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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 44 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

l’istituto della delega, i presi denti delle Giunte provinciali dovranno atte nersi alle direttive generali del Governo. Titolo V. - (Iniziative industriali a parte cipazione statale o a capitale estero) - mi sura 112, seconda parte. La norma riguarda la seconda parte della misura. Date le particolarità della provincia di Bolzano si prevede una procedura di intesa Stato-provincia (che in base alla riforma del lo statuto ha competenza in materia di incre mento della produzione industriale) per le

— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 7 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
scuola in lingua italiana e a quella ad ordinamento spe ciale delle località ladine della provincia. L’articolo 12 prevede, in particolare, l’isti tuzione in Alto Adige di un intendente sco lastico per la scuola di ciascun gruppo e il passaggio alla provincia del personale ammi nistrativo addetto alla scuola di lingua tede sca. L’intendente per la scuola in lingua ita liana, che rimarrà un funzionario dello Stalo, avrà anche (quale sovrintendente) compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca

nominate dallo Stato. L’articolo 12 provvede anche a potenziare l’insegnamento della seconda lingua, che di viene obbligatoria a partire dalla terza classe elementare e sarà impartita da docenti per i quali tale lingua è quella materna. Viene an che inserito nello Statuto il particolare ordi namento attualmente esistente per le scuole di ogni ordine e grado nelle località ladine della provincia di Bolzano. Il settore scolastico presenta senza dubbio una articolazione complessa, essendo fondato su una

in fluiscano sull’efficacia di atti di competenza del presidente stesso o di altri organi della provincia. L’articolo 15 costituisce una applicazione, in sede normativa, dell’insegnamento della Corte costituzionale sui rapporti Stato-regioni nella materia penale. La Corte ha costante- mente negalo alle regioni, senza una norma autorizzativa statale, la potestà sia di stabi lire sanzioni penali ad hoc , a garanzia dei precetti normativi contenuti in leggi regio nali, sia di fare riferimento a sanzioni pre

Atti Parlamentari — 5 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI solo sviluppo di un particolare quadro autonomistico ed organizzativo già individua bile nello Statuto. Scopo essenziale della nor ma è quello di riconoscere ai cittadini di lingua tedesca dell’Alto Adige, che poi rice vono l’insegnamento nella loro lingua, di avere anche un proprio assetto organizzativo nel settore scolastico e al contempo di garan tire una propria organizzazione alla

e su quella delle località ladine, per assicurare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e il regolare svolgimento dell’attività didattica ed amministrativa. Gli insegnanti di ogni ordine e grado, e quindi anche i direttori, gli ispettori didattici e i presidi, rimangono dipendenti dello Stato. Inoltre, ai fini della validità dei titoli di studio, per le modifiche dei programmi sarà obbligatorio il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; le commissioni per gli esami di Stato saranno

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 49 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
— 8 — Atti Parlamentari Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ]'amministrazione archivistica delio Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della pro vincia, del materiale in essi descritto. Art. 9. Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l’archivio storico della provincia di Bolzano

è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali inten dano depositarvi ovvero privaLi intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia. Art. 10. Per la nomina del personale addetto al l’archivio storico di Bolzano saranno ema nate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell’archivio dovrà essere in pos sesso del diploma di archivistica, paleografìa e diplomatica conseguito presso le scuole de gli archivi di Stato o nelle università

e in istituti equiparati, ovvero di diploma con seguito all’estero, riconosciuto corrispondente. Art. 11. Per quanto attiene alla consultabìlità e agli scarti degli atti, la normativa della pro vincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repub blica 30 settembre 1963, n. 1409. Art. 12. Nei riguardi dell’archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell’ap plicazione delle norme stesse da parte della

provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I com petenti organi statali possono, previa comu nicazione, verificarne l’osservanza. Fermo restando il disposlo dell’ariicolo 9. per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati della provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 12 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
al diritto comune, sarà chiamala a decidere rispetto agli atti ammini strativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concer nenti cittadini quivi residenti - ha una spe cifica e peculiare competenza rispetto: a) all’approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell’entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell’arti colo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi

in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale; b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano - e, allor ché si tratti di cittadini residenti in tale pro vincia, anche di atti di enti regionali - che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47); c) ai ricorsi contro il diniego di iscri zione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo). Si tratta, in sostanza, di oggetti

amministrativi del Ministero della difesa. La norma - pur nella sua peculiarità - ap pare conforme con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il princi pio di uguaglianza dell’articolo 3 della Co stituzione va inteso in senso sostanziale ed esige perciò trattamenti differenziati per si tuazioni obiettivamente diverse: e ciò si ve rifica, appunto, nella particolare situazione dell’Alto Adige, non avente riscontro, sotto vari profili, nel restante territorio nazionale. Con l’articolo

