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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 9 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
aventi giurisdizione sul le scuole elementari dei Ire gruppi nella provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco c ladino mediante il tra sferimento di personale apparlcnenle ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al terzo comma dell'arl. 15 della legge, sarà prov veduto mediante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero per la pubblica istruzione, o, fino all'espletamento di que sti, mediante incarico

compelenle avente giurisdizione sulle scuole del terri torio in cui la delta seconda lingua è lingua di insegnamento. Art. 20. Le funzioni di vice-provvedilore, al quale spella di coadiuva re il provveditore agli sludi della provincia di Bolzano, ai sensi del terzo comma dell'ari. 15 della legge, sono attribuite per in carico ad un preside o professore di ruolo mimilo di laurea, ap partenente al gruppo tedesco se il provveditore appartiene a quel lo italiano ed apparlcnenle al gruppo italiano

.* Art.2?) EÉBBBAMENTI INTEGRATIVI 'Con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione nare di concerta con il Ministro per il Tesoro, sen parere della Giunta provinciale di Bolzano . sono de ti i circoli didattici e le circoscrizioni ispattiv giurisdizione sulle scuole elementari dei tre grupp provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile pro' alla copertura dei posti istituiti per la scuole de: tedesco e ladino mediante il trasferimento di persot partenente ai ruoli nazionali avente i requisiti

Ari. 21. 1 tesi i .scolastici compilali in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adot tali senza l'aulorizza/.ionc del Ministero della pubblica istruzione. Tale autorizzazione, quando non è data a titolo temporaneo, è va lida per la durata della edizione. Art. 25. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da ema nare di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinali i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive

. I vincitori dei delti concorsi speciali entre ranno a far parte, a lutti gli cffelli. dei ruoli nazionali. L’incarico ili esercitare le funzioni di ispettore scolastico per i gruppi tedesco c ladino, quando manchino nel ruolo dei diretto ri didattici persone aventi i requisili sopradelli, potrà essere con ferito a personale appartenente ad altro ruolo. La vigilanza sull ? inscgnamento della .seconda lingua nelle scuole elementari di lingua ilalinna e in quelle di lingua ledesca spelta al funzionario

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 104 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Riferimento 0 Sii articoli dello Statuto Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni 10 speciale A e ruolo speciale B). Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale apartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole ele mentari di lingua tedesca. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali è deter minato con decreto del Ministro per

. 4 del D. L. C. P. S. 16 maggio 1947, n. 555 ed è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano. Ai maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le mede sime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordina rio della Provincia. E’ consentito il trasferimento, a domanda, nel .ruolo ordinario della Provincia di Bol zano o di altra provincia dai detti ruoli speciali e vice versa, ai maestri

9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Ai maestri delle scuole di lingua tedesca è riser vato un numero di posti corrispondenti al numero delle scuole di lingua tedesca istituite e per essi è obbligato- rio il requisito di cui al 1° comma delTart. 15 della legge. E’ consentito il trasferimento dal ruolo ordinario della Provincia al detto ruolo speciale, o viceversa, ai maestri aventi i necessari requisiti secondo le norme che saranno determinate con

la pubblica istru zione di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito 11 parere della Giunta provinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e dèterminazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Il numero dei posti di ciascuno dei due ruoli spe ciali deve corrispondere al numero delle scuole istituite a norma delTart

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 47 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Giunta provinciale di Bolzano, sono deteminati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3° comma delFart. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mi nistero della

la durata dell’edizione e comunque per non più di un quinquennio. Art. 35. Con decreto del Ministro della pubblica istruzio ne, da emanare di concerto con il Ministro del te soro ^ sent ito/il parere della Giunta provinciale di Bol zano, sonoMeterminati i circoli didattici e le circoscri zioni ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elemen tari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante

. Art. 34. I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano. Tale autorizza zione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. Art. 35. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da’ emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della

al ruolo spe ciale B o viceversa, valgono le disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo precedente. Art. 34. Finché non siano stati pubblicati in Italia testi idonei, i testi scolastici compilati in lingua non italia na, tedesca o ladina, editi fuori dei confini dello Stato non jnossono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, sentito il' parere della Giunta provinciale di Bolzano. Tale autorizza zione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per

il trasferimento di personale apparte nente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al terzo comma deli’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano o, fino all’espletamento

