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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 52 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
l’autonomia alla Provincia di Bol zano, onde garantire «... lo sviluppo culturale, sociale, econo mico ... » alla popolazione del gruppo linguistico tedesco. É risaputo che rappresentanti della popolazione sudtirolese sono stati sentiti solamente « all'ultima ora » e che essi si sono di chiarati consenzienti all’emanazione dell'attuale Statuto, quando si erano dovuti convincere che ogni ulteriore insistenza per ottenere un’autonomia più consistente per il Sudtirolo era de stinata all'Infruttuosità. Come

della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano». Benché dall'anno 1958 non si sia più costituita una maggioran za anche nella Provincia dì Bolzano, questi bilanci furono sem pre approvati dal Ministero dell'Interno, senza tentare minima mente un accordo con la maggioranza della Provincia di Bol zano. La maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano veni va a mancare non solo per la continuata negazione di deleghe per l’esecuzione delle funzioni amministrative alle Province

della Provincia di Bolzano, la Regione non ha applicato, se non in misura modesta, il primo comma dell’arL 70 (che stabilisce l’obbligo del Consiglio regionale di assegnare annualmente una quota delle entrate tributarie della Regione, in proporzione del gettito ricavato nelle due Province, alle Province, allo scopo dì adeguare le loro finanze al rag giungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabi lite dalla legge); valga quale esempio pars pro toto il bilancio

l'ordinamento regionale come metodo di amministrazione più democratico e funzionale. Sarebbe infatti errato incrinare, sulla base di determinati interventi negativi che pure vi sono stati soprattutto nei primi anni di vita della nostra Regione, il giu dizio favorevole, che è giudizio di principio, sull'Istituto re gionale. Attribuire all’Istituto regionale in se stesso, magari in nome di un •• neonazionalismo economico » di carattere provin- cialistico, colpe per il mancato raggiungimento

di determinati obiettivi, oltre ad essere inesatto sarebbe anche antistorico, dal momento che proprio ora la Nazione intera si appresta, pur con forme diverse ma con simili intenti, a darsi un ordinamen to a carattere regionale. Pure, come dicevamo, i fatti negativi e le delusioni non sono mancati ma trovano la loro ragione anche in una serie di diffi coltà di diversa natura che hanno condizionato l’attività della Regione durante questi vent’anni di vita. Il fatto stesso di rap presentare, assieme alle altre

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 7 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
.e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporli, che interessino in modo particolare la Regione. Ari. 40. Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta re gionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell’emanazione di provvedimenti legislativi. Capo li. Organi della Provincia. ~ Art. 41. : Sono organi della Provincia: il .Consiglio • provincia-' le, la Giunla provinciale p il suo Presidente. ! Art. 42. | Ciascun Consiglio provinciale è composto dei

, le disposizioni degli articoli 21, 23, 23, 27 e 28. Nel primo biennio di attività del Consiglio provin ciale di llolz.ano il Presidente è dello tra i consiglieri ap partenenti al gruppo di lìngua tedesca cd il vicc-presi- denlc fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; nel secondo il presidente eletto Ira i consiglieri apparte nenti al gruppo di lingua italiana eri il vice-presidente trar quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione

preveduta nell'arl. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici die costituiscono la popo lazione della Provincia stessa. Art. 44. La Giunta provinciale è composta del Presidente clic la presiede, di assessori effellivi e supplenti delti in seno al Consiglio provinciale, nella prima sedula ed a scrutinio, segreto. J1 Consiglio provinciale stabilisce quale degli asses sori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento. La composizione della Giunta provinciale

di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentali nel Consiglio della provincia. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effetti vi nelle rispettive attri buzioni tenendo conto del gruppo linguistico al (piale ap partengono i sostituiti. ‘ Art. 45. Si applicano, al Presidente ed agli assessori provin ciali le disposizioni' fi »gli articoli 31, 32 c 33. Art. 46. IJ Presidente della Giunta provinciale ha la rappre sentanza della

Provincia. ' Adotta i provvedimeli li contingibili ed urgenti ih ma teria di sicurezza c di igiene pubblica neH'inleresse del le popolazioni di due o più Comuni. j Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto eia pubblicarsi nel Bollettino Ujjiciale della Regione. ' - Art. 47. 11 Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. Alla Giunta provinciale spetta

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 240 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
pronunce giuridiche, che esista una possibilità di divieto alla raccolta, a condizione peraltro che tale divieto sia chiaramente e visibilmente espresso. In formazioni sulla materia sono state rivolte a tutti gli enti proprietari di boschi, perché si regolino di conseguenza. Con una interpellanza dei consiglieri Pru- ner e Sembenotti dei PPTT, torna la di scussione sui problema della tutela delle minoranze ladine in provincia di Trento, a proposito delia quale si accusa la Giunta di non aver adottato

alcun provvedimento in tre anni. Risponde il presidente Grigolli: affermata la validità del tema proposto, lo inquadra nelle norme costituzionali e statutarie che vi si riferiscono, rilevando l'incertezza di talune norme che sembrano riferite solo ai ladini della provincia di Bolzano e non anche a quelli della provincia di Trento. Resta comunque accertato che per quel che riguarda toponomastica della cultura e delle tradizioni nessun dubbio può esistere al diritto di una particolare tu tela, che

aventi carattere di sufficiente rappre sentatività; il tema, peraltro, troverebbe sede più adatta se gii interroganti, nella loro veste di consiglieri provinciali, lo svol gessero davanti agli organi della provincia autonoma. Conclude rilevando come l’insi stenza e le modalità con le quali il tema è trattato, palesemente finalizzata a scopi che non sono culturaii né di autentica di fesa dei ladini di Fassa, rischiano di far perdere di vista ì traguardi di primo rilievo che sono, al momento attuale

rientra però nei compiti delle Province autonome che hanno, in materia, competenza legislativa esclusiva. La Regione può intervenire - e lo ha fatto e continuerà a farlo - presso lo Stato per sollecitare particolari misure a salvaguar dia delle caratteristiche dei ladini, anche I con riferimento alle misure richieste e pro- : poste dalla commissione dei diciannove. i Pacifico l'intendimento della Regione - del tutto positivo - verso i ladini di Fassa, si attendono da essi concrete proposte da i enti

, quello di dirette espressioni della vaile di Fassa negli organi elettivi degli istituti autono mistici. il consigliere Pruner svolge un’altra inter rogazione al presidente Grigolli per sapere se le assegnazioni sulla legge per le aree depresse del centro nord, che afferma essere complessivamente di sei miliardi scarsi, devono ritenersi definitive, il che j comprometterebbe la realizzazione dei piani economici provinciali che su questa fonte di finanziamento hanno impostato vasti programmi di attività

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 19 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
tempo, ma come è stato vissuto dagli attori di quella memorabi le e solenne giornata. Un sabato, un giorno di Santa Lucia, con la solita fiera per le strade di Trento, un gruppetto di perso ne usciva dalla chiesa di S. Maria Maggiore, dove aveva ascoltato una messa celebrata da mons. Mer- ler, e s’avviava, per la stradetta di San Giovanni, in mezzo a rovine di case bombardate, verso i giardini e il palazzo della Provincia. C’era un tricolore al bal cone, accanto al malinconico vessillo della

Provincia, con le sue strisce violacee che ricordano il princi pato d’una volta. La sala delle sedute, con il bell’emiciclo che è un peccato che sia andato disperso, aveva un’aria lieta, con le sue vivide luci che ricordavano i momenti nei quali era stata sala delle feste di quel nobile albergo della « Belle époque ». Sovrintendeva all'andamento della cerimonia quell'ot timo e preparatissimo funzionario che era il dott. Fer retti, segretario generale della Provincia (giacché non sarà il caso

di dimenticare che la Regione fu ospite e pigionale della Provincia fino a qualche anno fa); le norme di attuazione per la giornata si limita vano a poche righe della Presidenza del Consiglio, ciclostilate sopra quella ruvida carta a buon mercato che è in uso presso il Poligrafico dello Stato. L’ufficio provvisorio venne costituito dal più anziano d’età fra i consiglieri eletti: era il buon dottor Negri, che cam minava già un po’ curvo, aveva una voce flebile e sommessa; sotto i lampadari spiccava il vago

: « Mit dem heutigen Tag... ». Voce che poi si avrà modo di ascoltare spesso in Consiglio. Né si potrebbe dimenticare, sempre parlando del gruppo linguistico tedesco - ed è, purtroppo, fra quelli che oramai sono scomparsi, anzi prematura mente scomparsi - quel temperamento positivo e se reno di buon amministratore che era il dott. Karl Erckert, presente nel primo Consiglio regionale e no minato, poi, nell’ambito della Provincia di Bolzano, presidente della Giunta, incarico che mantenne, con grandi qualità

da autodidatta e da idealista vecchio stile. Certamente, Defant fu uno degli autonomisti più seriamente convinti e più vigi lanti sopra ogni passo della nuova istituzione. Per i comunisti, la provincia di Bolzano aveva man dato Bettini-Schettini, che portava una chioma argen tata sempre in movimento, una figure alla Jaurès; al l'estrema destra, Cristoforetti sviluppava la sua verve,

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 44 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
pronunciatasi in prima istanza, nel rispetto del sistema previ sto dalla citata legge n. 161. La composizione delle sezioni tiene conto delle necessità di adeguamento derivanti dal decentramento del servizio ed anche della destinazione dei films in oggetto alla popola zione di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Titolo II. - (Ripartizione tra Stalo e pro vincia del materiale dell’Archivio di Stato di Bolzano) - misura 108. Si provvede alla ripartizione tra Stato e provincia di Bolzano del materiale

l’istituto della delega, i presi denti delle Giunte provinciali dovranno atte nersi alle direttive generali del Governo. Titolo V. - (Iniziative industriali a parte cipazione statale o a capitale estero) - mi sura 112, seconda parte. La norma riguarda la seconda parte della misura. Date le particolarità della provincia di Bolzano si prevede una procedura di intesa Stato-provincia (che in base alla riforma del lo statuto ha competenza in materia di incre mento della produzione industriale) per le

— 3 — Atti Parlamentari N. 2933 Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI films in lingua tedesca da proiettare in pro vincia di Bolzano. A tale scopo sono istituite sezioni di revisione in primo ed in secondo grado a carattere locale che sostituiscono in quella provincia la commissione centrale. Le sezioni sono tre, al fine di assicurare che anche il giudizio di secondo grado possa essere espresso in sede locale da due sezioni riunite, diverse da quella

custodito nell’Archivio di Stato di Bolzano. Un appo sito allegato indica gli archivi e i documenti che passano all’istituendo Archivio della pro vincia e quelli che invece rimangono all’Ar chivio di Stalo. Ai fini della concreta ripartizione del ma teriale archivistico, si è osservalo il criterio di conservare alTArchivio di Stato i docu menti emanati da organi a carattere « sovra no », e perciò propriamente statali; inoltre, 'secondo una regola della scienza archivistica, si è ritenuto opportuno non

scorporare - per quanto possibile - i fondi archivistici inte ressati. Dopo aver disposto là ripartizione del ma teriale, il disegno di legge demanda alla pro vincia la custodia e manutenzione degli atti di particolare interesse storico-locale, rima nendo ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica e sulla consultabilità degli atti e sugli scarti. Il Presidente della Giunta provinciale - at tesa la struttura autonomistica della provin cia di Bolzano nella cui organizzazione andrà ad inserirsi