44 si realizza, perciò, una più larga partecipazione dei cittadini di lin gua tedesca all’attività pubblica locale e alle relative responsabilità. La traduzione in termini legislativi della « misura », relativa all’estensione al personale della magistratura della proporzionalità etnica e della garanzia di stabilità in sede dei magi strati, involgeva un delicato problema in re lazione al particolare status della magistra tura, specialmente riguardo al fondamentale principio della inamovibilità e al regime

dovranno essere seguite per tale attribuzione, prevedendo che essa venga ef fettuata gradualmente sino al raggiungimento delle singole quote e soltanto mediante nuove assunzioni, in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo verranno a determinarsi nei ruoli: resta, perciò, in ogni caso, impregiu dicato il principio di inamovibilità, sancito dall’articolo 107 della Carta costituzionale, che costituisce il cardine dell’indipendenza del giudice. Gli articoli da 45 a 48 delineano, negli aspetti

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 11 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Atti Parlamentari - 9 - N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI e culturali e per quanto attiene la emanazione delle leggi provinciali, che non devono ledere i diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici o le caratteristiche etniche e culturali di questi. L’articolo 41 del disegno di legge prevede, ora, anche per l’approva zione dei bilanci finanziari della regione e della provincia di Bolzano strumenti di ga ranzia per i gruppi

linguistici minoritari. La norma infatti dispone che per l’approvazione dei singoli capitoli dei bilanci della regione e della provincia di Bolzano può essere ri chiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali e rispettivamente provinciali appartenenti ai singoli gruppi lin guistici. In caso di disaccordo, la questione è rimessa a una commissione consiliare com posta pariteticamente e, perdurando il disac cordo, la decisione sui capitoli in discussione sarà presa dall’organo locale

ca, indubbiamente, la norma appare più ri spettosa della speciale autonomia di cui frui sce la regione Trentino-Alto Adige. Gli articoli 42 e 43 comprendono disposi zioni che si rendono necessarie per l’istituzio ne del commissario del Governo anche per la provincia di Bolzano. Si è già fatto cenno ai motivi che consigliano tale innovazione e che concernono, essenzialmente, le più ampie di mensioni autonomistiche delle province di Trento e di Bolzano, le quali ben possono essere considerate - a parte il nome

di giustizia am ministrativa,- con lodo arbitrale. Tale procedimento particolare - che può apparire macchinoso e che è indubbiamente atipico - poggia, a differenza delle altre cen- nate disposizioni che hanno carattere garan tistico, sul fondamento politico di consentire ai diversi gruppi linguistici un equo po tere di intervento nei confronti degli stanzia menti disposti in bilancio, in modo che la formazione del bilancio stesso, e perciò la politica della spesa inerente allo sviluppo lo cale, sia attuata

con la collaborazione di tutti i gruppi minoritari stessi, realizzan dosi così un concorso di iniziative e di intenti nel comune interesse. La norma a tal fine as sicura, in caso di mancata soluzione nell’am bito consiliare, una decisione equitativa. L’esigenza di una rapida decisione intor no ai capitoli contestati, per evitare che re gione e provincia rimangano prive del fonda- mentale atto di gestione, giustifica i brevi ter mini previsti nella norma per le fasi proce durali. Si rende esplicito

5
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 206 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
dell’Assesso rato regionale per gli enti locali. Si è incominciato con le elezioni re gionali del 1952 (il primo consiglio era stato eletto in base alle norme transitorie dello Statuto) e con quelle svoltesi nei comuni della provincia di Bolzano nel secondo quadriennio di vita della Regione. Dal 1965 in avanti anche le amministrative svol tesi in provincia di Trento hanno avuto luogo in base ad una legge regionale e con la regia della Regione. Siamo, quindi, il prossimo 17 no vembre, alla quinta

quattro milioni di schede Una delle attività delle quali il grande pubblico è meno a cono scenza, è quella che riguarda i ser vizi elettorali della Regione. Si tratta tuttavia di un settore che è d’importanza fondamentale: poiché proprio attraverso le consultazioni elettorali ai vari livelli si esercita quella sovranità popolare che è alla base della democrazia. Fatta eccezione per le elezioni poli tiche riguardanti la Camera ed il Senato, tutte le altre vengono orga nizzate e svolte a cura

