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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 52 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
l’autonomia alla Provincia di Bol zano, onde garantire «... lo sviluppo culturale, sociale, econo mico ... » alla popolazione del gruppo linguistico tedesco. É risaputo che rappresentanti della popolazione sudtirolese sono stati sentiti solamente « all'ultima ora » e che essi si sono di chiarati consenzienti all’emanazione dell'attuale Statuto, quando si erano dovuti convincere che ogni ulteriore insistenza per ottenere un’autonomia più consistente per il Sudtirolo era de stinata all'Infruttuosità. Come

della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano». Benché dall'anno 1958 non si sia più costituita una maggioran za anche nella Provincia dì Bolzano, questi bilanci furono sem pre approvati dal Ministero dell'Interno, senza tentare minima mente un accordo con la maggioranza della Provincia di Bol zano. La maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano veni va a mancare non solo per la continuata negazione di deleghe per l’esecuzione delle funzioni amministrative alle Province

della Provincia di Bolzano, la Regione non ha applicato, se non in misura modesta, il primo comma dell’arL 70 (che stabilisce l’obbligo del Consiglio regionale di assegnare annualmente una quota delle entrate tributarie della Regione, in proporzione del gettito ricavato nelle due Province, alle Province, allo scopo dì adeguare le loro finanze al rag giungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabi lite dalla legge); valga quale esempio pars pro toto il bilancio

l'ordinamento regionale come metodo di amministrazione più democratico e funzionale. Sarebbe infatti errato incrinare, sulla base di determinati interventi negativi che pure vi sono stati soprattutto nei primi anni di vita della nostra Regione, il giu dizio favorevole, che è giudizio di principio, sull'Istituto re gionale. Attribuire all’Istituto regionale in se stesso, magari in nome di un •• neonazionalismo economico » di carattere provin- cialistico, colpe per il mancato raggiungimento

di determinati obiettivi, oltre ad essere inesatto sarebbe anche antistorico, dal momento che proprio ora la Nazione intera si appresta, pur con forme diverse ma con simili intenti, a darsi un ordinamen to a carattere regionale. Pure, come dicevamo, i fatti negativi e le delusioni non sono mancati ma trovano la loro ragione anche in una serie di diffi coltà di diversa natura che hanno condizionato l’attività della Regione durante questi vent’anni di vita. Il fatto stesso di rap presentare, assieme alle altre

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 4 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
l’obbligo della hi linguilà ne! territorio della provincia di llolzano; lì usi e costumi locali e istituzioni culturali (hi blioleehe, accademie, islìtnti, musei) aventi cavaliere jr i vincinlc; 5) manifestazioni artistiche locati; G) urbanistica c piani regolatori; 7) tutela del paesaggio; 8) usi civici; 9) ordinamento delle minime proprietà culturali, an die agli effetti deipari. 847 del Codice civile; ordinameli lo dei «masi chiusi» e delle comunità familiari reite da antichi statuti o consuetudini

la Regione o la Provincia jruò emanare norme legislative, le relative ])o- leslà amministrative, die in base all’ordinamento preesi stente erano attribuite allo Stalo, sono esercitate rispet tivamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presen te Statuto. Lo Stalo può inoltro delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia c ad altri enti pubblici locali funzioni pro prie della sua amministrazione

Ari. 8. La Regione può autorizzare l’apertura e il trasferi mento di sporlelli bancari di aziende di credilo a carattere ■ regionale o locale, sentilo il parere ilei Ministero per il tesoro. L’autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, clic svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è dala dal Ministro per il tesoro sentito il parere dei Presidente della Giunta regionale. Art. 9. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico

e le relative proroghe di termini, la Re gione lia facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il de creto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegalo è invitato a partecipare con volo consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori

pubblici nelle quali so no esaminali i provvedimenti indicali nel primo comma. Art. 10. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idro elettrico, accordale successivamente all’entrata in. vigore della presente legge,’ il concessionario ha l’obbligo di for nire gratuitamente alla Regione per servìzi pubblici o qual siasi altro pubblico interesse una quantità di energia l'i no al sei per cento di quella ricavata dalla' portala minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all’officina