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 102 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
ispettive aventi giurisdizione sulle scuole elementari della provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla coper tura dei posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e ladino mediante il trasferimento di personale appar tenente ai ruoli nazionali avente i requisiti di cui al 3’ comma dell’art. 15 della legge, sarà provveduto me diante concorsi speciali che saranno banditi dal Mini stero della pubblica istruzione, o, fino all’espletamento di questi mediante incarico. I vincitori

economico sarà quello iniziale del gra do VII dell’ordinamento gerarchico. Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzio ne da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni ispettive aventi giurisdizione nelle scuole elementari della Provincia di Bolzano. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura di posti istituiti per le scuole dei gruppi tedesco e la dino

applicazione della legge è consentito conferire l’incarico a persona estranea ai ruoli statali che offra garanzie adeguate di preparazione culturale e professionale. Anche in questo caso, il trattamento economico sarà quello iniziale del grado VII dell’ordinamento ge rarchico. 15 Atr. 52. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da emanare di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il parere della Giunta Provinciale di Bolzano, sono determinati i circoli didattici e le circoscrizioni

dei detti con- Testo proposto dalla Commissione Ossei vazioni lingua italiana se il Provveditore è di lingua tedesca. Si potrà prescindere dal requisito della laurea per i professori che abbiano conseguita l’abilitazione all’in segnamento entro il 1918. In ogni caso il Vice Provveditore deve avere la piena conoscenza dell’altra lingua. L’incarico è affidato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il Presidente della Giunta Provinciale o il Provveditore, dal quale il Vice

Provveditore dipende. Nel caso che tale funzionario sia di grado inferiore al VII dell’ordinamento gerarchico statale, gli com pete la differenza fra gli assegni del suo grado e quello iniziale del -grado anzidetto. Per la prima applicazione della presente legge è consentito, anche in deroga alle disposizioni del primo comma, conferire l’incarico a persona estranea all’Am- ministrazione dello Stato, che offra garanzia adeguata di preparazione professionale e culturale. In ogni caso, il trattamento

4
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 31 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione.' In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita-con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria del la Repubblica. Art. 14. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole- alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti

CAPO IV. Disposizioni comuni alla Regione ed alle Provincie. Art. 13. Kelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può ema nare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'or dinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispetti vamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con

locali 0 valendosi dei loro uffici. Le Provinole possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali 0 avvalersi dei loro uffici. Art. 15, „ ' materne e nelle scuole Kella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole/d 1 istruzione ele mentare, postèlementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica é impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi

di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lìngua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione é disposta dal Mini stro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole dì cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolaano un vi'ce-proweditore, nonché ispettori e direttori didattioi la oui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni

. Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Kelle souole con lingua d'insegnamento tedesca é obbligatorio l'insegna mento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana. Art, 16. I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le Attribuzioni spet tanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 66 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
soppressione (vedi illustrazione titolo IX, capo IV). Nel secondo comma, aggiunto dalla C. I., si è ritenuto opportuno, almeno fino alla emanazione di una nuova disciplina generale della materia, di stabilire che il Parco dello Stelvio conserva carattere nazionale e la gestione statale, giacché esso interessa anche la provincia di Sondrio e quindi la Regione Lombarda, ponendolo pertanto in una posizione simile a quella del Parco del Gran Paradiso rispetto alla Regione della Valle d’Aosta.

normalmente gli uffici tecnici della Regione. La C. I. — pur apprezzando l’intendimento perseguito dalla C. M. di non appesantire il complesso delle pubbliche amministrazioni con duplicazioni, anche solo parziali, di uffici statali e regionali — ha considerato che, tenuto conto della conservazione di compe tenze statali in materia di lavori pubblici nella Regione, non si trattava qui tanto di un passaggio di uffici relativi a servizi inte ramente trasferiti alla competenza della Regione, quanto di una

questione di nuova organizzazione di servizi pertinenti al Mini stero dei lavori pubblici, in relazione alla diminuita estensione delle competenze di esso e che tale materia, piuttosto che essere inserita nelle presenti norme di attuazione dello Statuto, dovesse essere tenuta presente nella riforma die, in base al terzo comma dell’art. 95 della Costituzione, dovrà provvedere alla riorganiz zazione, centrale e periferica, dei singoli Ministeri. Capo II Servizi del Ministero dell’Agricoltura c delle