consultazione per il rinnovo del Consiglio regionale organizzata dalla Regione; mentre in questo frattempo, nei 340 comuni della Regione (il loro numero è an dato variando: in aumento fino alla scorsa legislatura, in ragione della ricostituzione di comuni già auto nomi prima del fascismo, in dimi nuzione in questi ultimi tempi corrispondendo all’orientamento cal deggiato anche dalla Giunta regio nale verso la costituzione di unità territoriali più consistenti economi camente e demograficamente) si sono

avuti in media quattro rinnovi dei consigli comunali in provincia di Bolzano e tre in provincia di Trento. Sarebbe lavoro improbo quello di ricostruire, attraverso la consulta zione degli archivi, la fisionomia di ciascuna delle tornate elettorali, te nendo anche presente che le scadenze per le comunali sono diverse nel l’arco del quadriennio; ridotte a tre grandi appuntamenti soltanto da una recente legge regionale di proroga di un folto gruppo di consigli comunali, ad evitare coincidenze con

le ele zioni politiche e con quelle regionali. È tuttavia abbastanza agevole tener conto del fatto che, finora, le ele zioni regionali già svolte hanno in teressato la prima volta 434.348 elettori iscritti in 835 sezioni eletto rali e l’ultima, nel 1964, 518.068 elettori in 1178 sezioni elettorali, per avere una sufficiente idea della dinamica di un fenomeno che im pone costanti aggiornamenti ed una flessibilità di adattamento aderente alle necessità dell’evoluzione conti nua. Complessivamente si può

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 46 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
) non ci sarebbe nulla da fare. La sera di quella stessa giornata visita di Amonn e Raffeiner al consigliere di Stato Innocenti; il quale, illustrate le proposte dello Statuto, alla osservazio ne di Amonn «che si sarebbe trattato di un sacco vuoto », replica «che se fos se lui il presidente della Provincia di Bolzano, con una simile autonomia sa rebbe in grado di mettere nel sacco l'intero Governo ». Dal 10 al 16 gennaio 1948 Tutte queste giornate erano più o me no riempite di incontri dei delegati

portante sarebbe quanto che noi avrem mo detto alla gente una volta tornati nel Sudtirolo. Se avessimo affermato che una autonomia, anche migliorata, sarebbe impossibile ed inaccettabile, avremmo procurato soltanto danno e nessun vantaggio alla nostra popola zione ». Amonn, che aveva nel contempo fatto visita al Ministro austriaco Schwarzen berg, apprende che l’ambasciatore ame ricano non aveva fatto alcun passo a favore del Sudtirolo e che nella que stione della struttura (unione col Tren tino

al toatesini, con il consigliere di Stato Innocenti, con il ministro austriaco Schwarzenberg, con i trentini Elsa Conci, Luigi Carbonari, Danilo Paris, Ing. Guido de Unterrichter ed altri, di conferenze che si protraevano fino a tarda sera e spesso alle ore piccole del giorno successivo. In particolare av venne: nella mattinata del 10 gennaio l’incontro della delegazione sudtirolese con la Commissione dei Diciotto, par lava per primo Erich Amonn, poi Raf feiner, von Guggenberg e Volgger. Raf feiner annota

: « Ritengo che le nostre parole siano state bene accolte e che, comunque, abbiamo lasciato buona im pressione. Il presidente on.le Perassi dichiarò che in Commissione si sarebbe studiato il modo di consentire alla no stra delegazione di partecipare ai lavo ri di preparazione del progetto di Sta tuto ». Nella stessa giornata incontro Raffeiner Innocenti. Raffeiner chiede la formazione di collegi elettorali se parati per Trento e Bolzano. Il consi gliere di Stato lamenta l’atteggiamento della stampa

di lingua tedesca a Bol zano e particolarmente del « Dolomi ten » : a questo atteggiamento ed a quello della Curia di Bressanone, non ché del ASAR di Trento, si deve se il progetto di autonomia non è riuscito migliore. Raffeiner replica che « è im possibile impedire ai cani di abbaiare, mentre intorno tutti gli altri cani stan no abbaiando ». Nel giorno successivo (11) visita di Amonn, di von Guggenberg e di Volgger a Padre Leiber, consigliere per sonale del Papa, per chiedere un inter vento del Santo

