Tale attribuzione, ove non derivi dall'ap plicazione di norme generali e speciali ema nate, sarà fatta con decreti ministeriali. Il presente decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e -dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Stefani Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 69 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 114. VITTORIO EMANUELE 111 per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601 ; Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322 e 19 dicembre 1920, N. 1778; Visti i decreti 27 dicembre 1919, N. 4747, e 19 febbraio 1920, N. 562-79, del Commis sario generale civile per la Venezia Giulia; Udito il Consiglio dei Ministri, sulla pro posta del Nostro Ministro segretario d'i
l'articolo pre cedente. Art. 3. Sono abrogate tutte lé disposizioni con trarie al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, muni to del sigillo dello Stato, sia inserto, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini, De Stefani Visto, il guardasigilli: Oviglio. 70 R. Decreto 11 gennaio 1923 N. 116. VITTORIO EMANUELE III . per grazia di Dio e per
volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 3 dicembre 1922, N. 1601; Viste le leggi 26 settembre 1920, N., 1322, e 19 dicembre 1920 N. 1778; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla preposta del Nostro Ministro segre tario di Stato per le finanze di concerto col lìtSiidente del Consiglio dei ministri Mini stro segretario d.'i Stato per l'interno; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1924 lè Pro vincie e i Comuni dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi