50 risultati
Ordina per:
Rilevanza
Rilevanza
Anno di pubblicazione ascendente
Anno di pubblicazione discendente
Titolo A - Z
Titolo Z - A
Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1921/31_12_1921/BT_1921_12_31_136_object_3218860.png
Pagina 136 di 152
Data: 31.12.1921
Descrizione fisica: 152
»ara sufficiente mi certificato della E. Ambasciata in Washington, che attesti la loro cittadinanza italiana ». Con foglio posteriore del 14 novem bre m s. X'. 7S190-S00 il Ministero me desimo iiartecipa quanto segue: « Ho il pregio di comunicare che la E- Ambasciata a Washington' ha fatto conoscere, che, avendo avuto occasione di presentare all'Alien Próperty Custo- dian. oltre numerose domande di disse questro avanzato da persone che hanno acquistato là cittadinanza italiana in conseguenza

, il quale propose che, sulla scorta dei documenti presentatigli dagli interessati, a prova, dei loro diritti ili conseguire In cittadinanza italiana, la li: Amba,sei.ata a Washington certi ficasse all'Alien Próperty Custodian, che il ri chi e,d ente è veramente cittadino italiano, .0 possiede ìiiel caso in cui non possa ancora dirsi taleì i requisiti per diventarlo.. Poiché da quanto mi viene comunicato risulta che tale sistema ha fin qui. fatto buona prova, ritengo sia. fuori di luogo modificarlo

». In seguito a lettera dell'Ufficio Cen trale X. 21:171-10-E del 18-11-21 e con riguardo a quanto precede si prega co desto Ufficio di portare a conoscenza de gl 'i interessati nei modi usuali die' il Governo americano concede ai cittadi ni delle nuore Provincie ed ai cittadini della Dalmazia e dell'Isola, di Veglia., che acquistano la cittadinanza italiana in base al Trattato di E a palio, il disse quèstro dei loro beni sequestrati durante hi guerra dal Governo medesimo-. Sarebbe però opportuno che coloro

che' hanno beni .sotto sequestro in Ame rica presentassero quanto prima le re lative domande per d issenni estro ' dei me desimi e che. loro fosse accordata la cit tadinanza italiana quando sussistessero le necessarie premesse, con la maggiore sollecitudinp. Si prega di trasmettere le predelle doni a lidie direttamente al nostro Mini stero degli Affari Esteri. (Ufficio Trat tati e Conf.) per gli ulteriori provvedi menti, con richiamo a suo foglio diretto all'Ufficio Centrale dei 11 novembre

1
Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1926/31_01_1926/BT_1926_01_31_17_object_3223852.png
Pagina 17 di 32
Data: 31.01.1926
Descrizione fisica: 32
•predicati nobiliari tradotti o ridotti in forma straniera. La restituzione in forma italiana sarà pronunciata con decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale del Regno ed annotato nei registri dello stato civile. Chiunque, dopo la restituzione avvenu ta, fa uso del cognome o del predicato nobiliare nella forma straniera, è punito con la multa da L. 500 a L. 5000. Art. 2. — Anche all'infuori dei casi preveduti nel precedente

articolo pos sono essere ridotti in forma italiana con decreto del Prefetto i cognomi stranieri o di origine straniera, quando vi sia Im richiesta dell'interessato. Il decreto è annotato nei registri dello stato civile. Art. 3. —■ Con Regio decreto, le dispo sizioni degli articoli 1 e 2 possono esse re, in tutto o in parte, estese ad altre Provincie del Regno. Il Ministro per 'la giustizia darà le i-, struz'ioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che sarà presenta to al Parlamento per

, e coli decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i quali per insufficiente conoscenza della lingua italiana o per altri motivi non sia no ritenuti in condizione di poter espli care le funzioni del loro ufficio. Art. 2. —■ Per accertale ili grado di co noscenza della lingua italiana di cui al l'articolo precedente, sarà indetto un e- same speciale. L'esame, che consiste in prove scritte- ed orali, è disposto con decreto Ministe riale, il quale determina il giorno utiie per la presentazione delle domande

applicato al Ministero. Saranno ammessi alle prove orali sol tanto quei candidati che abbiano conse guito (5 voti su 10 in ciascuna delle pro ve scritte. Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nello insieme delle prove non meno di 70 punti sopra cento e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali. Coloro di cui sia nota la conoscenza della lingua italiana saranno dispensati dall'esame speciale. Art. 3. — Tutti i provvedimenti indi cati negli articoli precedenti sono

2
Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1926/15_02_1926/BT_1926_02_15_11_object_3223935.png
Pagina 11 di 16
Data: 15.02.1926
Descrizione fisica: 16
Per accertare tale conoscenza la .Com missione comunale potrà valersi di tutti i mezzi dii informazione all'uopo neces sari, a mente dell'art. 6. Nello stesso mo do si comporterà la.Giunta mandamen tale e la Giunta distrettuale. Le persone iscritte definitivamente nel l'elenco dei giurati, le quali si rifiutasse ro di assumere il loro ufficio, adducendo la non conoscenza della Lingua italiana, verranno denunziate al Procuratore del Re per i provvedimenti d'el caso, anche in rapporto all'art

. 210 del Codice pe nale. 8. — Per la composizione della gli uri a ] nei (Sbattimenti, che debbono svolgersi | in Corte di Assise, prima che siano for mate le nuove 'liiste dei giurati, in con formità dell'articolo precedente, i giu rati estratti che risultano non avere co noscenza della lingua italiana saranno dispensati: alla loro sostituzione si prov- vederà con una estrazione suppletiva da eseguirsi nella prima udienza della quin dicina fra i supplenti residenti nel capo luogo in cui la Corte

d'Assise ha sede. Il presente decreto sarà registrato al la Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Roma, 23 dicembre 1925. Il Ministro per le Finanze: Volpi Il Ministro Guardasigilli: Rocco ISTRUZIONE PUBBLICA Insegnamento della lingua italiana nelle scuole delle nuove Provincie non ancora trasformate in italiane Regio Decreto - 'Legge 7 gennaio 1926, N. 71. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il R. Decreto legge 22 novem bre 1925

, X. 2191; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per la pubblica istru zione ; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo Unico. — Nelle scuole elemen tari che non siano state ancora trasfor mate a nonna dell'art. 260 del Testo Unico delle leggi per l'istruzione elemen tare, approvato con R. D. 22 gennaio 1925, N. 432, .la promozione alla classe superiore non si consegue se non supe rando una iprova di lingua italiana. A tal uopo verranno impartite

4
Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1924/31_07_1924/BT_1924_07_31_4_object_3222066.png
Pagina 4 di 24
Data: 31.07.1924
Descrizione fisica: 24
30 dicembre 1923, n. 2889 ed all'ultima parte dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3047. Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 luglio 1924 e sarà presentato al Parlamen to per essere convertito in legge. Ordiniamo, ecc. Proroga del termine per il pagamento della tassa di concessione governativa per alcuni conferimenti di cittadinanza italiana nelle nuove Provincie. Decreto Ministeriale 3 maggio 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1924, N. 141). IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vedute le norme regolamentari del 12 otto bre 1922, il. 13785-1 C-B-3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ul'licio Centrale per le nuove Provincie) relative al pagamento della tassa di concessione governativa per conferi mento della cittadinanza italiana nei territori annessi, pubblicate per la Venezia Giulia nel giornale ufficiale «l'Osservatore Triestino» del 24 novembre 1922, per la Venezia Tridentina nel

Bollettino Ufficiale .della Prefettura di Trento del 30 novembre 1922 e per la provincia di Zara nel Bollettino Ufficiale della Prefettura di Zara del 10 gennaio 1923; Ritenuto che molte persone cui fu concessa la cittadinanza italiana e fu consegnata copia del decreto prima del pagamento della tassa pre detta, non hanno corrisposto a tale obbligo e che è opportuno e conveniente accordare un ulterio re termine per tale pagamento: Veduto l'art. 15 del R. Decreto 30 dicembre 1920, N. 1890, e l'ari, fi del

5
Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BT/1923/31_12_1923/BT_1923_12_31_7_object_3221422.png
Pagina 7 di 16
Data: 31.12.1923
Descrizione fisica: 16
. 2. Appena entrato in vigore l'ordinamento deilo stato civile i sindaci trasmetteranno tutti gli atti od il 'registro di cui all'artico lo precedente all'ufficiale dello stato civile per i provvedimenti di competenza di que st'ultimo. Il presento decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno. Roma, *addì 6 dicembre 1923. p. il Ministro: FINZI 191 Decreto ministeriale — 28 novembre 1923. Aisposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale di risparmio italiana ai depositanti delle

Casse postali di ri sparmio austriache. IL MINISTRO PER LE FINANZE Veduti i Regi decreti-legge 9 novembre 1921, N. 1871 e 22 luglio 1923' N. 1817, contenenti disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale di rispar mio italiana ai depositanti della Gassa po stale di risparmio austriaca; Ritenuto che .le modalità per la esecuzio ne delle citate disposizioni ed il termine un tile per la presentazione dei libretti e dei documenti comprovanti il credito, dovranno essere stabiliti con

mio decreto di concerto col Presidente del Consiglio. e col Ministro per le poste; DETERMINA: Parte I. — Disposizioni Generali. Art. 1. Allo scopo di dar corso ai provvedimenti previsti dal Regio decreto-legge 19 novem bre 1921, N. 1871, e dal Regio Decreto-leg ge 22 luglio 1923, N. 1817, relativi alla sur roga dello Stato italiano ai depositanti del la Cassa postale di risparmio d 1 ' Vienna, la Amministrazione postale italiana è autoriz zata a provvedere, nei termini e colle mo dalità di cui

6