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1970/71
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Pagina 10 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Atti Parlamentari - 8 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI In tal modo si provvede anzitutto alla co pertura integrale degli oneri derivanti alle province dal trasferimento di funzioni già della regione, valutati in 10 miliardi circa per ciascuna provincia. Per gli oneri, poi, derivanti alle province dall’attribuzione di nuove competenze trasfe rite dallo Stato e dall’ampliamento delle com petenze provinciali attuali, valutati entro il limite massimo

di altri 10 miliardi per cia scuna provincia, si provvede per una parte (all’incirca il 50 per cento della somma an- zidetta) con la devoluzione di percentuali in misura fissa di tributi erariali. Per la restan te parte si provvedere attraverso il meccani smo delle quote variabili, cioè con l’attribu zione annuale dei mezzi occorrenti a seguito di intesa tra Governo e organi provinciali, in relazione alle concrete esigenze di volta in volta accertate. A tal fine resta disponibile un plafond di gettito

che restano alla regione; ciò non è, invece, pos sibile per le nuove attribuzioni provinciali, che non sono calcolabili a priori, nei limiti di una esatta valutazione, specie in mancanza delle norme di attuazione che dovranno svol gere i nuovi precetti statutari. Giova anche avvertire che, qualora i tri buti erariali sui quali sono previste - per la regione e le province - le quote di en trate formassero oggetto della riforma gene rale prevista per i tributi stessi, il nuovo si stema potrà entrare

e dall’altra di trasferimento di fun zioni e di spese dallo Stato alle province me desime. Gli articoli 36 e 37 riconoscono rispettiva mente alle province la facoltà di sovrim porre ai tributi della regione (eventualmente istituiti ai sensi deH’articolo 65 dello Statuto, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato), nei limiti previsti dalla legge regionale, e quella di emettere prestiti interni. Infine, completa il quadro dell’assetto finanziario provinciale l’ultima disposizione contenuta

nell’articolo 38 del disegno di legge, che ha carattere soltanto formale, dato che stabilisce quanto è già pacifico, cioè che l’articolo 119, terzo comma, della Costituzio ne - che letteralmente si riferisce soltanto alle regioni - concerne anche le province di Trento e di Bolzano, atteso il loro speciale regime autonomistico, e ciò ai fini degli even tuali contributi speciali da concedere con legge dello Stato. In conclusione, con le aggiunte e modifi che apportate, il nuovo assetto finanziario delle

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Pagina 13 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
un’alternanza periodica di presidenti ap partenenti a diverso gruppo linguistico. Per assicurare la migliore tutela del prin cipio di parità tra i gruppi linguistici .locali, l’articolo 47 riconosce una speciale legittima zione a proporre ricorsi avverso atti ammi nistrativi di enti ed organi locali, ritenuti le sivi del principio stesso, ai consiglieri della regione, delle province e - ove si tratti di provvedimenti di comuni siti .in provincia di Bolzano - a consiglieri comunali. Atteso lo speciale

dell’articolo 82 dello Statuto l’in ciso : « Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49 -bis e 73, comma sesto e settimo dello Statuto »; ciò allo scopo di tener conto delle innovazioni apportate dalle norme con tenute nel disegno di legge in materia di im pugnativa di leggi regionali e provinciali le sive del principio di parità tra gli apparte nenti ai divèrsi gruppi linguistici (articolo 26) e di impugnativa delle leggi di bilancio del la regione e della provincia di Bolzano e dei capitoli

di spesa ivi contenuti (articolo 41). Con l’articolo 50 si riformula l’articolo 83 dello Statuto, con una innovazione di note vole rilievo: a completamento della sfera autonomistica della provincia sotto il profilo della tutela costituzionale, viene riconosciuto ai competenti organi delle province stesse il diretto potere di impugnativa delle leggi e degli atti dello Stato davanti alla Corte co stituzionale, che attualmente spetta alla re gione in sostituzione delle province anche nel caso di affermata

degli ordinari ricorsi, si stabilisce al l’ultimo comma dell’articolo 46 che in caso di parità abbia la prevalenza il voto del presi dente, tranne che nelle ipotesi eccezionali previste. Ci si deve riferire al voto del pre sidente della sezione e non al voto del ma gistrato che pro tempore presiede il collegio, appunto perché tale magistrato potrebbe ap partenere a gruppo linguistico diverso dal presidente della sezione in carica, vanificando così il fondamento della disposizione che pre vede

lesione della sfera autono mistica delle province stesse. La norma costituisce applicazione, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano dei princìpi generali che rego lano i giudizi davanti alla Corte costituzio nale da parte dello Stato e, rispettivamente, delle regioni. In sostanza, la nuova formulazione esten de alle province i poteri di impugnativa di retta e di proposizione dei conflitti di attri buzione che l’attuale ordinamento riconosce soltanto alla regione. Il secondo comma

