reni del Monte Napoleone in pagamento, colle norme e sotto le Cautele in corso. Art. 22- della Legge 22 Marzo. 82. Il Ricevitore oltre alla provvisione per parte della Cassa <l'ammortizzazione nei Casi tassativamente indicati nei presenti

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Libri
Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 642 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
il Reale decreto 10 Febbrajo 1809 titolo 3° art. 23. avendo prescritto il trasporto dei fondi em- flteutici in testa dei livellarj coll’indicazione del vin colo reale, cui vanno soggetti, provede abbastanza contro la mala fede de’ venditori, e previene con baste vole pubblicità della qualità eirifiteutica dello stabile chiunque aspiri a farne P acquisto. Queste considerazioni pertanto m’inducono a dichia rare non esserne necessaria l'inscrizione de! diretti do mìni, eccetto, che il padrone della

diretta proprietà aven do convenuto una espressa ipoteca stigli stabili proprf dell’ emfiteuticario per la manutenzione del contratto, voglia anche in concorso di detti stabili, mantenere garantite ogni sua ragione. Contini eh crete, Signori! questa dichiarazione ai ris pettivi conservatori degli uffici delle ipoteche, commet tendo loro di tener affisso in ufficio un esemplare della presente, onde serva di norma comune." R. Cen sual-Verhaltnist. I. Nach Lm zwei Vullen des PabsteS Pius des V. Bulla

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Libri
Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 184 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
1(57 pi di Lei zelo la severità delle misure per la escussione de' debitori morosi non contemplati nelle presenti dis posizioni. Ho V onore ecc. u „Dichiarazione per la retta intelligenza, ed esecu zione degli Art. 36. 37. 38. del Capitolo Normale l.m» Agosto '1812. pei Ricevitori della Cassa d'ammortizzazione. 1. 1 crediti per residui prezzi dei beni venduti , o da Corporazioni Soppresse, . o dal Governo non sono contemplati dai citati Articoli, quantunque il debitore don possedesse, che

i detti beni, e fosse anche vecchio. 2. Non sono egualmente contemplati i crediti per canoni Livella,j, giacché assistendo il fondo di ragione diretta del Demanio, deve questi apprenderlo, e dispor le, quando non si paghi il convenuto canone. 3. Non sono pure contemplati i capitali censi ga rantiti da qualche fondo speciale, giacché la proprietà, o la ragione diretta sul medesimo può considerarsi come ceduta al creditore all’epoca della sovvenzione del Capitale. 4. Non sono egualmente contemplati

, e vesti inservienti all’uso necessario della vita, mentre qualunque altro stabile, o credito può essere oppignorato, e subastato. Per questi debitori non aventi fondi, nè crediti, 11 è sigurfà il Ricevitore eseguisce, quanto prescrivono gli Art. 37. e 38., procurando di verificare prima di spedire le carte, se realmente nulla possederlo. ' 7. Quando a cauzione delle somme dovute esistessero fendi passati in altra mano, o si fosse prestata la cau zione da altri Individui, si dovranno coll'appoggio

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Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 174 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
15 7 Vì'à nè direttamente, nè indirettamente averne danno o molestia , a meno che non vi sia stato dolo per parte dì lui medesimo. 60. 11 Ricevitore per le sue offerte, o per la deli bera che potesse aver luogo in di Ini testa, non sarà tenuto al deposito reale del prezzo. 61. Se non essendovi offerenti, il Ricevitore ha Qualche indicio per presumere che rinnovandosi le aste v i possono essere dei concorrenti, sospende la finale Aggiudicazione a favore della Cassa d’Ammortizzazione

che il fondo o fondi oppignorati a pregiudizio del Debitore sì trovino indivisi con altri comproprietarj, dovrà il Ricevitore prima di far pro cedere alla vendita provocare la divisione competente, a meno che la divisione o licitazione non si effettui amichevolmente e indicamente'fra le parti interessate, ed in concorso del Ricevitore, e ciò in conformità dell’Art. 2205. del Codice Napoleone. Arfc. 2313. del Codice Napoleone. 65. Se tanto prima dell’oppignorazione, quanto in pendenza della

rinnovazione delle aste riconosce il Ri cevitore, dietro le più accurate informazioni che sarà obbligo di assumere, e che sequestrandosi tutti i red diti del debitore riuscisse facile in uno, in due, od al piu in tre anni, di realizzare col nitido ricavo di questi II credito della Cassa <!' Ammortizzazione, più tutte le s pese, sarà cura dello stesso Ricevitore di sospendere Ìa continuazione degli atti, d' informare con tutto il dettaglio, e con tutta la precisione la Direzione, o 1 Intendenza da cui

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Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 183 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
nera!e, potersi addogare i temperamenti, e determina zioni , clie seguono: . , 1. Non si procederà ad atti di apprensione, e di subasta : - 1. Contro ì debitori altro non possidenti, che i po chi mobili, ed arnesi indispensabili agli usi della vita. 2. Contro i Contadini, ed Artieri, e propriamente i cosidetti , Giornalieri , i quali insieme ai mobili sovra indicati non altro possedono, che gl’istru ii! enti del rispettivo loro mestiere. 3. Contro i pupilli, e minori , i Veccbj sessagenarj

, e gli allctti da croniche infermità, i quali non pos se do no , che qualche piceo! fondo appena suffi ciente per supplire ad una miserabile esistenza. li. Seguita o prima di seguire ]’oppignoratone a danno dei debitori Demaniali, qualora per parte de’ medesimi pervengano riclami giustificanti nei termini, che verranno precitati indi’ Art. 111. le condizioni con template ai §. §. ì. e 2. Art. I. il Direttore del De manio, ove gli consti della verità del fatto, soprasede da ogni atto, e riferisce alla

