stessi è effettuato d'intesa con la provincia. La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza dì ciascun gruppo linguìstico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo». Art. 18 I commi secondo e quarto deli’articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con iegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: »1! numero
. L'elettore che abbia maturato il periodo di resi denza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del co mune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di resi denza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza». Art. 13 Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948
, n. 5, è aggiunto il seguente comma: «Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo sciogli mento dei consigli provinciali, I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale». Art. 20 L’articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ap provato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,. à sosti tuito dal seguente: «La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presi
a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto de! gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti». Art. 21 I! primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Tren tino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: «Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le di sposizioni degli articoli
21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28». Art. 22 Nel primo comma dell’articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola «provinciale» sono inserite le parole «di Trento». H terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi: «Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e sup plenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio se greto