¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
vinciale, organi del potere esecutivo, le relative funzioni amministra tive ( 4 ). Nell’esercizio della potestà legislativa, gli organi regionali e pro vinciali non esplicano poteri loro delegati dallo Stato, essendo propri della Regione e della Provincia ( 5 ), in quanto detta potestà, di natura primaria, trova il suo fondamento, come il potere legislativo dello stato, neH’ordinamento costituzionale dello Stato stesso. Tali poteri sono derivati all’Ente dalla generale potestà di imperio dello
legislativi regionali e provinciali, secondo tre distinti gradi di potestà: a) esclusiva: (artt. 4 e 11); b) con- ( 4 ) Art. 13 St.T.A.A. «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono eser citate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia ». ( s h Il Presidente della Giunta regionale, pur non dipendendo dal Com missario del Governo, deve
, debbono trasmettere periodica mente un elenco delle delibere adottate. È esclusa pertanto la vigilanza sulle funzioni proprie della Regione e della Provincia. (®) Balla dorè Palli eri, Dir. Costituz., Milano, 1950, p. 252; Cereti, Corso di Dir. Cast, hai., Torino, II, p. 54; Flagiello, La Regione nello Stato decentrato, in Nuova Rass., 1954, p. 252. ( 7 ) Alta Corte Reg. Sic. 18 marzo-4 luglio 1950, cit. da La Barbera, Lo Statuto della Regione Siciliana, Palermo, 1953, p. 86. Secondo I’Ambrosini
Stato e non hanno carattere originario ( 6 ), Regione e Provincia non si contrappongono allo Stato; eserci tano poteri loro attribuiti nella circoscrizione, che è parte dello Sta to ( 7 ) ed inserendosi nell’organizzazione giuridica di esso, vengono ad essere partecipi di una funzione fondamentale dello Stato, la fun zione legislativa, per l’attuazione di compiti già in precedenza espli cati dallo Stato, la cui sovranità si esprime, entro i limiti dello Statuto speciale, per mezzo degli organi
seguire le istruzioni del Governo, eventualmente impartitegli anche tramite il Commissario, il quale però — a sensi dell’art. 76 n. 2 dello Statuto — vigila soltanto « sull’esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato », e per l’art. 22 D.P. 12 dicembre 1948 n. 1414 al detto Commissario il Presidente della Giunta' regionale ed il Presidente delle Giunte provinciali, nel l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato