Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
al diritto comune, sarà chiamala a decidere rispetto agli atti ammini strativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concer nenti cittadini quivi residenti - ha una spe cifica e peculiare competenza rispetto: a) all’approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell’entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell’arti colo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi
in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale; b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano - e, allor ché si tratti di cittadini residenti in tale pro vincia, anche di atti di enti regionali - che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47); c) ai ricorsi contro il diniego di iscri zione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo). Si tratta, in sostanza, di oggetti
amministrativi del Ministero della difesa. La norma - pur nella sua peculiarità - ap pare conforme con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il princi pio di uguaglianza dell’articolo 3 della Co stituzione va inteso in senso sostanziale ed esige perciò trattamenti differenziati per si tuazioni obiettivamente diverse: e ciò si ve rifica, appunto, nella particolare situazione dell’Alto Adige, non avente riscontro, sotto vari profili, nel restante territorio nazionale. Con l’articolo
44 si realizza, perciò, una più larga partecipazione dei cittadini di lin gua tedesca all’attività pubblica locale e alle relative responsabilità. La traduzione in termini legislativi della « misura », relativa all’estensione al personale della magistratura della proporzionalità etnica e della garanzia di stabilità in sede dei magi strati, involgeva un delicato problema in re lazione al particolare status della magistra tura, specialmente riguardo al fondamentale principio della inamovibilità e al regime
dovranno essere seguite per tale attribuzione, prevedendo che essa venga ef fettuata gradualmente sino al raggiungimento delle singole quote e soltanto mediante nuove assunzioni, in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo verranno a determinarsi nei ruoli: resta, perciò, in ogni caso, impregiu dicato il principio di inamovibilità, sancito dall’articolo 107 della Carta costituzionale, che costituisce il cardine dell’indipendenza del giudice. Gli articoli da 45 a 48 delineano, negli aspetti