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Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
che accompagna il disegno di legge n. 2216 sovrastato) il carattere di autonoma e libera determinazione delle « misure » previste. Per la predisposizione del presente testo, come già per il disegno di legge n. 2216, il Governo si è avvalso del Comitato prepara torio dei provvedimenti per l’Alto Adige (pre sieduto dall’onorevole Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composlo di rap presentanti appartenenti ai due principali gruppi linguistici della provincia di Bolzano, di rappresentanti

della provincia di Trento nonché di rappresentanti dello Stato) cui è affidato, secondo la più volte citata proposta globale, appunto il compito di far corrispon dere le formulazioni legislative al contenuto delle «misure». Il Comilato - che ha concluso i suoi lavori il giorno 9 dicembre - non è stato in grado di esprimere una proposta univoca per l’at tuazione della « misura » n. Ili concernente « modifica delle circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato allo scopo di favorire

la partecipazione al Parlamento dei rappre sentanti dei gruppi linguistici italiano e te desco della provincia di Bolzano, in propor zione alla consistenza dei gruppi stessi». Esso ha pertanto deciso di rimettere al Governo le due proposte avanzate al riguardo affinché questo esprima la sua posizione rispetto alla attuazione della « misura » che evidentemente comporta riflessi politici di varia natura. Il Governo, nell’intento di rispettare l’im pegno di presentare in Parlamento il testo normativo di attuazione

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI della Camera (allo n. 2216). Tale iniziativa | legislativa riguarda la parie più rilevante delle « misure » in quanto con essa si prov vede ad una nuova strutturazione dei poteri legislativi ed amministrativi autonomi delle province di Trento e di Bolzano, nell’ambito regionale. Altri titoli della suddetta proposta forme ranno oggetto di procedure diverse da quella legislativa (norme

delle « misure » del Titolo IV entro il termine annunciato nel di cembre dello scorso anno e rendendosi conto nel contempo che una soluzione responsabile e politicamente valida per l’attuazione della « misura » ili avrebbe richiesto più tempo di quanto ne rimanesse dopo la chiusura dei lavori dei Comitato, ha ritenuto dar corso alla presentazione delle norme già predispo ste, riservandosi di far oggetto la misura 111 di un disegno di legge che integrerà il pre sente provvedimento. Inoltre, durante

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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grandi derivazioni idroelettriche presentate in concorrenza dall’ENEL e dagli enti locali sono sottoposte alla decisione con giunta dei competenti organi statali e della provincia territorialmente interessata. Ciò an che al fine di predisporre l’attuazione di un’al tra « misura » che prevede la modifica del l’articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell’industria elettrica, modifica che deve venire apportata allo scopo di prevedere la riapertura dei ter mini

per la costituzione, in quelle province, di aziende municipalizzate per la distribu zione di energia elettrica. Particolare importanza riveste l’articolo 12, che delinea la nuova organizzazione della scuola in provincia di Bolzano. E da tenere presente che già l’attuale Sta tolo attribuisce alle province del Trentino- Alto Adige potestà normativa secondaria per la scuola materna, elementare e secondaria p prevede poi uno speciale assetto organizza tivo per la nrovincia di Bolzano, in conside

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI non siano in contrasto con detto principio | nonché le convenzioni internazionali e comu nitarie in materia di circolazione della mano d’opera. La misura va' riportata alla sua finalità es senziale, che è quella di consentire, nel pos sibile, il migliore e più razionale impiego del le forze lavorative locali, contrastando così il fenomeno, sempre socialmente negativo, della ricerca di lavoro

in altre zone del paese o al l’estero. A questo fine è naturale che ì lavora tori che acquisiscano, con riscrizione ana grafica, il diritto di precedenza perdano l’anzianità maturata nelle liste di colloca mento dei comuni di provenienza. Nello stesso senso la legge 10 gennaio 1961, n. 5, modifi cativa dell’articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (che consente a coloro che risiedono entro un raggio di 150 chilometri di iscriversi nelle liste di collocamento di altro comune, senza trasferirvi

la propria residenza ana grafica e conservando l’anzianità già matu rata) sarà applicabile dopo che sia esaurita la disponibilità di lavoratori locali. Poiché la disposizione in esame concerne un semplice diritto di precedenza e non di esclusiva, resta ovvio che, una volta che i la voratori residenti nella provincia di Bolzano abbiano trovato occupazione, i posti disponi bili nelle varie categorie potranno essere co perti da tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dalla legge medesima

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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l’alluazione di leggi statali che prevedono interventi finan ziari per l’incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d’intesa Ira lo Stalo e la provincia. Qualora lo Stalo in tervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia

inin terrotto di quattro anni. L’elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di resi denza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza ».

scolastica, l’impiego dei fondi stessi è effettuato d’intesa con la provincia. La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, so ciali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all’entità del bisogno del gruppo medesimo ». Art. 18. I commi secondo e quarto dell’arlicolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente

, sostituiti dai seguenti: « Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall’ultimo cen simento generale delia popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla po polazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ». « Per l’esercizio del diritto elettorale at tivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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comma dell’articolo 17, sull’utiliz zazione dei fondi della provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali, da disporsi in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo e in riferimento all’entità del bisogno del gruppo, costituisce una parti colare tutela dei gruppi linguistici numerica- mente inferiori in Alto Adige, in applicazione del principio di parità sostanziale, cui si ispi rano varie disposizioni del disegno di legge. L’articolo 18, anzitutto, sostituisce al cri

fruenti ciascuna di una propria e sufficiente sfera di autonomia. Di ciò costi tuisce applicazione l’articolo 19, secondo cui lo scioglimento del consiglio regionale non comporta quello dei consigli provinciali. Gli articoli 20 e 22 riformulano rispettiva mente gli articoli 30 e 44 dello Statuto regio nale, allo scopo di istituire per la regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Bol zano le cariche di vice presidente della giunta, in modo da consentire che a ciascuna di esse siano chiamati due

riguardante soltanto i consiglieri regionali, circa l’istituto dell’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’eser cizio delle funzioni - nonché l’articolo 23, che prevede anche per il presidente della giunta provinciale l’intervento alle sedute del Consi glio dei ministri, ove si trattino questioni che interessino la provincia. Tale articolo modifica in modo conforme la corrispondente norma relativa al presidente della giunta regionale e ciò allo scopo di eliminare incertezze inter

Atti Parlamentari - 6 — Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI L’articolo 16 comprende alcune forme di rapporti Stato-provincia, da attuarsi a mezzo di parere obbligatorio o di intesa, in settori che, pur rimanendo nella competenza prima ria di uno dei due enti, presentano interesse anche per l’altro. Logicamente tali rapporti dovranno ispirarsi ad un intento di collabo- razione, al fine di giovare al miglior perse guimento del pubblico, generale interesse

Stato e provincia. Un sistema analogo, è previsto per l’utiliz zazione di fondi disposti per l’attuazione di piani nazionali straordinari per l’edilizia sco lastica. È, evidente peraltro che, qualora le leggi sulla programmazione dovessero regolare di versamente i rapporti finanziari fra Stato e regioni, sostituendo al sistema degli stanzia menti iscritti nel bilancio statale altra forma di finanziamento, il nuovo sistema modifiche rà anche quello di cui alla disposizione in que stione. Il terzo

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Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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12 del disegno di legge. Per il se condo comma dell’articolo 53 occorre riferirsi, oltre che alla specifica « misura », all’arti colo 87 dello Statuto, che concerne la tutela della toponomastica, cultura e tradizioni delle popolazioni ladine nell’ambito regionale. In base alla stessa disposizione statutaria si è anche previsto che nelle scuole dei comuni della provincia di Trento, ove è parlato il la dino, si attua « l’insegnamento della cultura ladina » e ciò allo scopo di garantire la con

una specia le commissione, pure paritetica, per l’emana zione delle norme di attuazione relative alla provincia di Bolzano. Gli altri articoli riguardano, genericamen te o specificamente, i casi, le modalità e i ter mini per l’emanazione delle norme di attua zione. Con l’articolo 60 si prevede un’altra con seguenza del trasferimento di competenze dal la regione alle province, disponendosi il pas saggio di uffici e di personale dalla prima alle seconde, con decreto del presidente della giun

— 12 — Atti Parlamentari Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI L’articolo 52 riformula l’articolo 85 dello Statuto. I primi 3 commi della disposizione, oltre ad alcune modifiche di carattere formale, estendono l’attuale disciplina sull’uso del te desco, relativa agli organi e uffici della pub blica amministrazione, agli uffici giudiziari e ai concessionari di pubblici servizi. Trattasi pertanto di una semplice integrazione, giusti ficata da una esigenza

nati a pluralità di uffici. La generica indica zione di tali atti vale a coprire tutti i casi in cui si impone la redazione bilingue, ma al contempo rende necessaria una specificazione dei singoli atti rientranti nelle varie categorie considerate, cui dovrà provvedersi con norme di attuazione. La norma infine fa salvo, com’è ovvio, l’uso della lingua italiana all’interno degli ordinamenti di tipo militare. Natural mente, ove si tratti di atti emessi da tale ordinamento nella sua veste di pubblica

am ministrazione, e quindi di atti esterni di orga nismi militari, si applicheranno le norme ge nerali. L’articolo 53 va compreso nel quadro delle norme particolari a favore dei ladini. Si chiarisce al riguardo, circa il primo comma, che l’abrogazione del primo comma dell’articolo 87 dello Statuto, relativo all’in segnamento del ladino nelle scuole elementari si giustifica per il fatto che il particolare ordi namento scolastico in provincia di Bolzano è già stabilito, anche per la scuola ladina, dal l’articolo