5
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 5 = Sonderstatut für die Region Trentino-Tiroler Etschland
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Pagina 10 di 37
Autore: Trentino-Tiroler Etschland / Regione Trentino-Alto Adige
Luogo: Trento
Descrizione fisica: S. 1 - 35
Lingua: Italienisch; Deutsch
Commenti: Aus: Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, 25 febbraio 1949, n. 1. - Text dt. und ital.
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: III 109.513
ID interno: 219739
previsti riàlTordinamento giudiziario. ’ provvede lo stesso Presidente. Nei Comuni dei ‘territorio della provincia di Bolzano. ; per la nomina a conciliatori, viceeoncilialorì. 00110011101-1 ; ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta-In piena j conoscenza delle lingue italiana c tedesca. i Art. SO. ’ | La vigilanza sugli uffici di conciliazione è curcilala j dalle Giunte provinciali. ' , i Ari. 81. ; Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono es- i sere istituiti, con legge provinciale

lo da quanto in maleria di spongono le norme con lenii te nel presente Stallilo e nelle leggi speziali della Repubblica. Art. 85. I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bol zano possono usare la loro lingua ned rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amminislrazione siluati nella Provincia o averli competenza regionale. Nelle adunanze degli organi collegiali della Region.', delie Provincie e degli enti locali può essere usala la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici, di cui ai comma

-TITOLO Vili 0 H (', AN ] C.] V 11 ] SI ) I Z.l ON A ] .1 TITOLO X {/su DEI.]..'. LI NT. VA TEDESCA F. 1)! 1- LADINO Ari. 78. j Nella Regione sono islilnilì organi di giustizia animi- j nislraliva di ]irimo 'rado secondo l'ordinamento elle ver- i rà siali! li lo con legge della Repubblica. Possono isli Inirsi | sezioni con scie diversa dal Oapoluogo della Regione. j ì Ari. 71). i Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispai-, sa dall'ufficio dei giudici concilialori e vice-conciliatori

provvede il Presidente della (limila regionale in virili di i delegazione del Prendente della Repubblica, osservale, le nlire. nonne in maieria, slabilile dall'ordinamento giudi- j ziario. I L'aulni izzazione alLercrcizio delle funzioni di canee!- ì liere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data \ alle persone, che hanno i requisiti preseviIli dnH'ordi- ‘ nanienlo giudiziario, dal Presidenle della Giunla regionale. Alia revoca e! alla sospensione temporanea dell’aulo- rizzazionc, nei casi

, uffici distinti di giu- ! dice conciliatore. TITOLO IX : Controllo della Corte costituzionale ; Art. 82. ! i La legge regionale o provinciale può essere impu- ; guata davanti la Corte costituzionale per violazione della ; Costituzione o ilei presunto Siatelo o del principio di j parità Ira i gruppi linguistici. L’impugnazione può essere esercilaia dal Governo. La legge regionale può, altresì, essere impugnatu da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge pro vinciale dal Consiglio regionale

6
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 7 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
scuola in lingua italiana e a quella ad ordinamento spe ciale delle località ladine della provincia. L’articolo 12 prevede, in particolare, l’isti tuzione in Alto Adige di un intendente sco lastico per la scuola di ciascun gruppo e il passaggio alla provincia del personale ammi nistrativo addetto alla scuola di lingua tede sca. L’intendente per la scuola in lingua ita liana, che rimarrà un funzionario dello Stalo, avrà anche (quale sovrintendente) compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca

nominate dallo Stato. L’articolo 12 provvede anche a potenziare l’insegnamento della seconda lingua, che di viene obbligatoria a partire dalla terza classe elementare e sarà impartita da docenti per i quali tale lingua è quella materna. Viene an che inserito nello Statuto il particolare ordi namento attualmente esistente per le scuole di ogni ordine e grado nelle località ladine della provincia di Bolzano. Il settore scolastico presenta senza dubbio una articolazione complessa, essendo fondato su una

in fluiscano sull’efficacia di atti di competenza del presidente stesso o di altri organi della provincia. L’articolo 15 costituisce una applicazione, in sede normativa, dell’insegnamento della Corte costituzionale sui rapporti Stato-regioni nella materia penale. La Corte ha costante- mente negalo alle regioni, senza una norma autorizzativa statale, la potestà sia di stabi lire sanzioni penali ad hoc , a garanzia dei precetti normativi contenuti in leggi regio nali, sia di fare riferimento a sanzioni pre

Atti Parlamentari — 5 — N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI solo sviluppo di un particolare quadro autonomistico ed organizzativo già individua bile nello Statuto. Scopo essenziale della nor ma è quello di riconoscere ai cittadini di lingua tedesca dell’Alto Adige, che poi rice vono l’insegnamento nella loro lingua, di avere anche un proprio assetto organizzativo nel settore scolastico e al contempo di garan tire una propria organizzazione alla

e su quella delle località ladine, per assicurare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e il regolare svolgimento dell’attività didattica ed amministrativa. Gli insegnanti di ogni ordine e grado, e quindi anche i direttori, gli ispettori didattici e i presidi, rimangono dipendenti dello Stato. Inoltre, ai fini della validità dei titoli di studio, per le modifiche dei programmi sarà obbligatorio il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; le commissioni per gli esami di Stato saranno

7
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 67 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
al gruppo di lingua tedesca ed il vice-presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana ; nel secondo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione preveduta nelPart. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingui stici che costituiscono la popolazione della provincia stessa. Art. 44. La Giunta provinciale è composta del

Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio se greto. Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impe- mento. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bol zano

sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti. Art. 45. Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31. 32 e 33. Art. 40. Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappreseli-, tanza della Provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in ma teria di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più Comuni. Il Presidente della Giunta

devolute alla. potestà regolamentare delle Provincie; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari d’in teresse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali per servizi pubblici ; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comu nali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e stigli altri enti o istituti locali ; 0) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto

provinciale determina la ri- partizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. ■ Art. 47. Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. Alla Giunta provinciale spetta : 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 49 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
— 8 — Atti Parlamentari Camera dei Deputali V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ]'amministrazione archivistica delio Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza. Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della pro vincia, del materiale in essi descritto. Art. 9. Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l’archivio storico della provincia di Bolzano