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 70 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Art. 73. I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l’approvazione è necessario il voto favorevole della .maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data dal Ministero dell’interno. Art, 74. Fino a quando gii scambi di prodotti con l’estero sono sog getti

dall’ordinamento giudiziario. L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinaménto giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell’autoriz zazione. nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, prov vede lo stesso Presidente. Rei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori

a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’economia della Regione, verrà assegnata a que sta una quota parte del contingente di importazione ed espor tazione, da stabilirsi d’accordo fra il Governo e la Regione. Art. 75. Le disposizioni generali su] controllo valutario emanale dallo Stato hanno

vigore anche nella Regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importa zione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra- le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni. TITOLO VII BArPItESEXTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE Art. 70. Il Commissario del Governo nella Regione : 1) coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull’andamento dei rispettivi

uffici, salvo quelli riflet tenti l’amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigila sull’esercizio da parte della Regione, delle Pro vincie e degli altri enti pubblici locaii, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale ; 3) compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente »Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato. Art. 77. I] Commissario del

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 199 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
: la risposta non può che rilevare l’ovvia constatazione che si tratta di iniziativa che avviene su autorizzazione del Genio Civile e sfugge completamente ad ogni competenza regionale. Ancora il consigliere comunista, rivolto all’assessore Albertini, chiede informazioni sulla riduzione delTorario di lavoro in uno stabilimento cementifero a Mori, come conseguenza della tendenza della ditta ti tolare a concentrare le lavorazioni in stabi limenti fuori provincia: anche nella consi derazione che lo stabilimento

nella interroga zione n. 215 lamenta l'eccessiva onerosità degli accertamenti fiscali effettuati dal l'ufficio imposte dirette di Tione e chiede un intervento del Presidente; la risposta - che non poteva essere diversa - rileva come sfugga ogni possibilità di tale inter vento, nel doveroso rispetto delle varie competenze: gli accertamenti cui l’interro gante si riferisce riguardano lo Stato ed, eventualmente - in quanto titolare di una quota della R.M. - la Provincia autonoma. Lo stesso consigliere

diario delle interrogazioni Il mondo dei cacciatori non è, notoria mente, fra i più tranquilli: ed un problema di questo mondo è prospettato, nella se duta dei 26 aprile, da una interrogazione sui territori di caccia (le « riserve » dette in termine tecnico) della sezione caccia tori di Tuenno e particolarmente sui 2.500 ettari delia « Flavona », che i nembrotti di Tuenno rivendicano alle... loro schiop pettate. Agli interroganti - Pruner e Sem- benotti del PPTT e Gazzi dell’ACA - ri sponde

le lavorazioni in atto a Mori; e, per quel che riguarda le forniture all'Autostrada, rileva come esse avvengano, come la legge impone, attra verso regolari gare di appalto. Alla stessa data è stata svolta l’interro gazione Pruner (PPTT) sul funzionamento del piano verde e sui criteri generali della sua applicazione. La risposta scritta dell'assessore Bolo- gnani (agricoltura e commercio) richiama anzitutto i concetti guida della seconda edizione del piano verde; ricorda come siano state accettate

, a cominciare dallo scorso anno, 8864 domande per quasi 26 miliardi di opere: la temporanea so spensione della accettazione di domande per limitati settori è stata imposta dalla esigenza di non creare inutili attese. In fondata è l'affermazione dell'Interrogante sulla non operatività della legge per la formazione della proprietà contadina: le domande accolte superano le duecento per due miliardi e 800 milioni di mutui. La risposta smentisce anche che i richie denti manchino di sufficiente e tempestiva

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 50 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
la polveriz zazione degli interventi e il mancato coordinamento, che speria mo sia ora raggiunto attraverso il metodo programmatorio. Nel complesso lo Statuto ha dato modo alla nostra popolazione di meglio determinare le linee e direttrici del proprio sviluppo e progresso economico, sociale e culturale? Risponderei affermativamente - nonostante i rilievi fatti - specie tenendo conto dell’azione della Provincia autonoma di Trento, in questi ultimi anni. 50 I mali indicati potrebbero essere ritenuti come

politici ed eco nomici nazionali ed internazionali. Questo contrasto non era stato sufficientemente intuito e compreso nel 1948. Il nuovo Statuto, oltre ad affrontare nuovamente i problemi della minoranza etnica tedesca senza alcun danno e sacrificio di quel la di lingua italiana in provincia di Bolzano, dovrà tener conto della nuova realtà politica europea, di quella del Mercato Comu ne e della necessità ormai avvertita sempre più largamente che gli Enti minori dotati, come la Regione e le nostre

speranze, non va attribuita solo alle responsabilità della classe politica regionale e ad insufficienza dello Statuto d'autonomia e alla parziale sua applicazione. Che l'Austria cominciasse, dopo il 1955, a gravare con illegitti me pretese di controllo, sull’autonomia regionale; che i rappre sentanti politici del gruppo linguistico tedesco intendessero lo Statuto d'autonomia solo come imposto allo Stato italiano agli accordi internazionali e solo rivolto alla soluzione dei problemi della