Foreste Art. 99. Stabilisce al primo comma die con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decréto in esame, passano alla Regione, per l’esercizio delle potestà amministrative previste clall’art. 13, primo comma dello Statuto, o per l’esercizio della vigilanza, una serie di uffici, enti, istituti e comitati dipendenti o vigilati dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. In questo comma, rispetto al testo della C. M., oltre a modificazioni- formali

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 100 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Riferimento agli articoli dello Statato Testo governativo Testo proposto dalla Commissione gua diversa da quella di insegnamento, è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. dre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole secondarie nelle quali sia prescritto lo studio di una lingua straniera, è ammessa la libertà di scelta fra la lingua tedesca e un’altra lingua che vi venga insegnata. Art. 48. Art. 48. 15 84 Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’ar ticolo 15 della

legge, è tenuto conto, nel regime scola stico delle valli ladine, dell’affinità linguistica dell’ita liano e del ladino e dell’interesse prevalente di quelle popolazioni di rendersi padrone della lingua dello Stato e della lingua tedesca parlata nelle valli viciniori. Le norme relative a tale regime sono emanate con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio Regionale. Nelle scuole elementari delle località della Provin cia di Bolzano ove è parlato il ladino, l’insegnamento della lingua

italiana e della lingua tedesca è impartito in modo da consentire alla fine del ciclo uguale grado di conoscenza delle due lingue. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione sentiti i Consigli comunali delle località interessate e il Consiglio Provinciale di Bolzano. Testo del Ministero della Pubblica Istruzione • Nelle scuole elementari per il gruppo linguistico ladino l’insegnamento, che si avvale del ladino anche come lingua strumentale, sarà impartito in modo

da ' consentire alla fine di un ciclo quinquennale uguale grado di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I programmi relativi sono emanati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Provin ciale di Bolzano. Art. 49. Art. 49. 84 87 I testi scolastici compilati in lingua non italiana (tedesco o ladino) editi fuori dei confini dello Stato non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Mini stero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano

. Tale autorizzazione, quando non è data a titolo temporaneo, è valida per la durata della edizione. I testi scolastici editi all’estero non possono essere adottati senza l’autorizzazione del Ministero della Pub blica Istruzione, sentito il parere della Giunta Provin ciale dì Bolzano. Tale autorizzazione è concessa per la durata di un triennio, ed è rinnovabile. Osservatici

7
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 178 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
sentenze, nei quali a cagione della breve durata della pena questo ritardo non di rado riesce più sensibile di quello che non Io fosse la pena stessa demeritata. 11 diritto al ri corso il quale gli compete secondo il codice pe nale contro tali sentenze, non deve venir meno mamente scemato. Peli’abolizione della pena di pubblico lavoro per delitti, e di lavori pubblici pel comune per gravi trasgressioni di Polizia, il Ministero di Giu stizia d’accordo col Ministero dell’Interno rilascia

contemporaneamente il relativo ordine alle auto rità a ciò chiamate, onde rapportino con solleci tudine quali impedimenti ostino in una o l’altra provincia alla subita abolizione anche di questa pena, non solamente per la ristrettezza delle pri gioni , ma anzi tutto riguardo alla salute dei de tenuti, e come si possano allontanare incontinen te questi impedimenti. Ulteriori mutazioni nel vigente codice pena le, riconosciute dal Consiglio dei Ministri come sommamente desiderabili, le quali vanno oltre ì limiti

di una mera abolizione di durezze dovendo loro surrogare nuove riorme legali, sono riserva te alla Dieta dell’Impero. Questo dispaccio dell’eccelso I. R. Ministero di Giustizia dodo cesi a pubblica notizia in ubbi-