è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali inten dano depositarvi ovvero privaLi intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia. Art. 10. Per la nomina del personale addetto al l’archivio storico di Bolzano saranno ema nate dalla provincia le relative norme. Il direttore dell’archivio dovrà essere in pos sesso del diploma di archivistica, paleografìa e diplomatica conseguito presso le scuole de gli archivi di Stato o nelle università

e in istituti equiparati, ovvero di diploma con seguito all’estero, riconosciuto corrispondente. Art. 11. Per quanto attiene alla consultabìlità e agli scarti degli atti, la normativa della pro vincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repub blica 30 settembre 1963, n. 1409. Art. 12. Nei riguardi dell’archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell’ap plicazione delle norme stesse da parte della

provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I com petenti organi statali possono, previa comu nicazione, verificarne l’osservanza. Fermo restando il disposlo dell’ariicolo 9. per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati della provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 12 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
al diritto comune, sarà chiamala a decidere rispetto agli atti ammini strativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concer nenti cittadini quivi residenti - ha una spe cifica e peculiare competenza rispetto: a) all’approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell’entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell’arti colo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi

in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale; b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano - e, allor ché si tratti di cittadini residenti in tale pro vincia, anche di atti di enti regionali - che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47); c) ai ricorsi contro il diniego di iscri zione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo). Si tratta, in sostanza, di oggetti

amministrativi del Ministero della difesa. La norma - pur nella sua peculiarità - ap pare conforme con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il princi pio di uguaglianza dell’articolo 3 della Co stituzione va inteso in senso sostanziale ed esige perciò trattamenti differenziati per si tuazioni obiettivamente diverse: e ciò si ve rifica, appunto, nella particolare situazione dell’Alto Adige, non avente riscontro, sotto vari profili, nel restante territorio nazionale. Con l’articolo

44 si realizza, perciò, una più larga partecipazione dei cittadini di lin gua tedesca all’attività pubblica locale e alle relative responsabilità. La traduzione in termini legislativi della « misura », relativa all’estensione al personale della magistratura della proporzionalità etnica e della garanzia di stabilità in sede dei magi strati, involgeva un delicato problema in re lazione al particolare status della magistra tura, specialmente riguardo al fondamentale principio della inamovibilità e al regime

dovranno essere seguite per tale attribuzione, prevedendo che essa venga ef fettuata gradualmente sino al raggiungimento delle singole quote e soltanto mediante nuove assunzioni, in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo verranno a determinarsi nei ruoli: resta, perciò, in ogni caso, impregiu dicato il principio di inamovibilità, sancito dall’articolo 107 della Carta costituzionale, che costituisce il cardine dell’indipendenza del giudice. Gli articoli da 45 a 48 delineano, negli aspetti

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 54 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono pre viste le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei greppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Nel primo comma, secondo l’evidente spirito del citato arti colo, messo in relazione con altre esplicite disposizioni dello Statuto che riguardano il riconoscimento dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano (ad es.: art. 11, n. 3, relativo alla facoltà legislativa provinciale in materia

di toponomastica k fermo restando 1'obbligo della bilinguità nella provincia, di Bolzano »: art. 15, relativo all’ordinamento scolastico nella pro vincia di Bolzano; art. 85, primo comma, che concede ai citta dini di lingua tedesca di detta provincia di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministra zione situati nella Provincia o aventi competenza regionale: art. 86, relativo all’uso da parte delle amministrazioni pubbliche della toponomastica tedesca nei riguardi

di cittadini di lingua ledesca della provincia di Bolzano), si dispone che il contenuto dell’art. 54 dello Statuto si riferisce soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella provincia di Bolzano o in entrambe le Province. Il secondo comma, con norma semplicemente dichiarativa, precisa che il medesimo art. 54 si applica alla composizione degli organi « collegiali n degli enti stessi, in quanto possibile.

tecipiuo solo gli elettori della frazione che ha chiesto di essere eretta a conrane autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita da uno ad altro comune, qualora i Consigli dei comuni interessati abbiano manifestato « il loro avviso favore vole » alla variazione, con la maggioranza dei tre quarti dei consi glieri. Qui la C. I. ha modificato la formulazione della C. M. che suonava : « il loro avviso favorevole o contrario », ritenendo che appunto in caso di avviso contrario

espresso con la maggio ranza dei tre quarti si dovesse dedurre una opposizione delle frazioni o delle porzioni di territorio non oggetti diretti della variazione e quindi a maggior ragione dovessero essere consultati gli elettori di tutto il comune e non solo quelli (presumibilmente i soli favorevoli) delle frazioni o porzioni di territorio oggetti diretti della variazione. Nel terzo comma — anche in armonia coi principi sanciti in materia nella legge comunale e provinciale — si stabilisce che non