- che la situazione si è deteriorata con grave pregiu dizio delle istituzioni e con rilevante pericolo per il gruppo lin guistico italiano in Alto Adige. Tuttavia riteniamo che comunque debba sopravvivere la Regione nella sua unità - ricca e povera di potestà - sarà bene che sopravviva. Nulla è peggiore della solitudine; il dialogo, anche se nutrito più di contrasti che di convergenze, c'è stato tra gruppo linguistico italiano e gruppo linguistico tedesco. Nell’unità regionale II dialogo potrà

proseguire. E noi ci auguriamo che una classe dirigente più giovane della nostra e meno appesan tita dal passato riesca a fare quello che la nostra non ha saputo fare. E, tralasciando la questione etnica, che si potrà dire dell’auto- nomia regionale, dopo vent’anni da che l'istituzione è in vigore? Bene e male, come di tutte le istituzioni umane. La nostra gente, serena, severa e generalmente onesta ha prestato un terreno buono sul quale si è radicata l'autonomia, evitando tante - non tutte

5
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 7 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
vinciale, organi del potere esecutivo, le relative funzioni amministra tive ( 4 ). Nell’esercizio della potestà legislativa, gli organi regionali e pro vinciali non esplicano poteri loro delegati dallo Stato, essendo propri della Regione e della Provincia ( 5 ), in quanto detta potestà, di natura primaria, trova il suo fondamento, come il potere legislativo dello stato, neH’ordinamento costituzionale dello Stato stesso. Tali poteri sono derivati all’Ente dalla generale potestà di imperio dello

legislativi regionali e provinciali, secondo tre distinti gradi di potestà: a) esclusiva: (artt. 4 e 11); b) con- ( 4 ) Art. 13 St.T.A.A. «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono eser citate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia ». ( s h Il Presidente della Giunta regionale, pur non dipendendo dal Com missario del Governo, deve

, debbono trasmettere periodica mente un elenco delle delibere adottate. È esclusa pertanto la vigilanza sulle funzioni proprie della Regione e della Provincia. (®) Balla dorè Palli eri, Dir. Costituz., Milano, 1950, p. 252; Cereti, Corso di Dir. Cast, hai., Torino, II, p. 54; Flagiello, La Regione nello Stato decentrato, in Nuova Rass., 1954, p. 252. ( 7 ) Alta Corte Reg. Sic. 18 marzo-4 luglio 1950, cit. da La Barbera, Lo Statuto della Regione Siciliana, Palermo, 1953, p. 86. Secondo I’Ambrosini

Stato e non hanno carattere originario ( 6 ), Regione e Provincia non si contrappongono allo Stato; eserci tano poteri loro attribuiti nella circoscrizione, che è parte dello Sta to ( 7 ) ed inserendosi nell’organizzazione giuridica di esso, vengono ad essere partecipi di una funzione fondamentale dello Stato, la fun zione legislativa, per l’attuazione di compiti già in precedenza espli cati dallo Stato, la cui sovranità si esprime, entro i limiti dello Statuto speciale, per mezzo degli organi

seguire le istruzioni del Governo, eventualmente impartitegli anche tramite il Commissario, il quale però — a sensi dell’art. 76 n. 2 dello Statuto — vigila soltanto « sull’esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato », e per l’art. 22 D.P. 12 dicembre 1948 n. 1414 al detto Commissario il Presidente della Giunta' regionale ed il Presidente delle Giunte provinciali, nel l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 63 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
, commerciale ed industriale ; 3) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bi- lingnità nel territorio della provincia di Bolzano ; und usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblio teche. accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; 5) manifestazioni artistiche locali; fi) urbanistica e piani regolatori; 7) tutela del paesaggio ; 8) nsi civici ; fi) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell’art. 847 del Codice civile ; ordinamento dei « masi chiusi

. Le Provincie possono delegare alcune loro funzioni ammi nistrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici. Art, 15. Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d’istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale,, tecnica, e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza- della

alla Regime ed elle ProiAuoie. Art, 13. Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Pro vincia può emanai'« norme legislative, le relative potestà am ministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia

e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l’onere delle spese per Pesereizio delle funzioni stesse resta a carico delio Stato. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata.' o revocata con legge ordinaria della Repubblica. Art. 14. La Regione esercita normalmente le funzioni amministra tivi; delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici

lingua italiana e di quella tedesca: e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il pareri; del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore; nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo linguistico tedesco deve essere