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
[1948]
¬Das¬ Optantendekret : italienischer Originaltext und deutsche Übersetzung ; [Gesetzesdekret vom 2. Februar 1948, Nr. 23]
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Pagina 16 di 92
Autore: Deflorian, Josef [Hrsg.] / erläutert von Josef Deflorian
Luogo: Innsbruck [u.a.]
Editore: Verl.-Anst. Tyrolia
Descrizione fisica: 99 S.
Soggetto: g.Südtirol / Option <1939> ; f.Quelle
Segnatura: D II 106.526 ; II 106.526
ID interno: 149465
Il Consìglio di Stato, ai fini della decisione di tali ricorsi, può cono scere anche delle questioni pregiudiziali o incidentali concernenti lo stato di cittadinanza. Gli effetti della pronuncia sono regolati dall’art. 28, comma secondo, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il riacquisto della cittadinanza italiana importa il diritto di ristabilire la residenza in Italia. Art. 15. Àgli effetti dell’applicazione dell’art. 11 la residenza non s’intende, stabilita all'estero da coloro che

vi si sono recati temporaneamente per ragioni di studio, di affari o altre analoghe, ovvero per chiamata alle armi o al servizio obbligatorio del lavoro. SÌ considerano invece stabiliti all'estero coloro che vi hanno trasferito la residenza'anche solo fi trizi am ente al fine di conseguire particolari effetti giuridici e coloro che vi hanno avuto un rapporto di impiego di carat tere, pubblico. Art. 16. Sono in ogni caso escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana le persone che trovandosi nelle

condizioni previste agli articoli 2 o 11 ab biano presentato la dichiarazione di revoca dell’opzione a norma del l'alt. 1, tacendo scientemente di avere ottenuta la naturalizzazione ger manica. La esclusione ai sensi del comma precedente è pronunciata dal Mini stro per l’interno in qualsiasi tempo so parere conforme del Consiglio di Stato, Art. 17. Gli effetti della revoca o della mancata revoca della opzione per la cittadinanza tedesca a’ sensi dell’art. 1 e quelli della dichiarazione o do manda

di riacquisto della cittadinanza italiana a’ sensi degli articoli 2 e 11 si intendono estesi ai figli minori non emancipati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà e alla moglie non legalmente separata semprechè posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito. La disposizione non si applica alla moglie che, a’ sensi della legge 21; agosto 1939, n. 1241, e degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni succes-. sivi, abbia esercitato personalmente il diritto di opzione

; in tal caso la moglie esercita personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del presente decreto. Il minore emancipato e l’inabilitato esercitano personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11; per il minore soggetto a tutela e. per l’interdetto esse, sono esercitate dal tutore. . Con lo stesso decreto ché pronùncia-:' l’esclusione - dal riacquisto della 19 2 '*

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 83 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
^‘ferimento artìcoli <l *llo Sfatato Testo governativo 5^8 83 Art. 6. N. N. 28 49 83 Art. 7. N. N. 28 49 .83 Art. 8! N. N. Testo proposto dalla Commissione giorni dall’insediamento medesimo, salvo che un ter mine diverso sia stabilito nella legge sul funziona mento della Corte. Trascorso detto termine, le comunicazioni fatte dal Commissario del Governo cessano di avere efficacia e il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale può provvedere alla promulgazióne delle leggi cui esse

si riferiscono. Art. 6. Il Consiglio Regionale delibera le impugnative delle leggi e degli atti aventi valore di leggi della Re pubblica, a norma dell’art. 83 dello Statuto, a maggio ranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Art. 7. Qualora il Consiglio Regionale abbia deliberato di promuovore sfi una legge o un atto avente valore di legge della Repubblica l’impugnativa per violazione dello Statuto Regionale, ai sensi dell’art. 83 di questo, dinanzi alla Corte Costituzionele prima dell’emana

zione della legge che ne disciplinerà il funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale ne dà comunica zione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Mini stro competente, per il tramite del Commissario del Governo, il quale ne accusa ricevuta. La comunicazione di cui al precedente comma non sospende l’ulteriore corso della legge o dell’atto avente valore di legge della Repubblica. Art. 8. Le impugnative di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica da parte del Presi

dente della Giunta Regionale, delle quali e stata data comunicazione al Governo a termine dell’articolo pre-* cedente prima dell’insediamento della Corte Costitu zionale, devono essere ritualmente proposte entro 15

