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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 6 di 20
Data: 15.08.1925
Descrizione fisica: 20
roga al termine stabilito per la presenta zione al Banco di Brescia delle armi da marchiare. «A ciò si è provveduto col R. Decreto Legge 7 maggio 1925 N. 714, (pubblicato nella. Gazzella Uff uria le del 1 giugno 1925, N. 126), il quale ha concesso a coloro che commercino in armi complete o canne di ai-mi soggette a prova, un ulteriore ter mine a tutto il 30 giugno 1925, per fare apporre su di esse il prescritto marchio di prova. «Il decreto stesso stabilisce che le ar mi, le quali dopo la data

anzidetta fos sero trovate dalle autorità cpunpetenti) sprovviste di marchio, saranno seque strate ed inviate, a spese degl'interessati, al Banco di Brescia per la prescritta punzonatura. «In tal caso le armi, dopo essere state punzonate, saranno restituite agli aventi diritto, previo rimborso delle spese soste nute. «La procedura del sequestro di cui so pra non esclude le penalità comminate dall'art. 6 del Decreto-Legge 30 dicem bre 1923 N. <3152. / «Il Decreto-Legge 7 maggio 1925 con tiene inoltre

opportune disposizioni a ri guardo dell'importazione delle armi dal l'estero. «Per effetto del Decreto-LeggeT~30 di cembre 1923, tutte le armi importate d'al- l'estero sono soggette alla prova presso il Banco di Brescia, qualora non portino il marchio della prova già subita pressoi un banco autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale consi derato banco ufficiale. Come è noto, l'u nita Convenzione Internazionale esisten te in materia è quella stipulata a Bruxel les il 15 luglio

1914, fra i'1 Belgio, la Francia, la Germania e l'Italia e alla quale poi hanno aderito altri Stati. Al lorché venne emanato il R. Decreto-Leg ge predetto si riteneva che la Concezione in parola sarebbe stata presto ratificata; ciò invece non è finora avvenuto, e per tanto, a rigore, anche le armi provenienti dai Paesi firmatari della Convenzione e da quelli che vi hanno successimmente aderito avrebbero dovuto essere inviate al Banco di Brescia per la prova e la conseguente punzonatura. «Una simile

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 18 di 32
Data: 31.07.1921
Descrizione fisica: 32
1917, X. 920, con cui il fondo clie il Te soro dello Stato jraò farsi somministra re dagli Istituti di emissione, a termini del negio decreto 18 agosto 1918, N. S27 e dei successivi, venne aumentjato da 1000 a 1500 milioin; 19. Decreto luogotenenziale 4 novem bre 1917, N. 1786, che autorizza la ban ca d'Italia, il banco di Napoli, e il Banco di Sicilia, ad emettere, in aggiun ta agli attuali, anche un biglietto da li re 25; 20. Decreto luogotenenziale 9 dicem bre 1917, X. 1957, che autorizza

; 23. E. Decreto 4 settembre 1919 che aumenta la circolazione cartacea di al tri 1850 milioni; 24. lì. Decreto 28 settembre 1919, N. 1922 che detta norme circa l'emissio ne dìegli laissegni circolari da parte degli Istitu.lji ordinari e cooperativi di eredi to delle casse di Risparmio e dei Monti di Pietà stabilendo le penalità per le relative trasgressioni ; 25. lì. Decreto legge 12 ottobre 1919, jSL 2215 che autorizza il banco di Sicilia ad assumere il servizio di Cassa di ri sparmio nelle Provincie

Siciliane e nel le città di Roma, Genova, Milano e Trieste ; 26. R. Decreto legge 10 agosto 1920, X. 1169 concernente la tassa di circola zione sui biglietti idi Banca ; 27. Regio Decreto 23 dicembre 1920, X. 1SS5, che proroga il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione a tutto il 1921. Le anzidette disposizioni entreranno in vigore nei .territori della Dalmazia lalssegnata all'Italia subito dopo la di chiarazione di corso legale della, mone ta italiana nei, territori medesimi. Art

. 2. Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo della sua pubblica zione nella Gazzetta Ufficiale del Re gno. Ordiniamo che il 'presente cl'ecreto, munito del sigillo dello Stato sia inser to nella riaccolta ufficiale delle leggi e dei deciteti del Regno d'Italia mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi 9 giugno 1921. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Bon orni Visto il guardasigilli: Fera. 104 Regio Decreto 9 giugn;o 1921, X. S25. VITTORIO EMANUELE III per