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 74 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Atti Parlamentari — Ì2 — Senato della Repubblica — 1509 LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 16. Dopo l’articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-Ier: « E obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunica zioni e trasporti, riguardanti linee che attra versano il territorio provinciale. È altresì obbligatorio il parere della

pro vincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provin cia predispongono d'intesa un piano annua le di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'am bito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d’in tesa tra i rappresentanti dello Stato e del la provincia in seno a un appòsito co mitato ». Art. 17. Dopo l’articolo 17 dello

finanziari per l’incremento delle atti vità industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d’intesa tra lo Stato e la provin cia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordi-

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 9 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
finanziari accompagnati dalla relazione della Giun ta stessa sono approvali con legge del Consiglio regionale. Per l’approvazione è necessario il volo favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di' Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se ialc maggioran za non si forma, l’approvazione slessa è data dal Ministero del fin terno. Art. 74. Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero so no soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione

Art. 63. Art. 72. La Regione può stabilire un’iinposla, in misura non superiore a L. 0.10, per ogni chilovall-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stalo per l’energia consu mata esclusivamente pqfr i propri servizi. È soppressa, nell’ambito del territorio della Regione, l'applicazione dcll’art. 53 del testò unico delle leggi sul le acque e sugli impianti elettrici, approvalo con regio de creto 11 dicembre 1033, n. 1775. Ari

necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci. Ari. 70. Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettilo incavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie. Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezio nali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni. Ari

di aulorizzare operazioni del genere, nei limili che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scarnili con l'estero sulla base di contin genti che interessano l’economia della Regione, verrà assegnala a questa una quota parie del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo fra il Governo e la Regione. Ari. 75. Le disposizioni generali sul controllo valutario ema nate dallo Stato hanno'vigore anche nella Regione. Lo Slato, tuttavia, destina, per le necessità

di impor tazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni triden tine e quelle impiegate per le importazioni. TITOLO VII RArMlESENIANZA UBI. GOVERNO -NELLA REGIONE Art. 76. II Commissario del Governo nella Regione: 1) coordina, in conformità alle direttive del Gover no, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stalo nella Re gione e vigila sull’andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l’amministrazione della giustizia, la difesa

9
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 9 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
modo, inoltre, si intende favorire, al livello ammini strativo comunale, la collaborazione dei grup pi alla gestione del potere locale. L’articolo 28 contiene una norma direttiva intesa a garantire la rappresentanza del grup- go linguistico ladino negli organi elettivi della •regione, delia provincia di' Bolzano e degli altri enti pubblici locali, secondo quanto sarà precisato nelle norme di attuazione che do vranno essere stabilite al riguardo. L’articolo 29, muovendo dal parallelismo Ira elezioni

Atti Parlamentari N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI del Governo che curi i rapporti con quella provincia. Conseguentemente, l’apposita suc cessiva norma del disegno di legge (articolo 25) riformula, all’uopo, l’articolo 49 dello Sta tuto, per inserire la nuova disciplina circa le modalità di comunicazione dei disegni di legge regionali e provinciali e dell’apposizione del visto. L’articolo 26 prevede la possibilità di vota zione per gruppi

pubblicata. L’ultimo comma dell’articolo 26, secondo cui lo speciale ricorso in questione non ha effetto sospensivo, costituisce una applicazione del principio generale che regola l’impugna tiva degli atti legislativi già entrati in vigore. Anche l’articolo 27 costituisce una garan zia per i gruppi linguistici minoritari, assi curando ad essi nella provincia di Bolzano la rappresentanza nelle giunte comunali nel caso che i gruppi stessi abbiano nel consiglio comu nale almeno due loro consiglieri. In tal

regionali e quelle comunali in pro vincia di Bolzano per quanto attiene al pos sesso del requisito della residenza quadrien nale, estende a tali- ultime elezioni' le dispo sizioni che l’articolo 18 prevede riguardo alle prime. Le previsioni degli articoli 30 e 31 costi tuiscono una conseguenza del potenziamento dell’autonomia provinciale, sotto il particolare aspetto della proprietà demaniale e patrimo niale. È stabilito, perciò, che i beni e diritti immobiliari dello Stalo passino alle province

generali sulla successione degli ordinamenti giuridici. Gli articoli da 32 a 38 - che delineano il nuovo ordinamento finanziario della regione e delle province - hanno richiesto un parti colare impegno, essendosi dovuto attuare in termini concreti e specifici una misura ge nerica, che si limita a prevedere l’elimina zione del sistema di finanziamento indiretto delle province ad opera della regione. Con l’articolo 32 si provvede a ridimen sionare l’ordinamento finanziario della regio ne, dato che questa

