lunque specie siano, l'uso dell'interprete sarà ammesso nel solo caso che il giudi ce non conosca la lingua usata dalla per sona interrogata od esaminata, la quale dovrà sempre in precedenza essere in terpellata in lingua italiana, se conosca o meno l'italiano, facendosi di ciò men zione nel processo verbale. Tale interpel lanza e tale menzione potranno venire omesse, quando la parte interrogando ri sponda senz'altro alle domande rivoltele in italiano dal magistrato o quando al magistrato
consti in modo certo che l'in terrogando conosce la lingua italiana. Qualora l'interrogando, pur conoscen do l'italiano, si rifiuti di rispondere in tale lingua, il magistrato, trattandosi di testimoni o periti ne farà denunzia a! Procuratore del Re, e trattandosi- di im putato, darà atto della mancata risposta all'interrogatorio, a sensi e per gli ef fetti. dell'art. 2(51 Cap. del Codice di procedura penale. 'I verbali redatti senza sussidio di in terprete in confronto di persone che i- gnorano
la lingua italiana, verranno dal magistrato oralmente tradotti alla parte stessa prima di invitarla a sottoscriverli, e di ciò si farà menzione in calce al ver bale con la formula «tradotto, confer mato e sottoscritto» od altro equipollente. 2. — Trattandosi di reati perseguibili a sola querela di parte o di atti assunti su richiesta e nell'interesse della parte civile, ove risulti necessaria l'opera del l'interprete, le t spese relative saranno anticipate dal querelante o dalla parte civile
stessi dovrà sempre essere accompagnata da una traduzione in lin gua italiana, fatta a cura e sotto la re- sponsaibilità del producente, e sarà sem pre in facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere che questa traduzione sia fat ta da un interprete giurato. Le tasse di registro e di bollo eventual mente dovute sono corrisposte in una sola volta. Le stesse norme valgono per le produ zioni fatte da un querelante nei procedi menti per reati di azione privata d da una parte divile. 4. — Gli atti
assunti in lingua diversa dall'italiana negli affari sia civili che pe nali, che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non siano stati an cora definitfi, dovranno, a semplice ri chiesta dell'autorità giudiziaria investita della loro coignizione, essere muniti di una traduzione in lingua italiana. Tale traduzione è esente dalle tasse di bollo e di registro e verrà fatta, per gii atti penali, a cura del magistrato che li assunse, e per gli atti civili a cura della parte, nel cui