11
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 47 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
ed un pomeriggio di attesa, alle 20 in contro di Erich Amonn e Raffeiner con Innocenti. Annotazione di Raffeiner: « Innocenti ci comunicò di aver parlato con il presidente della Commissione, on.le Perassi, su tutte le richieste da noi formulate e che si era deciso di ac cettarle al 90%, tra cui - cosa per noi di grande importanza - il ritorno del l’intero Unterland ossia della Bassa Atesina, ivi compresi i comuni di Egna e di Salorno, alla provincia di Bolzano. Il problema finanziario verrà regolato in modo

delle nostre richieste venissero accol te. Porteremmo l'elenco delle nostre richieste nei prossimi giorni. La sera intense consultazioni tra di noi in al bergo fin dopo mezzanotte ». Dal 19 al 22 gennaio 1948 Erich Amonn e Raffeiner informano del loro colloquio con Innocenti il mi nistro Schwarzenberg (19) il quale era del parere che al punto dove si era arrivati la delegazione altoatesina dif ficilmente potrebbe sottrarsi alla richie sta della dichiarazione sollecitata per non mettere in forse

successivo (22) nuovo incontro con Schwarzenberg alla legazione d’Austria per informarlo dell’avvenuta consegna dell’elenco. A tarda sera altro incontro con Innocenti venuto in Albergo per parlare con Erich Amonn e Raffeiner. Scopo della visita: esame di vari argo menti, tra cui la composizione della Giunta Regionale e di quelle Provin ciali, nonché esame del futuro ordina mento elettorale e delle modalità di approvazione dei bilanci. 23 gennaio, venerdì Giornata cruciale. Dopo una mattinata

da escludere la possibilità di mettere in minoranza i sudtirolesi. Le materie per le quali la Regione, rispet tivamente la Provincia, dovranno esse re investite di competenza legislativa - a parziale accoglimento delle nostre ri chieste - vengono ampliate oppure spo state tra Regione e Provincia. Per quanto concerne la questione dell'au tonomia scolastica, la nostra richiesta di piena autonomia, veniva purtroppo respinta; tuttavia la Provincia verrà investita di competenza legislativa per le scuole

complementari ; verrà inoltre istituito un ufficio di vice-provveditore tedesco e previsto che nel consiglio scolastico provinciale nonché in quello di disciplina avessero diritto a sedere anche rappresentanti degli insegnatiti di lingua tedesca. Ci si veniva incontro anche in altre materie di minore im portanza. Tuttavia il nome di «Südti rol » come denominazione ufficiale ci veniva negato ». 24 gennaio, sabato « Esame della situazione durante la prima colazione in albergo. Il dottor Timi è contento del

12
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 7 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
istituti scolastici del gruppo al quale i giovani appartengono. All’alto della iscrizione presso la scuola per frequenza od esa mi il padre o dii ne fa le veci dichiara poi - iscritto quale sia la lingua materna dell'alunno. In mancanza o in caso di contestazione le decisione è presa da una commissione paritetica costituita nel comune, nominata e presieduta dal sindaco. Art. 20. Nelle sèuole di lingua ilaliana della provincia di Bolzano e ne gli istituti magistrali di Trento e di Rovereto è istituito

di lingua ledesca e per 'rinsegnamenlo nelle scuole elementari delle valli ladine, so no istituiti presso il provveditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iseriLti in detti ruoli son fatte le medesime condizioni di car riera di quelli del ruolo ordinario della provincia al/q<fale appar tengono i maestri delle scuole elementari di lingua iWInmai e i »mae stri di italiano 'nelle scuole elementari di lingua tedesca. 7 Art.19) E^NDAMBNTI

minata e presieduta dal Sindaco. Per le scuole superiori, medie o speciali, agli api nenti al gruppo etnico ladino, rimane libera la sci tra gli istituti scolastici del gruppo italiano e 1 SCO .' Art.20) EMENDAMENTI INTEGRATIVO E SOPPRESSIVI) 'Nelle scuole di lingua italiana della provincia dj zane e negli istituti magistrali di Trento e di Rov è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di li italiana di Bolzano e in quello di lingua tedesca d rano

di car: di quelli del ruolo ordinario della provincia al qui appartengono i maestri delle scuole elementari di 1: gua italiana ed i maestri di italiana nelle scuole « mentari di lingua tedesca. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali è detei to con decreto del ministro per la Pubblica Istruzic di cfl.ncerto col il Ministro per il Tesoro e sentito oarerfe della Giunta provinciale di Bolzano. In tali-variazioni e determinazioni è tenuto conto c articoli 3, 4 e 7 del Decreto legislativo del Capo

l'affinità linguistica dell’italiano c del ladino e dell’inleresse preva lente di quelle popolazioni di rendersi padroni della lingua dello Slato e della lingua ledesca parlata nelle valli viciniori. Le norme relative a tale regime sono emanate dal Ministero della pubblica istruzione sentito il Consiglio regionale. Ari. 1t). In corrispondenza con quanto disposto dal primo comma dei- fari. 15 delta legge, l’iscrizione, la frequenza e l'assolvimento de gli esami ha luogo sollanlo presso gli

13
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 45 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
Provveditore agli studi ad iscriversi anche alunni appartenenti al gruppo lin guistico italiano e ladino per i quali il padre o chi ne fa le veci ne abbia fatta motivata richiesta. La richie sta deve essere rinnovata ogni singolo anno scolastico. Art, 30. Art. 30. Nelle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresì istituito nell’istituto magistrale di lingua italiana di Bolzano

l’insegnamento del ladino. Dalla frequenza agli insegnamenti di cui sopra, nelle scuole elementari ed in quelle secondarie nelle quali non sia prescritto lo studio anche di un’altra lingua diversa da quella di insegnamento, è ammessa la dispensa a richiesta del padre o di chi ne fa le veci. Nelle scuole italiane della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento è istituito l’insegnamento della lingua tedesca. E’ altresìaistituito nell’istituto magistrale di lin gua italiana

nelle scuole ele mentari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il prov veditore agli studi di Bolzano due ruoli speciali di maestri (ruolo speciale A e ruolo speciale B). Ai mae stri iscritti in detti ruoli son fatte le medesime condi zioni di ..carriera di quelli del ruolo ordinario della provincia al quale appartengono i maestri delle scuole elementari di lingua italiana e i maestri di italiano nelle scuole elementari di lingua tedesca. Per

l’insegnamento nelle scuole elementari di lin gua tedesca e per l’insegnamento nelle scuole elemen tari funzionanti per il gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano, sono istituiti presso il Provve ditorato agli studi di Bolzano due ruoli speciali di mae stri (mnlo--specìale',/l—e..mole-speciale- B $. 1 (/Vi maestri iscritti in detti ruoli sono fatte le medesime condizioni di carriera di quelli del ruolo ordinario dellei.proyinciffl_ •aìter1pi3l1^ppartengong^Mfi-aeS'tri''delle-scuole elemen tari