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 24 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ». Art. 16. Dopo l’articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17 -ter: «È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunica zioni e trasporti, riguardanti linee che attra versano il territorio provinciale. È altresì obbligatorio il parere della pro vincia per le opere idrauliche della prima e seconda

categoria. Lo Stato e la provincia pre dispongono d’intesa un piano annuale di coor dinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell’am bito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d’intesa Ira i rappresentanti dello Sialo e della provincia in seno a un apposito comilalo ». Art. 17. Dopo l’articolo 17 dello Slaiuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge

o di altri provvedimenti di competenza della pro vincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ». Art. 15. Dopo l’articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvalo con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-öfs: « La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispet tive leggi - le sanzioni penali che

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 21 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
fatto non tanto di aver presieduto dal 1952 al 1956 la Provincia di Trento, quanto dall'incarico assolto negli anni 1957 e 1958 e nel 1961 e parte del 1962 come presidente della Assemblea legislativa regio nale. Molti sono stati gli avvenimenti politici vissuti, nel pe riodo della mia presidenza, nel vivo del Consiglio re gionale; buoni o tristi, periodi di tranquillità e di coo perazione ed altri di contrasti, i più tenaci e violenti. Di quei periodi voglio ricordare soltanto un momento dei più

mazione e della formazione dell’opinione pubblica. Ebbene, in vent anni, nemmeno taluna stampa scan dalistica - che pure ha abbondantemente intinto le penne antiregionali negli inchiostri del rancore - ha mai saputo, imbastire, sul Trentino-Alto Adige, l’om bra di una polemica. Abbiamo avuto complessiva mente sette giunte regionali, con una durata media certo superiore a quella d’ogni organo investito di poteri di governo nel nostro Paese. Se oggi le nuove generazioni che si affacciano alla

vita la trovano e la troveranno più facile ed agevole, materialmente e nel campo della libertà, il merito credo sia anche della Regione; se abbiamo oggi una classe politica ed un gruppo di amministratori capaci lo dobbiamo anche alla Regione; se oggi dibattiamo francamente e liberamente i nostri problemi e guar diamo ad un avvenire di speranza, dobbiamo ringra ziare anche la Regione. E ad essa dobbiamo la risco perta e la valorizzazione moderna di valori tradizio nali, patrimonio altissimo delle

più o meno contingenti è tutt’altro che esaurita: rimangono problemi gravi, e, dalla riso luzione di questi, ne derivano altri. È la legge del progresso. Nella vita d'oggi (anche per questo è diffi cile dare un giudizio esatto e comprensivo) una scel ta, un’iniziativa, non si esauriscono in se stesse; e le determinazioni che ne scaturiscono possono costi tuire altrettanti indirizzi di scelta e motivi d’iniziativa. Se però le modalità che hanno delineato il contesto della loro genesi sono informate

a principi di libertà e di democrazia, l’incertezza della loro realizzazione, la ricerca dei mezzi necessari alla loro attuazione pratica, non costituiscono motivo d’affanno; ma piut tosto incentivo a proseguire, a ricercare, ad agire per vie che, percorse con giustizia, non precludono il successo ad alcuna speranza. Così è per noi. Per tutti noi. Nella ricorrenza del XX anniversario dello Statuto di autonomia, mi è stato chiesto un breve scritto. Ne sono onorato; e penso che questo sia derivato dal

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 13 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
dalla Giunta regionale ed i rendiconti fi nanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l’approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data dal Ministero del- rinterno. ^ Art. 74. — Fino a quando gli scambi di prodotti con l’estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni

fondiarie, nella mi sura necessaria a conseguire! il pareggio dei bilanci. Art. 70. — Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungi mento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tribu tarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel terri torio delle due Provincie. ; Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota

dello Stato, è in facoltà della Regione di auto rizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione. In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’e conomia della Regione, verrà assegnata a questa und quota parte del contin gente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d’accordo fra il Governo e la Regione. Art. 75. — Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella

Regione. Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza, attiva fra le valute provenienti dalle esporta zioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 5 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’or dinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamen te dalla Regione e dalla Provincia. ' Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazióne. In tal caso l’onere delle spese per l’esercizio

uffici. Art., 15. — Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole di istruzione elementare, postelementare, media, classica, scien tifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna; degli alun ni da docenti per i quali tale linqua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca é la sua assegnazione è disposta dal Ministro della pubblica istruzione