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 9 di 25
Data: 31.07.1923
Descrizione fisica: 25
affidate alle magi strature e ai funzionari degli uffici sop pressi o non più competenti, dal 1 ottobre 1923 saranno esercitate dalla magistra tura e dai funzionari degli uffici compe tenti per territorio secondo la nuova cir coscrizione. Art. 24. I ricorsi per cassazione che sarebbero stati di competenza delle Corti d'i Firenze, Napoli, Palermo e Torino, se notificati dopo il 30 giugno 1923, saranno presenta ti alla cancelleria della Corte di cassar azione di Roma. I ricorsi e i controricorsi per

i quali alla data suddetta fossero in corso i ter mini stabiliti negli articoli 526, 529 e 531 del Codice di procedura civile saranno -consegnati alla cancelleria della Corte di cassazione a cui ne apparteneva la cogni zione, ma a cura della detta cancelleria, appena scaduti i termini indicati nell'ar ticolo 533, saranno trasmessi alla Corte di cassazione di Roma,. insieme alle carte •e ai documenti relativi. Gli altri ricorsi pendenti alla data sud detta davanti le Corti di cassazione di Fi- Tenze

partecipazione agli avvocati sottoscrittori - ■dèi Tic -.orsi e dei controricorsi. 1 ' ' ! Nei quindici giorni dalla notificazione ideila partecipazione gli avvocati elegge- . ranno domicilio in Roma. In difetto di ta«- le elezione di domicilio, le notificazioni occorrenti saranno fatte alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma. Art. 26. Tutti i ricorsi per cassazione notificati anteriormente al 1 luglio 1920 e non di scussi entro il 31 dicembre 1923 sona perenti di diritto. La perenzione è dichia

rata con ordinanza pronunziata dalla Car te di cassazione di Roma in Camera di consiglio ed ha per effetto la perdita del deposito. Art. 27. Gli avvocati ammessi a patrocinare da vanti alla Corte di cassazione che sono inscritti negli albi delle Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, si intendono inscritti nell'albo della Corte di cassazio ne di Roma. Gli avvocati e i procuratori inscritti negli albi presso un tribunale soppresso saranno di ufficio inscritti in quello del tribunale competente

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Pagina 47 di 66
Data: 28.02.1922
Descrizione fisica: 66
gretario generale dell'Unione delle Pro vincie d'Italia, in Roma. 22. Dott. Alberto Moscheni, ili Trieste. 23. Avv. Edmondo Puecher, in Trieste. 24. Barone dott. Rodolfo Rinaldini, in Trieste. 25. Dott. Santino Varratti, segretario generale dell'Assocaizonc dei Comuni i- ìaliani, in Roma. 26. Avv. Dante Veroni, in Roma. IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per gli Affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri. Veduto l'articolo 2 del Regio Decreto 25 settembre 1921 N. 1387, che estende

nei territori annessi la legge sugli ordi ni dei sanitari, Vigenti nel R,egno, e sino alla definitiva sistemazione ammi nistrativa delle nuove Provincie; DECRETA: E' istituito nella Venezia \Tridentna un Ordine di medici chirurghi, un Or dini di farmacisti ed un Ordine di Ve terinari, con sede a Trento. Il Commissario Generale Civile di Trento è incaricato della esecuzione del presente decreto. Roma, addi 28 dicembre 1921. Il Ministro: BOSOMl 36 IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO per gli Affari

di segretaria della Commis sione consultiva centrale provvederà l'Ufficio centrale per le Nuove Provin cie. < Roma, 23 novembre 1921. Il Presidente del Consiglio dei ministri BONOMI o5 Der Minister Staatssekretär für die inneren Angelegenli<eiteil und Minister präsident BESTIMMT mit Beziehung auf den Artikel 2 des kgl. Dekretes vom 25. September 1921, X. 1387, womit das im Köniigreich geltende Gesetz betreffend die Landisvereiliigiur jjjeoi des Sanitätspersonals, auf die annek tierten Gebiete ausgedehnt

wird und bis zur definitiven administrativen Regelung der neuem Provinzen WIE FOLGT: In der Venezia Tridentina wird je eine. Standesvereinigung der Aerzte, der Apo theker und der Tierärzte mit dem Sitze in Tremito errichtet. Der GeneraUZfLvilkomm issär in Trento ist mit dem Vollzuge des vorstellenden Dekretes beauftragt. Roma, am 28. Dezember 1921. Der Minister: gezeichnet: Bono ini. vieto del trasporlo delle salme di mili tari veniva revocato nelle Provincie di Sondrio, Verona, Padova Mantova, Bre scia, Vicenza

