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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Data: 30.04.1922
Descrizione fisica: 32
3 del decreto 12 novembre 1920 del com missario generale per gli approvvigiona menti e consumi Il prezzo che gli zuccherifici devono osservare nella vendita dei melassi della campagna saccarifera 1921 è stabilito in Lire 170 per quintale di saccarosio in essi contenuto. Questo orezzo si intende per ronsegna in vagone alla stazione di partenza. Art. 2. Nessuna modificatone è apportata, al prezzo, e alle modalità per la vendita del lo zucchero cristallino da parte dei depo siti di distribuzione

und die Modalitäten für den Verkauf von Kristallzucker seitens der Verteilungsdepots, die in den Dekreten des Generalkommissärs für Approvisi o- iiiüerung und Konsum vom 12. November 1920 und vom 10. Juni 1921 festgesetzt sind, bleiben unverändert. Art. 3. Vorliegendes Dekret wird in der Gaz zetta Ufficiale del Regno kundgemacht werden. Rom, am 30. Oktober 1921. Gefertigt: Soleri. della clausola austriaca di elevata pro testa (bollo Oe-p.). Ora. in pendenza della decisione sul le proteste, questi titoli non

potrebbe ro in causa dell'accennato bollo Oe-p. nè venir stampigliati dagli organi del Ministero del Tesoro , nè quindi venir convertiti. E' d'uopo perciò attendere cotesta de cisione, dall'esito della quale dipenderà la cancellazione del bollo Oe-p. e la possibilità della stampigliaturta italia na rispett. la conversione, riguardo al le quali il Governo prenderà a tempo opportuno le sue decisioni. Momentaneamente il rimpatrio dei, titoli a nulla servirebbe. Il Com missario Generalf Civile : 77 ELENCO

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