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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 15 di 52
Data: 30.06.1923
Descrizione fisica: 52
106 Règio decreto 8 marzo 1923. N. 658. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il decreto-Legge 19 ottobre 1919, N. 2214, che istituisce Fassicurazione ob bligatoria contro la disoccupazione. Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, nu mero 209, che estende ai territori annessi la legislazione vigente nel Regino sul collo camento e sulla disoccupazione; Visto il R. decreto 31 agosto 1921, N. 1269, relativo alla sistemazione ammini strativa per le nuove

, '•N. 409, e dai decreti-legge 7 giugno 1920, N 823; 19 ottobre 1919. N. 2214; 30 gen naio 1921, N. 39; 17- luglio 1921, N. 956, e dalla, legge 15 febbraio 1923 N. 483. Art. 2. 11 presente decreto entra in vigore nel giorno 'della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1923. VITTORIO

EMANUELE Mussolini - Cavazzoni - De Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 107 Regio decreto 18 marzo 1923, N. 663. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 26 settembre 1920, N. 1322, che autorizza la Governo a dare piena ed' intiera esecuzione al Trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919; Veduta la legge 19 settembre 1920, N. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920; Veduta la legislazione

le altre disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di bigiletti d'i Stato. Il presente decreto andrà in vigore dal giorno -della sua pubblicazione nella Gaz zetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani Visto

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Giornali e riviste
Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Pagina 10 di 33
Data: 30.04.1923
Descrizione fisica: 33
Tale attribuzione, ove non derivi dall'ap plicazione di norme generali e speciali ema nate, sarà fatta con decreti ministeriali. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e -dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Stefani Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 69 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 114. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601 ; Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N. 1778; Visti i decreti 27 dicembre 1919, N. 4747, e 19 febbraio 1920, N. 562-79, del Commis sario generale civile per la Venezia Giulia; Udito il Consiglio dei Ministri, sulla pro posta del Nostro Ministro segretario d'i

l'articolo pre cedente. Art. 3. Sono abrogate tutte lé disposizioni con trarie al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, De Stefani Visto, il guardasigilli: Oviglio. 70 R. Decreto 11 gennaio 1923 N. 116. VITTORIO EMANUELE III . per grazia di Dio e per

volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Viste le leggi 26 settembre 1920, N., 1322, e 19 dicembre 1920 N. 1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla preposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze di concerto col lìtSiidente del Consiglio dei ministri Mini stro segretario d.'i Stato per l'interno; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1924 lè Pro vincie e i Comuni dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi

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