; 13) ’ fiere e mercati;/ 14) opere di pronto soccorso per calamità pubbliche. Art. 12. — Le Provincie emanano norm e legislative pulle seguenti materie nei limiti indicati nell’art. 5: 1) polizia locale urbana © rurale; 2) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; 3) assistenza scolastica. CAPO IV. — Disposizioni comuni alla Bigione ed alle Provincie, Art. 13. — Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme

delie funzioni stesse .resta, a carico dello Stato. ' La delega di funzioni amministrative dello Staio, anche s e conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Re pubblica. s- Art. 14. ■— La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative de cimandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali valendosi dei loro uffici. Le Provincie possono delegàre alcune loro funzioni amministrative ai Co muni o ad altri enti locali a avvalersi dei loro

sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. , Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bol zano un vice-provveditore, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua . materna sia la stessa di quella degli alunni.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 41 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
frat tempo dal suo collega di partito, prof. Lorandi. È la sola ... vacanza in vent’anni. Non è assiduo alle se dute; la professione forense gli occupa gran parte del suo tempo (ecco il perché del politico controvoglia) e da due legislature non accetta, ma per ragioni po litiche, di far parte di alcuna commissione legislativa né in Regione, né in Provincia. Magnago, Benedikter, Pupp sono con Mitolo gli « anziani » del Consiglio. Nella prima legislatura parlavano italiano così come gli altri della

vita pub blica ebbe inizio nell’anno 1947, quando era membro dell’allora consiglio comunale non elettivo di Bolza no. Era il tempo in cui l'immigrazione verso Bolzano aveva assunto le massime proporzioni. Il dott. Ma- gnago, già dalle prime sedute pubbliche si pronunciò energicamente contro l’immigrazione e contro l’ope rato dell'Ufficio alloggi. Alle prime elezioni comunali di Bolzano del maggio 1948 il dott. Magnago fu eletto al Consiglio comunale, che lo nominò vice-sindaco della Città

. Ricoperse questo incarico dal maggio 1948 al dicembre 1952. Dopo la sua elezione al primo Consiglio provinciale egli ricoperse la carica di Presidente del Consiglio provinciale e per gli anni 1951 e 1952 fu Presidente del Consiglio regionale. Durante le successive legislature (1952-1956 e 1956- 1960) il dott. Magnago fu rispettivamente per due an ni Presidente del Consiglio provinciale e Presidente del Consiglio regionale. Dal dicembre 1960 il dott. Magnago detiene la carica di Presidente della Giunta

provinciale e come tale è stato membro della Commissione dei 19, la quale, come è noto, ha concluso i suoi lavori nella primave ra del 1964. H. G. Vent’anni di attività politica in Regione e sempre alla opposizione (con qualche atteggiamento contingente di... benevola astensione) sono tanti. I consiglieri regionali in carica della prima legislatura sono pochi ni. La politica attiva logora, non tanto fisicamente, e implica periodici ricambi. Uno di questi « politici di professione » (controvoglia almeno

in questo caso) è l’avv. Andrea Mitolo, il « duce di Bolzano ». La defini zione è del « Dolomiten ». Il 21 novembre del 1957 Mitolo indisse nel capoluogo altoatesino una contro dimostrazione missina alla manifestazione volkspar- teista di Castelfirmiano, l’oceanica adunata nel corso della quale Magnago lanciò l'ormai famoso « Los von Trient » e che portò la SVP ad abbandonare defini tu tivamente il governo regionale. Il « duce » conserva il giornale e lo spiega sulla scrivania accanto ad un altro

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 41 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l'approvazione é necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli dell» provincia, di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno. Art. 74* Pino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limi tazioni e ad autorizzazioni dello Stato, é in facoltà della

Regione di auto-, rizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione, In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti ohe interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del con tingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d’accordo fra il Governo e la Regione. Art. 75* Le'disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. Lo Stato, tuttavia, destina

, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni. . TITOLO VII RAPPRESENTANZA BEL GOVERNO NELLA REGIONE Art. 76* Il Commissario del Governo nella Regione: 1) coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei , rispettivi uffiòi, salvo quelli riflettanti 1'amministrazione della

giusti zia, la difesa e le ferrovie -, 2) vigila sull'esercizio da parte della. Regione, delle Provincie e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo ' Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale} (l) 3) compie gli atti già demandati al prefètto, in quanto non siano affi dati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato. (1) Vgl.Anm. zur deutschen Übersetzung