10
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 65 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
. L'autorizzazione all’apertura e al trasferi mento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Mi nistero del tesoro, sentito il parere della pro vincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sen tito il parere del Ministero del tesoro ». Art. 5. L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Le province hanno

di credito fon diario e di credito agrario, delle casse di ri sparmio e - delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale ». Art. A. L’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « La provincia può autorizzare l’apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provin ciale e regionale, sentito il parere del Mini stero del tesoro

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 17 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
autorizzare l’aperlura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provin ciale e regionale, sentito il parere del Mini stero del tesoro. L’autorizzazione all’apertura e al trasferi mento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Mi nistero del tesoro, sentito il parere della pro vincia interessata. La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sen tito il parere del Ministero del tesoro».' Art

, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento dei comuni; 2) ordinamento delle istituzioni pubbli che di assistenza e benefìcienza; 3) ordinamento degli enti di credito fon diario e di credito agrario, delle casse di ri sparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale ». Art. 4. L’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « La provincia può

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 20 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
alla Regione stessa tutta la materia dell’industria e del com mereio, ma solo alcune parti di essa, specificatamente menzio nate; donde la necessità che lo Stato possa continuare ad avvalersi delle Camere di commercio quali organi esecutivi per le fun zioni che non passano alla competenza della Regione o per quella altre che lo Stato ritenesse di loro affidare nel. futuro. Tanto la C. M. quanto la C. X. hanno ritenuto di non affron tare in questa sede, rimandandola se mai ad un altro gruppo

di norme di attuazione, la questione, di ordine generale e teoretico, della portata dell’espressione « ordinamento » usata nell’art. 4, n. 13 dello Statuto come, per varie materie, in altre parti di esso; ma hanno preferito dettare delle norme pratiche atte al fine sopra accennato. Così, mentre nel primo comma si chiarisce che la Regione svolge, nell’ambito delle sue competenze, le attribuzioni del Mini stero dell’Industria e del Commercio relative alle Camere di com mercio, industria e agricoltura

, nel secondo (aggiunto nella sua prima parte dalla C. I. al fine di meglio determinare una norma che era implicita nel combinato disposto degli articoli 25 e 26 del testo della G. M.) si stabilisce che la Regione terrà conto, nell’esercizio della potestà legislativa attribuitale dallo Statuto in materia di Camere di commercio, della necessità che queste pos sano continuare a svolgere le attribuzioni ad esse affidate dallo Stato e conseguentemente (modificando in relazione all’introdu zione della

norma ora accennata il testo dell’art, 26 della C. M.) è previsto che per quanto riguarda tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad. essere esercitati dal Ministero dell’in dustria e del commercio. Rispetto al testo dèlia C. M., la C. I. ha apportato altre due modificazioni : ha soppresso la menzione delle Province nella competenza allo svolgimento delle attribuzioni finora spettanti al Ministero relativamente alle Camere di commercio, argomentando che, poiché tali attribuzioni

ed aderente a quel che anche il testo della C. M., nello spirito, voleva significare. Art. 24. Identico all’art. 27 del testo proposto dalla C. M., stabilisce che > al fine di un opportuno collegamento anche in questa materia fra lo Stato e la Regione senza intaccare le rispettive sfere di competenza — le Camere di commercio della Regione invie ranno per notizia al Ministero dell’industria e del commercio copia dei bilanci e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni adottate.