Direzione Generale, la quale ove altro non le occorra in contrario, ordina, che si combinino col debitore delle trattative per paga menti parziali ; e dove risalti ima dichiarata insolven za , cui non sia sperabile di veder cambiala, riferisce ai Ministro per il condonno in tutto, o in parte del debito. ITI. De condizioni, di cui sovra non possono es sere giustificate, che con un Certificato della Munici palità in piena seduta, del Parroco, e di tre almeno dei Cittadini più probi, e benestanti del

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Categoria:
Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 173 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
cinque per cento alla metà della rendita annua padronale, del la quale dietro accorate informazioni da prendersi in luogo fosse suscettibile lo stesso fondo, senza alcuna deduzione per carichi e riparazioni. 55. Se poi concorressero aspiranti, ma le loro of ferte fossero troppo tenui, e non bastanti a cauta re il credito colle spese, ed il fondo oppignorato fosse 1' ul timo pegno del debitore, il Ricevitore si costituirà of ferente, aumentando prudentemente le offerte degli as piranti colle nonne

stabilite all* art. 54. nel caso di mancanza degli aspiranti. 56. Se anche dopo l’offerta del Ricevitore soprav viene qualche aspirante che la superi anche in meno ma somma, desiste il Ricevitore da!!' adire ulterior mente all'asta, si astiene dall’entrare in gara cogli altri concorrenti, e delibera la vendita al miglior of ferente. 57. Avendo luogo il deliberamento in testa della Cassa d’ammortizzazione s’intende definitivamente ag giudicato il fondo subastato. 58. Parimente dietro la vendita

legalmente consu mata non ha luogo a. favore del debitore escusso il riscatto del fóndo venduto. 1 59- Tanto però nel primo, quanto nel secondo caso, competerà il benefìcio del riscatto al debitore, solo al lorquando vi concorrano le circostanze mentovate negli articoli 50. e 51. della Legge 22 Marzo 1804; e nell' art. 19. del Reale Decreto 10 Ottobre 1811; ben in teso però che Fazione pel riscatto degli stabilì venduti od aggiudicati del Ricevitore dovrà dirigersi contro l’ac quisitore, e non contro

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1842]
Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 165 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
pure dichiararsi, che ìl Debitore in caso di qualunque errore n legale pendenza, dovrà prevenire il Ricevitore entro lo stesso termine, e presentare contemporanea mente le sue acezioui alla Direzione; in diffettb si pro cederà agli atti coattivi portati dalla citata Legge. 15. 11 Ricevitore pero non sospenderà i suoi atti dopo trascorsi i cinque giorni se non dietro invito della Direzione od Intendenza, od in vista di prove pronte e chiare che producesse il Debitore di non èssere ob bligato

al pagamento, od in vista di eccezioni ; che si riconoscessero non destituire di fondamento, informan do in tal caso la Direzione, od Intendenza delle ec cezioni affacciate dallo stesso debitore, le quali dovran no entro i cinque giorni essere inoltrate anche alla Di rezione od Intendenza dallo stesso debitore, dal qual indirizzo dovrà il debitore dar notizia al Ricevitore. In tal caso, questo pure per sua parte dovrà informare deir occorrente la Direzione od Intendenza. Art. 30. della Legge 22 Marzo 1804

diritto del Bollo e del Registro, il^ cui importare gli viene rimborsato dalla Cassa d' am mortizzazione. Capitolo 12. della Direzione Generale. Capitolo 11. del Monte. Art, 1. 2. e 5. del Decreto 10 Ottobre, 18. In tutto il quinto giorno, e per tutto l'Ora rio prefinito non potrà il Ricevitore o sub Commesso abbandonare 1 indicato suo domicilio, il quale dovrà es sere necessariamente nel Comune in cui sono domiciliati i debitori invitati al pagamento per loro comodo, e per ciò quando i debitori

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Scienze naturali, agricoltura, economia domestica , Giurisprudenza, politica
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Gesetze und Verordnungen in Bezug auf die Kultur des Bodens in der Provinz Tirol und Vorarlberg, nach Materien gesammelt und in diesen chronologisch dargestellt ; 2. T., 2. Abt.
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Pagina 682 di 872
Autore: Wörz, Johann Georg / durch Johann Georg Wörz
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: XVI, 853 S.
Lingua: Deutsch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Gesetz
Segnatura: II 106.001/2,2
ID interno: 204229
nella presente Circolare ciò, che in vigore delle Sovrane ordinazioni fu prescritto da osservarsi, particolarmente intorno ai Censi. Egli è noto, siccome per legge Sovrana del li 2S Ottobre 1768 sieno stati modificati gli interessi dei ca pitali al 4. per cento. Si fiata legge però non conprese lì censi formati a norma della Bolla di Pio Vto. Bis- petto a questi tali censi emanò li 13. Novembre pure del 1768 un Sovrano decreto, contenente, che sino ad altra risoluzione Sovrana non si possa

: 1. Li censi creati a norma della Bolla di Pio V. prima della legge degli 11- Agosto 1770. avranno la loro sussistenza anche per 1' avvenire, a condizione però che trai" non se ne possa più del 6 —, siccome provede il citato Sovrano Deeretto degli 13 Novembre 1768. Si avverte, che ciò si intende unicamente Belli censi formali creati avanti la mentovata legge degli 11 Agosto 1770; mentre con tale legge fu inibita per l’avvenire la creazione di consimili censi che in passato si costumavano. 2. A riserva dei

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