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Pagina 144 di 531
Luogo: Innsbruck
Editore: Giunta provinciale
Descrizione fisica: VIII, 520 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Segnatura: II 49.494
ID interno: 236722
e della firma da parte del destinatario. Le attestazioni di ricevimento, e rispettivamente i protocolli sulle avvenute partecipazioni dovranno custodirsi dal commissario locale nel relativo atto di pertr a Unzione. Lo stesso vale anche dei numeri del foglio ufficiale della Provincia che contengono gli editti e le notificazioni pub bliche, nonché delle affissioni nell’ ufficio comunale, le quali ultime dopo levate dovranno munirsi dal capocomune dell’ attestazione sulla durata della affissione e venir

messo, oppure col firmare la currenda. L’intimazione a voce seguita a protocollo dovrà attestarsi colla firma della rispettiva parte sul protocollo. So l’intimazione avviene a mezzo postale, si aggiungerà alla spedizione una modula di controricevuta, astraendo dalla data e dalla firma debita- menta riempita, sulla quale l’ufficio postale dovrà del pari come sulla ricevuta d’ impostazione da rilasciarsi al- 1’ autorità segnare il numero della ricevuta. La contro- ricevuta munita della data

e della firma da parte del destinatario sarà da rimettersi all’ autorità verso ritorno della ricevuta d’impostazione. Spedizioni di tal genere con controricevute non potranno commettersi del resto che a persone che dimorano nel luogo stesso dove si trova 1’ ufficio postale di consegna. Se l’intimazione avviene in via di requisitoria da parte di altre autorità — fra le quali sono da annoverarsi anche gli uffici comunali queste dovranno ritornare al- F autorità la fede dì intimazione munita della data

rimesse al commissario locale. Approvazione di fatte dichiarazioni, di stipulati com promessi ed accomodamenti, § 44. Le approvazioni da parte della commissione provin ciale occorenti a termine del § 34 L. Pr. D. R. per dichia razioni fatte o compromessi stipulati per persone soggette a tutela o curatela si dovranno di regola ritirare contempo raneamente alla presentazione del piano di operazione per

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 6 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
da tre rappresentanti dello Stato (due Deputati fra cui il Presidente della Commissione ori. prof. Egidio Tosato allora Vice Presidente della Camera , e VI spettora Generale del Bilancio) e da tra rappresentanti della Regione (il Presidente della Giunta Regionale a due consiglieri regionali, uno per la Provincia di Trento e l'altro, apparte nente al gruppo linguistico tedesco i per la Provincia di Bolzano). Il progetto elaborato dalla predetta. Commissione mista fu ancora sotto posto, per

PREMESSA La Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto spe ciale per il Trentino Alto-Adige, prevede all'art. 95 la emanazione con decreto delle relative norme d’attuazione. La vastità e la complessità della materia non hanno consentito la predi sposizione e l'emanazione di un unico provvedimento. Con maggiore urgenza si presentava la materia relativa al primo funzio namento degli organi regionali e della rappresentanza del Governo nella Re gione, e vi fu provveduto col

decreto del Presidente della Repubblica 12 di cembre 1948, n. 1414. Si sottopone ora all’approvazione del Consiglio dei Ministri un altra serie di norme che sono il risultato di una lunga e complessa elaborazione : un pri mo testo di carattere preliminare e indicativo predisposto d intesa tra la Presi denza del Consiglio e le Amministrazioni interessate alle singole materie, venne affidato alt ulteriore studio di una « Commissione mista » di fatto, nominata dal Presidente dal Consiglio e composta

la definitiva redazione del testo da presentare al Consiglio dei Ministri, al vaglio di una Commissione interministeriale presieduta dal Con sigliere di Stalo doti. Silvio Innocenti, Capo dall’Ufficio per le Zone di Con fine della Presidenza del Consiglio, e composta dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate alle singole materie. Lo schema in esame, come sopra accennato., non esaurisce tutta la mate ria delle norme d’attuazione. Ciò è dipeso da. vari fattori: la opportunità di approfondire

ulteriormente gli studi, sulle soluzioni, alternative che si presen tano possibili per alcune materie nelle quali la ricerca dell’aderenza allo Sta tuto si dimostra particolarmente difficile ; la considerazione, per altre materie, t (die sono in corso riforme della legislazione nazionale, di cui solo future nonne'. potranno tener conto; Tesigenza, per altri settori, di un materiale preparatorio di complessa elaborazione che le singole Amministrazioni interessale non. hanno ancora potuto approntare