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Pagina 19 di 32
Data: 31.07.1921
Descrizione fisica: 32
organizzazione dei relativi servizi, sono estesi ai territori delle nuove Provincie del Regno, an nessi con le leggi 20 settembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778- Ordiniaimo che il presente , decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Datfo a Roma, addi 9 giugno 1921. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - JBonomi - Bdineri. 105 Regio decreto-legge 26 giugno 1921

di Roma <ol nostro dleereto-l'egge 4 novembre 1919, N. 2039, integrate dai successivi rìeaceti-legge 2 maggio e 7 novembre ■1920, NN. 590 e 1595 saranno esercitate ?>er tutti i territori annessi all'Italia ( on le leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920 ; N. 1778, in confor mità all'art 4 del decreto-legge 4 no vembre predetto. Art 2. Le competenze giurisdizionali della Corte di cassazione di Roma, contem plate nell'art. 1 del decreto-legge 4 no vembre 1919, N. 2039, sono esercitate

di Roma, provvederà il primo presidente in conformità alle norme generali vigenti. Art. 5. Pep.' i giudizi a sezioni unite contem plati nell'art. 2 del decretkrlegge 4 no vembre 1919, N. 2039, . isi Tinniscono i magistrati della nuova! sezione promi scua della sezione -civile della Corte di cassazione di Roma, «otto la presidenza del primo presidente o del presidente [della sezione promiscua. Art. 6. Le disposizioni dei decreti-legge 4 no vembre 1919, 2 maggio e 7 novembre 1920 sopra citati

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Pagina 2 di 32
Data: 31.01.1924
Descrizione fisica: 32
risul ta dal R. D. 4 agosto 1913 N. 1037. sono state ag giunte, in accoglimento di vivi e numerosi voti all'uopo formulati, le festività religiose della Concezione della B. V. M.. del «Corpus Domini» e dei SS. Pietro e Paolo, inoltre, ad eliminare le incertezze sorte in pratica al riguardo, si è rite nuto opportuno comprendere nello stesso gruppo i giorni del XXT Aprile, N'alale di Roma, ed il IV Novembre, anniversario della Vittoria, attribuen do, in tal modo, a queste solennità, che hanno altro

di giugno ed il IV Novembre, da con siderarsi anche giorno fesfivo a lutti gli effetti civili. 3) Solennità civili. — In questo gruppo sono comprese le storiche date del XXI Aprile, dedica to al Natale di Roma e del XX Settembre, anni versario della entrata dell'Esercito italiano in Roma;, solennità che figurano pure nel primo gruppo dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, c quindi anche nei riguardi dei pubblici uffici. Vi sono altresì inclusi il XXIV Maggio, anniver sario della dichiarazione

di Carne vale, essendo sufficiente festeggiare l'ultimo giorno ; 2) i giorni onomastici di S. M. la Regina e di S. M. la Regina Madre, tenuto conio che si fe steggiano i rispettivi genetliaci: 3) il sabato santo ed il lunedì dopo Pasqua : 4) il giorno dei funerali di Re Umberto I; 5) la ricorrenza del Plebiscito di Roma, festa che può intendersi compresa nell'altra del XX Settembre. Pertanto, e richiamato ciò che è detto al pa ragrafo terzo, l'elenco dei giorni nei quali nei pubblici uffici si osserva

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Pagina 2 di 32
Data: 30.06.1924
Descrizione fisica: 32
, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane ef ficace ad ogni effetto di legge. Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle ta riffe per gli ufficiali giudiziari. Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno 1 agosto 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo, ecc. Parte Finanziaria Approvazione del Protocollo e della Conven zione conclusi fra l'Italia e l'Austria in Roma il 6 aprile