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Giurisprudenza, politica
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Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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Atti Parlamentari Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI siglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggio ranza non si forma, l’approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto òrgano non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata

del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi: 1) coordinare, in conformità alle diret tive del governo, lo svolgimento delle attribu zioni dello Stato nella provincia e vigilare sull’andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti ramministrazione della giu stizia, la difesa e le ferrovie; 2) vigilare sull’esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali del le funzioni ad essi delegate dallo Stato e co municare eventuali rilievi al presidente della giunta

». Art. 42. La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 feb braio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente: « Rapporti fra Stato, regione e provincia ». Art. 43. L’articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario

provinciale; 3) compiere gli atti già demandati al pre fetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato. Il commissario del governo in Trento eser cita le attribuzioni di cui al n. 2) del prece dente comma nei riguardi della regione e del le altre amministrazioni pubbliche avenli competenza sull’intero territorio regionale ». Art. 44. Dopo l’articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77 -bis: « Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere,

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Giurisprudenza, politica
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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composto dai rap presentanti, appartenenti ai due principali gruppi linguistici, della provincia di Bolzano, nonché di quella di Trento e delle ammini strazioni centrali - avente appunto il compito di assistere il Governo nella formulazione dei testi destinati ad attuare le previsioni del la proposta globale del Governo. Sulle disposizioni concernenti il gruppo ladino, il comitato ha anche consultato i rap presentanti delle popolazioni interessate. Va detto

fezionare neH’ambilo regionale il complesso normativo sull’uso della lingua tedesca nella vita pubblica e si stabiliscono norme intese ad assicurare nel tempo una speciale distri buzione degli impieghi che tiene conto della particolare situazione della provincia di Bol zano, nella quale convivono - secondo i dati del censimento ufficiale del 1961 - un totale di 373.863 abitanti, di cui n. 232.717 (e cioè il 62,3 per cento) di lingua tedesca, n. 128.271 (e cioè il 37,7 per cento) di lingua italiana

À(li Parlamentari Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI occasioni - ritiene sia stato eseguito, né di fare riferimento a nuovi impegni di ordine internazionale che non esistono. Si tratta, in vece, di allargare e migliorare rassetto isti tuzionale e autonomistico ora vigente su un piano puramente interno, anche se, quale ef fetto indipendente, da tale nuovo assetto con seguirà il superamento della controversia tra l’Austria e l’Italia. Infatti, con

l’Italia - che formò oggetto della nota risolu zione del 31 ottobre 1960 della XV Assemblea generale delle Nazioni Unite - allorché saran no state attuate, con le occorrenti norme co stituzionali, ordinarie e di attuazione, le pre viste misure. Ciò premesso, si fa presente che il disegno di legge costituzionale che viene proposto è stato elaborato dal Governo avvalendosi della collaborazione del previsto comitato prepara torio dei provvedimenti per l’Alto Adige - presieduto dall’onorevole

, trasferendo a questi enti prevalen temente materie ora comprese nella compe tenza legislativa ed amministrativa della re gione e, in taluni casi, assegnando agli enti stessi materie già di competenza statale. Le autonomie provinciali vengono anche perfe zionate in altri settori già ad esse riconosciuti dal vigente Statuto. Specifiche norme riguardano le minoran ze linguistiche tedesca e ladina dell’Alto Adi ge, al fine di assicurare ad esse un più com pleto sistema di garanzie. Si provvede a' per

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modo, inoltre, si intende favorire, al livello ammini strativo comunale, la collaborazione dei grup pi alla gestione del potere locale. L’articolo 28 contiene una norma direttiva intesa a garantire la rappresentanza del grup- go linguistico ladino negli organi elettivi della •regione, delia provincia di' Bolzano e degli altri enti pubblici locali, secondo quanto sarà precisato nelle norme di attuazione che do vranno essere stabilite al riguardo. L’articolo 29, muovendo dal parallelismo Ira elezioni

