valide e ne. sono ccu^seguenteiaente nulle le d&Hbèrà^iòriii. 1 ' .:■••• V .Nessuna- i ^icàeìa : diél' : jàtrì; e$rà r riògrò* iàtti enunròàti ; al 3:<o comma iie^artiöolb 2 ove -non ne -sia .seguita la ra- ta'fiéi'ida, r parte dell'autorità competente, 'ördiiiiäiüö che il presente decreto munito del ;; sigilk> v dello Stato sia inserto nella . raiböolta ùffilcdiaia delle leggi e 'dei decreti d&±' ! Raglio d'Italia, mandando a chiunque spètti : ;di osservarlo e di farlo osservare. .. Dato
, a Roma, adda 15 luglio 1923. ' : ' VITTORIO EMANUELE Mussolini - Teofilo - Rossi. V.ist,o il Gu'ardasigilll: 0viglio. 153 ]J. ; jDe«jretö ;15 luglio 1923, in. 1728. Circoscrizione amministrativa di alcuni miatìdamentii- della provincia di Trento. 'I VITTORIO EMANUELE III : ' per grazia di Dio , , e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della delegazione di -poteri con feriti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, in. 1601; Veduti il testo unico della legge comu nale e provinciale
il giorno della sua pubblicazione nella Gaz zetta Ufficiale del Regno.. ' Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, m'andando a chiunque spetti di osservarlo e di fairlo osservala. Dato a Roma, addii 15 luglio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto il Guardasigilli: Oviglio.; 154 R. D. 15 luglio 1923, N. 1750. Proroga di tate mesi del termine stabilito dal R. Decreto 22 marz-o 1923, N. 674; per
le elezioni amministrative nelle nuove Pro vincie. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti i R. dlecjeti 11 gennaio 1923, n. 9 e 22 marzo 1923,. n. 674; In virtù della delegazione dei poteri con ferita al Governo -con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 'Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Se gretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Il termine d.ii