1922, riguardo all'Istituto Ipoteca- cario Provinciale di Innsbruck. Regio Decreto Legge 24 aprile 1!)24 N. 815. Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed alla Convenzione conclusi fra 1 Italia e la Re pubblica Austriaca in Roma, il 6 aprile 1922, ri guardo ali Istituto ipotecario provinciale di Inns bruck. Art. 2. Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nel Protocollo e nella Convenzione di cui all'arti colo 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste dall altro

7 dell'accordo suddetto. Se nel termine di quattro mesi a decorrere dal la ratifica del suddetto accordo, un'intesa del ge nere non possa essere raggiunta, la «Landes-Hy potheken Anstalt» resterà regolata dalle disposi zioni dell'ultimo comma dell'articolo 7 dell'accor do pei debiti e crediti. Fatto a Roma, il 6 aprile 1922 ecc. Convenzione fra l'Austria e l'Italia per l'Isti tuto Ipotecario Provinciale Tirolese di Inns bruck. Art. 1. Tutti i crediti ipotecari dell'Istituto provinciale tirolese (che

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Pagina 16 di 23
Data: 15.11.1926
Descrizione fisica: 23
Ufficiale d'el Regnio. Ordiniamo che il presente 'decreto, mu nito del sigillo dello Stato, sia inserto inelal raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, -addì 3 settembre 1926 VITTORIO EMANUELE Mussolini - Hocco- Federzoni Fedele - Giurì/citi - Belluzzo Norme per la formazione delle liste dei giutan nel territorio del Go vernatorato di Roma ed in quello dei Comuni retti da podestà. REGIO DECRETO LEGGE

7 ottobre 1926, n.. 1769. VITTORIO EMANUELE III per grùzdd di Dio e volontà delld Nazione Re d'Itdlia Visti gli articoli 10 e 12 della 'legge 8 giugno 1874, n. 1937 sui giurati; Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n,. 1919, riguardante la istituzione •e H'ordinametno' del Governatorato idi Roma ; Vista Ha Hegge 4 febbraio 1926, n. 237, «riguardante l'istituzione del podestà e della Consulta municipale; Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gen naio 1926, in. 100; Ritenuta la necessità urgente

/Governatorato di Roma sarà (composta dal (Governatore, o da un retto re da lui: incaricato, dai Conciliatori del Governatorato e da diecii cittadini da no minarsi annualmente dallo stesso Gover natore, tra persone ohe non si trovino in nessuno dei casi d'incompatibilità al la nomina ad assessore comunale secon do Ile disposizioni della vigente legge co munale e provinciale. La 'Giunta 'Mandamentale pre la 'revi sione delie liste anzidette sarà composta dal pretore, o da altro magistrato delia pretura da lui

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Pagina 7 di 24
Data: 31.08.1926
Descrizione fisica: 24
diritti di' icaccia nelle nuove zone del con fine risultante dal Trattato di' San Ger mano. ■Roma, >23 febbraio 1925. Per l'Italia (L. S.) Mussolini Per l'Austria (L. ,S.) Eggesr Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per gli äff ari esteri Mussolini PlROTOCOjLILO Il Governo italianlii ed il Governo fede rale d'Austria, in relazione all'art. 3 del l'Accordo di paori : data per [regolare ami chevolmente la sistemazione (degli inte ressi dnerenti ai territori dell'ex Contea Principesca

del Tirolo, convengono che, salva ed impregiudicata ogni (questione di merito, non rientra nello norma sud detta il debito che potesse eventualmen te risultare a carico della Provincia di Trento e del Paese Federale, del Tiro- Io, in dipendenza 'de'lle cause imi corso dinanzi alle autorità giudiziarie di Tren to, ad istanza dei proprietari degli immo bili già espropriati dall'ex autorità mili tare austro-ungarica nei comuni di Vade- na (Pfatten), (Egna (<Neumarkt) ed Ora (Auer). Fatto a Roma

fatto a norma dell'ar ticolo 13 dell'Accordo suddetto. Fatto a (Roma, il 23 febbraio 1925 in italiano e in tedesco i due testi facendo egualmente fede, i due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno de gli Stati firmatari. Per l'Italia (L. S.) Mussolini Per l'Austria (L. S.) Egger * Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il ìMnistro per gli Affari E stèri: Mussolini RROTOOOÜL/O per l'applicazione dell'art. 2 lettera a) dell'Accordo fra il 'Regno d'Italia e la {Re pubblica d'Austria per

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