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Libri
Categoria:
Storia , Giurisprudenza, politica
Anno:
1849
Cenni ¬del Dottor Hasslwanter¬ sulla legge 17 Agosto 1849 relativa allo svincolamento della gleba nel Tirolo e Vorarlberg
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Pagina 22 di 196
Autore: Hasslwanter, Johann / Johann Hasslwanter
Luogo: Innsbruck
Editore: Wagner
Descrizione fisica: XII, 126 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth. außerdem u.a.: Cenni ulteruori ¬del Dottor Hasslwanter¬ sulle Sovrane Patenti 11 Aprile 1851 relative all'esonero del suolo nel Tirolo e Vorarlberg. - Aus dem Deutschen übers. - In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Grundherrschaft ; s.Abschaffung ; <br />g.Vorarlberg ; s.Grundherrschaft ; s.Abschaffung ; <br />g.Tirol ; s.Grundentlastung ; s.Recht ; <br />g.Vorarlberg ; s.Grundentlastung ; s.Recht
Segnatura: 689
ID interno: 182112
La direzione di quest' operazione per ¥ intera Provincia, la decisione in ultima istanza in quei casi 5 ore la Commissione Circolare riformasse la decisione della Commissione disi retinale, com porre il sommato dì tutte le risultanze dell' opera iella reluizione, assegnare anticipazioni e quote tf 1 indennizzazione, tenere la corrispondenza col Mi nistero', Bm tutte attribuzioni della ComissionePro vinciale residente in Innsbruck. e del Commis sario ministeriale^ che ne ha 1» presidenza. Per

tal maniera sì va a complex V opera dello svincolamento della gleba pel Tirolo e Vorarlberg petrattata nella stessa Provincia, e de cisa in ultima istanza dalla Commissione Provin ciale, mentre al Ministero in Vienna non andranno che quei gravami, i quali potessero esser mossi contro ini procedere illegale del Commissario mi nisteriale, o della Commissione Provinciate, dal eh® Dio ci guardi. Un caso boIo si è ancor riservato il Mini stero alla sua decisione, quando cioè si dichia rano aboliti dei tribufiMeuz'alcunaindeiinizzazioue,

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 85 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Testo governativo Testo proposto dalla Commissione Osservazioni disciplinari interessanti il territorio della Regione, non ché copia delle autorizzazioni provvisorie all’inizio delle opere nel territorio medesimo. Art. 12. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9 dello Statuto la Regione dovrà essere preventivamente sentita anche per la concessione delle autorizzazioni provvisorie di cui all’art. 13 della legge 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione prov visoria

viene comunicata alla Regione insieme all’ordi nanza del Genio Civile prevista dal nono comma del l’articolo 7 della legge citata.' La Regione può esprimere il proprio avviso nel termine di un mese da tale comu nicazione, decorso infruttuosamente il quale, il Mini stero può senz’altro provvedere. Art. 13. ' Nelle forniture di energia elettrica previste dallo articolo 10 dello Statuto, la quantità di energia elettri ca, indipendentemente dal luogo dove, secondo la ri chiesta dalla Regione, viene

effettuata la consegna, si intende riferita a misurazione nell’officina di produ zione. Per le opere di allacciamento o derivazione e per il prelievo di energia le spese sono a carico esclusivo della Regione. L’utilizzazione della fornitura da parte della Re gione deve effettuarsi entro tre anni dalla data della richiesta e nel caso di cui al terzo comma dell’art. 10 dello Statuto, dalla data di notifica della decisione del Ministero dei Lavori Pubblici. I

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 51 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
integrale del disposto del primo, stabilisce che per i versamenti in parola gli ordini di accreditamento non sono vin colati ai limiti di importo di cui all’art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 74. Precisa che la facoltà della Regione e delle Province di pren dere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato — e di cui all’art. 71 dello Statuto — . è limitata a quei tributi erariali i cui proventi sono devoluti in tutto o in parte ai citati enti

e cioè il Mini stero delle finanze e quello dell’interno — aveva ritenuto (ade rendo alle insistenze fatte al riguardo dai rappresentanti della Regione la quale lia manifestato l’intendimento di applicare la norma proposta, qualora fosse approvata, anche per ovviare ad inconvenienti che si verificherebbero colà in materia di riscossione delle imposte dì consumo) di potere ammettere la facoltà della Regione di istituire, per la riscossione delle accennate imposte, aziende speciali alle quali i Comuni

avrebbero potuto affidare i relativi servìzi con la osservanza delle leggi vigenti. Si preve deva inoltre che la Regione potesse istituire, di intesa col Mini stero delle finanze, aziende speciali per la riscossione dì tributi e per i servizi di tesoreria della Regione, delle Provincie, dei Co muni e di altri enti. La C. M. basava le disposizioni in parola facendo espresso richiamo all’art. 5, n. 6 dello Statuto, il quale prevede, fra le materie sulle quali la Regione jfk facoltà legislativa di secondo