18
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 5 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
co stituiti in una federazione regionale. ( 3 ) L’accordo intervenuto a Parigi il 5 settembre 1946, tra il Governo Italiano e quello Austriaco, in esecuzione del quale venne emanata la Legge 26 febbraio 1948, è del seguente tenore: 1) Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano è quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa egua glianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle dispo sizioni speciali destinate a salvaguardare

ha attribuito alla Regione ed alle dette provincie, come tali, proprie competenze tassativamente indicate. Lo Statuto speciale presenta, per vero, una caratteristica tutta particolare rispetto a quello della Sicilia, della Sardegna, della Val d’Aosta, poiché accanto al regime autonomo dell’Ente regione sussiste quello delle provincie suddette ( * ), autonome rispetto all’Ente stesso nell’ambito delle rispettive competenze, cosicché il complesso sistema autonomo regionale, è costituito dalla

somma delle autonomie della Regione e delle Provincie ( 3 ). dall’Austria e che consenta, per l’appunto, un’autonomia amministrativa, con nessa ad un principio di libertà d’azione in talune materie che possono essere riconosciute alla disponibilità degli organi amministrativi locali. Ed è stato affer mato che, sotto il profilo storico, il Trentino, al quale è stato aggregato nel l’Ente Regione l’Alto Adige, per i suoi precedenti e per la sua tradizione, ha l’attitudine a reggersi amministrativamente

ed autonomamente, fors’anche per chè venne, per secoli, a trovarsi delimitato fra due civiltà, mantenendo sempre un volto suo proprio, ma nettamente italiano, attraverso vicende secolari, che avrebbero potuto avere altre conseguenze, se la vigilanza ed il carattere della stirpe non avessero costituito così tenace e valido argine alla pressione teu tonica. ( 2 ) Secondo Balladore Pallieri (Lo Statuto del Trentino Alto-Adige, in Relazioni internazionali, 1948, p. 90), le due Provincie sarebbero due Enti

il carattere etnico e lo sviluppo cul turale ed economico del gruppo di lingua tedesca. In conformità dei provve dimenti legislativi già emanati o emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso: a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna; b) l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua ita liana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue; c) il diritto di ristabilire i nomi

19
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 31 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione.' In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato. La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita-con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria del la Repubblica. Art. 14. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole- alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti

CAPO IV. Disposizioni comuni alla Regione ed alle Provincie. Art. 13. Kelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può ema nare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'or dinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispetti vamente dalla Regione e dalla Provincia. Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto. Lo Stato può inoltre delegare, con

locali 0 valendosi dei loro uffici. Le Provinole possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali 0 avvalersi dei loro uffici. Art. 15, „ ' materne e nelle scuole Kella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole/d 1 istruzione ele mentare, postèlementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica é impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi

di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lìngua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione é disposta dal Mini stro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole dì cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolaano un vi'ce-proweditore, nonché ispettori e direttori didattioi la oui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni

. Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Kelle souole con lingua d'insegnamento tedesca é obbligatorio l'insegna mento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana. Art, 16. I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le Attribuzioni spet tanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1911
Raccolta delle leggi e ordinanze agrarie per il Tirolo
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Pagina 333 di 531
Luogo: Innsbruck
Editore: Giunta provinciale
Descrizione fisica: VIII, 520 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Tirol;s.Landwirtschaft;s.Recht
Segnatura: II 49.494
ID interno: 236722
anche gli uffici comunali — queste dovranno ritornare all 5 autorità, la fede di intimazione munita della data e della firma da parte del destinatario. Le attestazioni .di ricevimento, e rispettivamente i protocolli sulle avvenute partecipazioni dovranno custodirsi dal commissario locale nel relativo atto di per! ratta zinne. Lo stesso vale anche dei numeri del foglio ufficiale della Provincia che contengono gli editti e le notificazioni pub bliche, nonché delle affissioni nell’ ufficio

comunale, le quali ultime dopo levate dovranno munirsi dal capocomune dell 5 attestazione sulla durata della affissione e venir rimesse al commissario locale. Approvazione di fatte dichiarazioni , di stipulati com promessi ed accomodamenti. § 50. Le approvazioni da parte della commissione provinciale occorrenti a termine del § 34, L. Pr. D. R. per dichia razioni fatte o compromessi stipulati per persone soggette a tutela o curatela si dovranno-di regola ritirare contempo raneamente alla presentazione

del piano di commassazione* per la superiore approvazione. Qualora però fosse sito nell 5 interesse del minore o curando di riterare ancor prima la decisione della commissione provinciale sull’ approvazione da darsi, o ciò si appalesasse conveniente per il corso regolare della pertrattazione, il commissario locale dovrà ritirare V approvazione della, commissione provinciale ini ni edi ad a meri te dopo data la relativa dichiarazione o dopo la stipulazione del compromesso o dell 5 accomodamento

. Nomina di un delegato della Giunta provinciale. § 51. Di ogni commassazione nella quale sono direttamente interessati un comune (luogo), una frazione comunale (parte di luogo) od un istituto comunale, quali proprietari di terreni che sono compresi nella commassazione, o che 21 *

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