14
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 14 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
riflettenti l’uso della lingua tedesca, (da ta luni ritenuto nientemeno che condizione indispensabile e presupposta per il funzionamento dello Statuto), che l’art. 85 non limita affatto l’uso di detta lingua agli uffici della provincia di Bolzano, avendo facoltà i cittadini ,di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia o aventi competenza regio nale. La stessa lingua può essere usata « nelle adunanze degli

organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali ». (V. artt. 70, 71, 72 D.P. 30 giugno 1951 n. 574). La facoltà per i cittadini di lingua tedesca di usare detta lingua anche al di fuori della provincia di Bolzano, nei rapporti con gli uffici aventi compe tenza regionale,' (ad es.: Corte di Appello, Tribunale per i minorenni, Com missariato del Governo, Provveditorato regionale per le opere pubbliche ecc.), evidentemente esclude che il problema della bilinguità fosse stato di tale

rilievo da imporre l’aggregazione di autorità dei comuni mistilingui alla provincia di Bolzano. Comunque quanto qui si intende far notare, è l’arbitrio compiu tosi con l’art. 3 dello Statuto, giacché, pur ammettendosi la possibilità di detta aggregazione, essa era dallo Statuto attuabile soltanto rispettando le condizioni poste dall’art. 133 della Costituzione, nei riguardi cioè di quei co muni che in tal senso si fossero espressi, non essendo lecita nè ammissibile alcuna presunzione di volontà

In forza di detto articolo, cui corrisponde hart. 13 p.p. St. T.-A.A. « spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamen te locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali». Ora allorquando, come nel caso particolare, anzi unico, dello Statuto Trentino-Alto Adige, alle Provincie di Trento e di Bolzano sono già attribuite, anche

legislativamente, dallo stesso Statuto le ma terie di interesse locale, delle quali talune assegnate alla competenza delle Regioni a statuto comune (artt. 5 e 6), appare chiaro come per Miele, La Regione, in Comm. Sist., II voi., Firenze 1950, p. 274); dette norme quindi, come ritenne la stessa Assemblea Costituente, hanno efficacia pur nei confronti delle Regioni a Statuto speciale. Peraltro la XI disp. att, della Costituzione, consente allo Stato, fino a cinque anni dell’entrata in vigore della Costituzione

15
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 53 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
di previsione 1968, dove su un totale di 16,234 milioni di en trate tributarie è prevista l’assegnazione alla Provincia di Bol zano di 420 milioni, corrispondenti al 2,5% delie entrate ». Il gettito delle imposte indirette nella Provincia di Bolzano attri buibili alla Regione in base all’art. 60 raggiunge almeno il 55% del gettito regionale. Per quanto concerne la spesa della Regione per impieghi sociali o produttivi nelle materie di propria competenza, risulta che nel 1966 la Regione

causati dall'ambiente montuoso e dal la bilinguità della popolazione. La «divisione amministrativa» tra le due Province, promessa ai rappresentanti dei sudtirolesi all'atto della creazione della Re gione Trentino - Alto Adige e che doveva trovare pratica attua zione specialmente coll'applicazione degli art. 14 e 73 dello Statuto d'autonomia risulta invece ridotta ad una amministrazione spesse volte assai complicata. Si pensi per esempio che nel campo dell'agricoltura e delle fo reste - settore

riservato quasi esclusivamente alla popolazione tedesca nella Provincia di Bolzano - « la semplificazione » ha portato sul medesimo territorio alla presenza di tre enti legislativi. Inoltre dobbiamo notare l’assurdità che le Province autonome di Bolzano e di Trento non hanno avuto delegate funzioni che risultano delegate in tutte le altre Province italiane in materia di caccia e pesca. Come premessa per una •> mentalità regiona le » è ovvia una minima conoscenza dei relativi problemi. La Corte

Costituzionale ha dichiarato incostituzionale « la clausola della residenza triennale agli effetti elettorali... ». Nel campo delle deleghe si deve precisare conclusivamente che l'art. 14 è stato praticamente ignorato dallo Stato e che la Re gione ha delegato l'esecuzione di numerose leggi che concer nono le erogazioni di contributi con durata limitata nel tempo, mentre risultano delegate le funzioni per pochissime competen ze di carattere continuativo: espropriazione per pubbliche uti lità, vigilanza sugli

enti locali turistici, apertura rifugi, camping. Per necessità di spazio bisogna ridurre le considerazioni a que ste constatazioni. L'attuale Statuto d'Autonomia affida alla maggioranza di lingua italiana i bisogni speciali della popolazione tedesca. Tale Sta tuto non ha tenuto sufficientemente conto delle necessità cultu rali, sociali ed economiche del gruppo etnico tedesco. I mezzi finanziari concessi alla Regione per l'attuazione delle sue com petenze risultano inadeguati alle entrate

