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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Data: 28.02.1923
Descrizione fisica: 33
provveduto con di sposizione ministeriale. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta /Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo osservare. - Dato a Roma, 10 dicembre 1922. : VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Stefani, Oviglio - Carnazza- Rossi. Visto:. il guardasigilli Oviglio. 15 R. Decreto 21 dicembre 1922, n. 1685. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA Visti gli articoli 4 della legge 26 settem bre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, numero 1778; Visti gli art. 240 e 323 del Codice civile per il Regno d'Italia; Visto il paragrafo 21 del Codice generale austriaco ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Guardasigilli, Mini stro segretario di Stato per la Giustizia t gli affari di Culto; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO Art. 1. Nei tenitori annessi con le leggi 26 set tembre 1920, N. 1322, e 19 dicembre 1920

, del contratto matrimonio, non siano trascorsi sei mesi senza richiamo. Art. 3-. 'Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella «Gaz zetta Ufficiale» del Regno. Ordiniamo che il presente, decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922. VITTOKIO EMANUELE Mussolini - Oviglio. Visto

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