D. L. 30 giugno 1918 N. 882. Tomaso fli Savoia Duca di Genova Luogotenente Generale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. In virtù dell' autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo- dei Re con la legge 22 maggio 1915, JF. 671 ; Veduti i decreti luogotenenziali 25 novembre 1917, N. 1900 e l'li dicembre 1917 N. 1956: Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro, di con certo
con il Ministro dell' industria, il commercio ed il lavoro, e con il Ministro di grazia e giustizia ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. È vietata l'uscita dal Regno dei biglietti italiani di Stato e di Banca. È vietata altresì l'uscita dal Regno dei vaglia cambiari, delle fedi di credito, degli assegni bancari, degli assegni circolari e, in genere, dei titoli di credito stilati in lire italiane. Ciascun viaggiatore che deve recarsi all' estero non potrà portare seco biglietti italiani
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, Dato a Roma, addì 30 giugno 1918. Tomaso di Savoia Orlando - Nitti - Cinffelli - Sacchi Visto, il Guardasigilli : Sacchi