16
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 11 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Atti Parlamentari - 9 - N. 2216 Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI e culturali e per quanto attiene la emanazione delle leggi provinciali, che non devono ledere i diritti dei cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici o le caratteristiche etniche e culturali di questi. L’articolo 41 del disegno di legge prevede, ora, anche per l’approva zione dei bilanci finanziari della regione e della provincia di Bolzano strumenti di ga ranzia per i gruppi

linguistici minoritari. La norma infatti dispone che per l’approvazione dei singoli capitoli dei bilanci della regione e della provincia di Bolzano può essere ri chiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali e rispettivamente provinciali appartenenti ai singoli gruppi lin guistici. In caso di disaccordo, la questione è rimessa a una commissione consiliare com posta pariteticamente e, perdurando il disac cordo, la decisione sui capitoli in discussione sarà presa dall’organo locale

ca, indubbiamente, la norma appare più ri spettosa della speciale autonomia di cui frui sce la regione Trentino-Alto Adige. Gli articoli 42 e 43 comprendono disposi zioni che si rendono necessarie per l’istituzio ne del commissario del Governo anche per la provincia di Bolzano. Si è già fatto cenno ai motivi che consigliano tale innovazione e che concernono, essenzialmente, le più ampie di mensioni autonomistiche delle province di Trento e di Bolzano, le quali ben possono essere considerate - a parte il nome

di giustizia am ministrativa,- con lodo arbitrale. Tale procedimento particolare - che può apparire macchinoso e che è indubbiamente atipico - poggia, a differenza delle altre cen- nate disposizioni che hanno carattere garan tistico, sul fondamento politico di consentire ai diversi gruppi linguistici un equo po tere di intervento nei confronti degli stanzia menti disposti in bilancio, in modo che la formazione del bilancio stesso, e perciò la politica della spesa inerente allo sviluppo lo cale, sia attuata

con la collaborazione di tutti i gruppi minoritari stessi, realizzan dosi così un concorso di iniziative e di intenti nel comune interesse. La norma a tal fine as sicura, in caso di mancata soluzione nell’am bito consiliare, una decisione equitativa. L’esigenza di una rapida decisione intor no ai capitoli contestati, per evitare che re gione e provincia rimangano prive del fonda- mentale atto di gestione, giustifica i brevi ter mini previsti nella norma per le fasi proce durali. Si rende esplicito

17
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1949/1950
Schema delle norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : [bozze di stampa riservate]
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Pagina 46 di 135
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Descrizione fisica: [28], 40, 63 Bl.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: T. 1 - 3
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomiestatut ; s.Ausführungsgesetz ; s.Gesetzentwurf ; f.Quelle
Segnatura: III 104.504
ID interno: 168827
istituite e per essi è obbliga torio il requisito di cui al 1“ comma delhart. 15 della legge. E’ consentito il trasferimento dal ruolo ordinario della Provincia o dì altra provincia al detto ruolo spe ciale, o viceversa, ai maestri aventi i necessari requi siti secondo le norme che saranno determinate.con decreto ministeriale. Art. 33. Nel ruolo speciale B sono iscritti, in seguito a con corso, i maestri delle scuole elementari istituite per gli alunni del gruppo linguistico ladino della provincia

, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Ai maestri delle scuole di lingua tedesca è riser vato un numero di posti corrispondenti al numero de gli insegnanti assegnati alle scuole di lingua tedesca istituite e per essi è obbligatorio il requisito di cui al primo comma dell'art. 15 della legge. E’ consentito il trasferimento nel ruolo ordinario della provincia o di altra provincia dal detto ruolo speciale o viceversa

13 dei due ruoli speciali è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Mi nistro per il tesoro, sentito il parere della Giunta pro vinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e determinazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Il numero dei maestri dei due ruoli speciali

è de terminalo con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, sen tito il parere della Giunta provinciale di Bolzano. Nello stesso decreto sono indicate le variazioni numeriche apportate in conseguenza al ruolo ordinario. In tali variazioni e determinazioni è tenuto conto degli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555. Art, 32. Nel ruolo speciale A sono iscritti, in seguito a con corso, i maestri adibiti

, ai maestri aventi i necessari re quisiti secondo le norme che saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere della Giunta pro vinciale di Bolzano A~ ------ Art. 33. Nel ruolo speciale B sono iscritti, in seguito a con corso, i maestri delle scuole elementari istituite per gli alunni del gruppo linguistico ladino della provin cia di Bolzano,. Ad essi è affidato, oltre all’insegna mento del ladino, quello dell’italiano e del tedesco.

18
Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/237750/237750_206_object_5275102.png
Pagina 206 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
dell’Assesso rato regionale per gli enti locali. Si è incominciato con le elezioni re gionali del 1952 (il primo consiglio era stato eletto in base alle norme transitorie dello Statuto) e con quelle svoltesi nei comuni della provincia di Bolzano nel secondo quadriennio di vita della Regione. Dal 1965 in avanti anche le amministrative svol tesi in provincia di Trento hanno avuto luogo in base ad una legge regionale e con la regia della Regione. Siamo, quindi, il prossimo 17 no vembre, alla quinta

quattro milioni di schede Una delle attività delle quali il grande pubblico è meno a cono scenza, è quella che riguarda i ser vizi elettorali della Regione. Si tratta tuttavia di un settore che è d’importanza fondamentale: poiché proprio attraverso le consultazioni elettorali ai vari livelli si esercita quella sovranità popolare che è alla base della democrazia. Fatta eccezione per le elezioni poli tiche riguardanti la Camera ed il Senato, tutte le altre vengono orga nizzate e svolte a cura

consultazione per il rinnovo del Consiglio regionale organizzata dalla Regione; mentre in questo frattempo, nei 340 comuni della Regione (il loro numero è an dato variando: in aumento fino alla scorsa legislatura, in ragione della ricostituzione di comuni già auto nomi prima del fascismo, in dimi nuzione in questi ultimi tempi corrispondendo all’orientamento cal deggiato anche dalla Giunta regio nale verso la costituzione di unità territoriali più consistenti economi camente e demograficamente) si sono

avuti in media quattro rinnovi dei consigli comunali in provincia di Bolzano e tre in provincia di Trento. Sarebbe lavoro improbo quello di ricostruire, attraverso la consulta zione degli archivi, la fisionomia di ciascuna delle tornate elettorali, te nendo anche presente che le scadenze per le comunali sono diverse nel l’arco del quadriennio; ridotte a tre grandi appuntamenti soltanto da una recente legge regionale di proroga di un folto gruppo di consigli comunali, ad evitare coincidenze con

le ele zioni politiche e con quelle regionali. È tuttavia abbastanza agevole tener conto del fatto che, finora, le ele zioni regionali già svolte hanno in teressato la prima volta 434.348 elettori iscritti in 835 sezioni eletto rali e l’ultima, nel 1964, 518.068 elettori in 1178 sezioni elettorali, per avere una sufficiente idea della dinamica di un fenomeno che im pone costanti aggiornamenti ed una flessibilità di adattamento aderente alle necessità dell’evoluzione conti nua. Complessivamente si può