Atti Parlamentari N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI del Governo che curi i rapporti con quella provincia. Conseguentemente, l’apposita suc cessiva norma del disegno di legge (articolo 25) riformula, all’uopo, l’articolo 49 dello Sta tuto, per inserire la nuova disciplina circa le modalità di comunicazione dei disegni di legge regionali e provinciali e dell’apposizione del visto. L’articolo 26 prevede la possibilità di vota zione per gruppi

pubblicata. L’ultimo comma dell’articolo 26, secondo cui lo speciale ricorso in questione non ha effetto sospensivo, costituisce una applicazione del principio generale che regola l’impugna tiva degli atti legislativi già entrati in vigore. Anche l’articolo 27 costituisce una garan zia per i gruppi linguistici minoritari, assi curando ad essi nella provincia di Bolzano la rappresentanza nelle giunte comunali nel caso che i gruppi stessi abbiano nel consiglio comu nale almeno due loro consiglieri. In tal

regionali e quelle comunali in pro vincia di Bolzano per quanto attiene al pos sesso del requisito della residenza quadrien nale, estende a tali- ultime elezioni' le dispo sizioni che l’articolo 18 prevede riguardo alle prime. Le previsioni degli articoli 30 e 31 costi tuiscono una conseguenza del potenziamento dell’autonomia provinciale, sotto il particolare aspetto della proprietà demaniale e patrimo niale. È stabilito, perciò, che i beni e diritti immobiliari dello Stalo passino alle province

generali sulla successione degli ordinamenti giuridici. Gli articoli da 32 a 38 - che delineano il nuovo ordinamento finanziario della regione e delle province - hanno richiesto un parti colare impegno, essendosi dovuto attuare in termini concreti e specifici una misura ge nerica, che si limita a prevedere l’elimina zione del sistema di finanziamento indiretto delle province ad opera della regione. Con l’articolo 32 si provvede a ridimen sionare l’ordinamento finanziario della regio ne, dato che questa

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Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
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ID interno: 250203
Atti Parlamentari - 14 — Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano. La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel ter mine perentorio di 60 giorni dalla pubblica zione della presente legge. ' L’autorizzazione è accordata con decreto del ministro della sanità. TITOLO IX PARTICOLARE PROCEDURA PER IL RI PRISTINO

DI NOMI E COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA Art. 33. Ferma restando l’applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stalo civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliano cambiare il proprio nome re datto in lingua italiana, quale risulta dal l’atto di nascita formato anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome re datto

del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d’ufficio a trasmetterla al procuratore generale, cor redandola d’ufficio della copia integrale del l’atto di nascita. La medesima facoltà spelta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano resi denti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ov vero ottengano ivi la residenza nel quinquen nio

in lingua tedesca, quale risulta dall’atto di nascita formato anteriormente al 1° gen naio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro 5 anni dall’entrata in vigore della pre sente legge - al procuratore generale della corte d’appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio di stato civile dove trovasi l’atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce. La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco

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ID interno: 250203
Atti Parlamentari — 35 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78 -quater: « Delle sezioni del Consiglio di Stato in vestite dei giudizi d’appello sulle decisioni deH’autonoma sezione di Bolzano del tribu nale regionale di giustizia amministrativa di cui all’articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia

o alle province, la re gione o la provincia rispettivamente interes sata possono proporre ricorso alla Corte co stituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta pro vinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell’atto di impugnazione e del ri corso per conflitto di attribuzione deve es sere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della pro vincia di Trento, e al commissario del

Go verno in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ». Art. 51. L’articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

di Bolzano ». Art. 49. Il primo comma dell’articolo 82 dello Sta tuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ap provato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: « Ferme le disposizioni contenute negli ar ticolo 49 -bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzio nale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ». Art

. 50. L’articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvalo con legge co stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sosti tuito dal seguente: « Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deli berazione del rispettivo consiglio, per viola zione del presente Statuto. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla regione

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 24 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ». Art. 16. Dopo l’articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17 -ter: «È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunica zioni e trasporti, riguardanti linee che attra versano il territorio provinciale. È altresì obbligatorio il parere della pro vincia per le opere idrauliche della prima e seconda

categoria. Lo Stato e la provincia pre dispongono d’intesa un piano annuale di coor dinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell’am bito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d’intesa Ira i rappresentanti dello Sialo e della provincia in seno a un apposito comilalo ». Art. 17. Dopo l’articolo 17 dello Slaiuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge

o di altri provvedimenti di competenza della pro vincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ». Art. 15. Dopo l’articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvalo con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-öfs: « La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispet tive leggi - le sanzioni penali che

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
erano titolari. TITOLO VII ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO IN MATERIA ANAGRAFICA Art. 27. In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafica dal l’articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti

a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni ana grafiche ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni. Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d’iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventi vamente informato. Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della

giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi. Art. 28. I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispe zioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato. Art. 29. In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali

Alii Pa.Tlamenta.Ti — 12 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data. Essi possono, tuttavia, entro due anni dal l’entrata in vigore della presente legge, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi delParti- colo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti ' alla stessa classe del comune della cui segreteria

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