già disposto col Regio decrteto-legge 9 novembre 1919, N. 2239, e che, ai ter mini dell'art. 3 dello stesso decreto-leg ge, è devoluto alla Cassa nazionale del notarialtio. Ordiniamo che la pregiente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei dieerier ià del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1921. VITTORIO EMANUELE Visito, il guardasigilli Fera. 64 Regio Decreto - legge
10 aprile 1921, N. 509, VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della •Nazione RE D'ITALIA Vista l'ardiinaiìza l.o giugno 1914 N. IIS B. L. I.; Vista la legge l.o agosto 1895 B. L. I. N. Ili (Norma di giiurisdi%ioine) ; Sentito il Colnisigjlio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Con siglio dei Ministri, Ministro dell'Intoir- lìo, di concerto col Ministro delia Giudi- zia e degP Affari di culto, ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO : Art. 1. Il paragrafo 7 ai delle norme giurisdi