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
(1850)
Provinzial-Gesetzsammlung von Tyrol und Vorarlberg ; 35. 1848
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Pagina 373 di 445
Luogo: Innsbruck
Editore: Rauch
Descrizione fisica: LXIII, 760 S.. - [Deutsch-italienische Ausg.]
Commenti: In Fraktur
Soggetto: g.Tirol ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle<br />g.Vorarlberg ; s.Recht ; z.Geschichte 1822-1918 ; f.Quelle
Segnatura: II 7.946/1848
ID interno: 173943
20. August l. I. Zahl 2022 Folgendes verordnet: , - Die Duplikate, welche wahrend der WirksamkeN des Stempel- und Targesetzes vom 27. Jänner 1840 von noch vor der Wirksamkeit des neuen Stempel - und TargesetzeS in streitigen Angelegenheiten erlaffenen ge richtlichen Urtheilen oder ihre Stelle vertretenden Er kenntnissen ausgeftrtiget werden, unterliegen im Sinne des 8. 24 dieses Gesetzes dem in den 8. 8. 38, cxra. Bollo per i dupplicati di sen tenze, per i decreti d’ ag giudicazione della eredità ecc

. eoe. spediti avanti che an dasse in vigore la legge sul bollo e sulle tasse attualmen te vigente. Riguardo al bollo pei dupplicati di sentenze, per i decreti d’aggiudicazione della eredità ecc. e cc. spediti avanti che andasse in vigore la leg ge attuale sul bollo e sulle tasse, l’eccelso Mi nistero di Giustizia d’accordo coll’ eccelso Mini stero di Finanza ordinò con suo ossequiato di spaccio dei 20 Agosto a. c. Nr. 2022 quanto se gue : I dupplicati di sentenze o di decisioni che tengono luogo

di sentenze, fatte avanti che an dasse in vigore la nuova legge sul bollo e sulle tasse dei 27 Gennajo 1840 sono soggetti in for za del §. 21 di questa legge al bollo prescritto nei 88. .“15, 36, 37, 16 e 47 della medesima leg ge (88. 36, 37 e 38 del testo italiano) qualora

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Pagina 370 di 531
Luogo: Innsbruck
Editore: Giunta provinciale
Descrizione fisica: VIII, 520 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Segnatura: II 49.494
ID interno: 236722
spostamento di case di abitazione o di caseggiati destinati all 5 esercizio' dell’economia e fissare gli importi da pagarsi per i rela tivi lavori dagli interessati - (§ 28. L. Pr. C.) ; 3. trattare cogli interessati, se e quali aree sieno da vendersi per coprire o diminuire le spese della commas sazione, se e quali aree sieno da riservarsi da parte degli interessati per certi scopi comuni, p. e. come luoghi di monta, recinti per i movimenti dei puledri, per la tenuta di comuni animali da razza, per

l’ impianto eli edifici de stinati al deposito di macchine comuni per l’ economia agricola, per la macerazione del lino ed il seccamente della canapa, per la coltivazione dei pascoli eec. ; L’ eliminazione di quelle aree che sono destinate alla vendita od a scopi comuni dell’ economia agricola, seguirà qualora non sieno d : accordo' tutte le parti direttamente interessate a carico di coloro che vi hanno aderito, ie si dovrà precisare la proporzione delle singole porzioni delle- aree da escludersi in base

agli importi ■ per esse pagate, 4. in quanto fosse già possibile di giudicare, che sa rebbe desiderabile un cambiamento dei confini di un co mune (luogo), saranno da avviarsi le pratiche necessarie giusta il § 104, L. Pr. C, Qualora si tratti solo del canr biamento dei confini di un comune catastale, il commis sario locale dovrà ritirare per il tramite della Direziono provinciale di finanza l’approvazione da parte del Mini stero delle finanze, presentando un piano di situazione in cui sìa delineato

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