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 46 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
) non ci sarebbe nulla da fare. La sera di quella stessa giornata visita di Amonn e Raffeiner al consigliere di Stato Innocenti; il quale, illustrate le proposte dello Statuto, alla osservazio ne di Amonn «che si sarebbe trattato di un sacco vuoto », replica «che se fos se lui il presidente della Provincia di Bolzano, con una simile autonomia sa rebbe in grado di mettere nel sacco l'intero Governo ». Dal 10 al 16 gennaio 1948 Tutte queste giornate erano più o me no riempite di incontri dei delegati

portante sarebbe quanto che noi avrem mo detto alla gente una volta tornati nel Sudtirolo. Se avessimo affermato che una autonomia, anche migliorata, sarebbe impossibile ed inaccettabile, avremmo procurato soltanto danno e nessun vantaggio alla nostra popola zione ». Amonn, che aveva nel contempo fatto visita al Ministro austriaco Schwarzen berg, apprende che l’ambasciatore ame ricano non aveva fatto alcun passo a favore del Sudtirolo e che nella que stione della struttura (unione col Tren tino

al toatesini, con il consigliere di Stato Innocenti, con il ministro austriaco Schwarzenberg, con i trentini Elsa Conci, Luigi Carbonari, Danilo Paris, Ing. Guido de Unterrichter ed altri, di conferenze che si protraevano fino a tarda sera e spesso alle ore piccole del giorno successivo. In particolare av venne: nella mattinata del 10 gennaio l’incontro della delegazione sudtirolese con la Commissione dei Diciotto, par lava per primo Erich Amonn, poi Raf feiner, von Guggenberg e Volgger. Raf feiner annota

: « Ritengo che le nostre parole siano state bene accolte e che, comunque, abbiamo lasciato buona im pressione. Il presidente on.le Perassi dichiarò che in Commissione si sarebbe studiato il modo di consentire alla no stra delegazione di partecipare ai lavo ri di preparazione del progetto di Sta tuto ». Nella stessa giornata incontro Raffeiner Innocenti. Raffeiner chiede la formazione di collegi elettorali se parati per Trento e Bolzano. Il consi gliere di Stato lamenta l’atteggiamento della stampa

di lingua tedesca a Bol zano e particolarmente del « Dolomi ten » : a questo atteggiamento ed a quello della Curia di Bressanone, non ché del ASAR di Trento, si deve se il progetto di autonomia non è riuscito migliore. Raffeiner replica che « è im possibile impedire ai cani di abbaiare, mentre intorno tutti gli altri cani stan no abbaiando ». Nel giorno successivo (11) visita di Amonn, di von Guggenberg e di Volgger a Padre Leiber, consigliere per sonale del Papa, per chiedere un inter vento del Santo

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Pagina 10 di 95
Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
Atti Parlamentari - 8 — Camera dei Deputati V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI In tal modo si provvede anzitutto alla co pertura integrale degli oneri derivanti alle province dal trasferimento di funzioni già della regione, valutati in 10 miliardi circa per ciascuna provincia. Per gli oneri, poi, derivanti alle province dall’attribuzione di nuove competenze trasfe rite dallo Stato e dall’ampliamento delle com petenze provinciali attuali, valutati entro il limite massimo

di altri 10 miliardi per cia scuna provincia, si provvede per una parte (all’incirca il 50 per cento della somma an- zidetta) con la devoluzione di percentuali in misura fissa di tributi erariali. Per la restan te parte si provvedere attraverso il meccani smo delle quote variabili, cioè con l’attribu zione annuale dei mezzi occorrenti a seguito di intesa tra Governo e organi provinciali, in relazione alle concrete esigenze di volta in volta accertate. A tal fine resta disponibile un plafond di gettito

che restano alla regione; ciò non è, invece, pos sibile per le nuove attribuzioni provinciali, che non sono calcolabili a priori, nei limiti di una esatta valutazione, specie in mancanza delle norme di attuazione che dovranno svol gere i nuovi precetti statutari. Giova anche avvertire che, qualora i tri buti erariali sui quali sono previste - per la regione e le province - le quote di en trate formassero oggetto della riforma gene rale prevista per i tributi stessi, il nuovo si stema potrà entrare

e dall’altra di trasferimento di fun zioni e di spese dallo Stato alle province me desime. Gli articoli 36 e 37 riconoscono rispettiva mente alle province la facoltà di sovrim porre ai tributi della regione (eventualmente istituiti ai sensi deH’articolo 65 dello Statuto, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato), nei limiti previsti dalla legge regionale, e quella di emettere prestiti interni. Infine, completa il quadro dell’assetto finanziario provinciale l’ultima disposizione contenuta

nell’articolo 38 del disegno di legge, che ha carattere soltanto formale, dato che stabilisce quanto è già pacifico, cioè che l’articolo 119, terzo comma, della Costituzio ne - che letteralmente si riferisce soltanto alle regioni - concerne anche le province di Trento e di Bolzano, atteso il loro speciale regime autonomistico, e ciò ai fini degli even tuali contributi speciali da concedere con legge dello Stato. In conclusione, con le aggiunte e modifi che apportate, il nuovo assetto finanziario delle

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