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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 9 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
ad eccezione dell’emanazione di prov vedimenti legislativi. CAPO II. — Organi della Provincia. Art. 41, — Sono organi della Provincia: li Consiglio provinciale, la Giun ta provinciale e il suo Presidente, Art. 42). — Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Con siglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ecl elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente e i segretari. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale

di lingua italiana; nel secondo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenni al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidenté tra quelli àpparfenenti al gruppo di lingua tedesca. Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell’art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi lingustici che costituisco no la popolazione della provincia stessa.

' 'Art. 35. — ü Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni - ammini strative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Go verno. Art. 36. —- Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affariytra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione. Art. 37. — Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, Art. 38. — La Giunta regionale

è l’organo esecutivo della Regione Ad essa spettano : ~—i}-Ia deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvale dal Consiglio regionale; 2) l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; /'T 3) l’ammi nistrazione del patr imonio d ella Regione nonché il controllo sulla / gestionéT^STmezzo di aziende 'speciali. déT’séfvTzi pubblici regionali di natura ! industriale e commerciale; - ' , 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre

disposizioni; 5) l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Con sigilo, da sottoporsi per Ist ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta ‘successiva. Art. 39, — La Giunta regionale deve essere consultata ai Ani della istituzio ne e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti. 4 che interessano in modo particolare la Regione, Art. 40. — Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trat tazione degli affari di propria competenza

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 10 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Art, 44, — La| Giunta provinciale è composta del Presidente, che-la pre siede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto. 11 Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire d Presidente in caso di assenza o di impedimento. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. Gli assessori

supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al qua le appartengono i sostituti. Art. 45. — Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le di sposizioni degli articoli 31. 32 e 33. Art. 46. — Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza del la Provincia. Adotta? i provvedimenti contingibili ed ingenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni

regolamenti sulle materie che, secondo l’ordina mento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie; 3) l’attività amministrativa riguardante gli affari d’interesse provinciale; 4) l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il control lo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzio ni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli enti o istituti locali

; 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o dà altre leggi della Repubblica o della Regione; 7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva!. TITOLO li! Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali. Art. 49. — I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati

di due o più Comuni. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli af fari Fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bol lettino Ufficiale della Regione. Art, 47. — Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i' regolamenti deliberati dalla Giunta. Art. 48. — Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi appro vate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 4 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
restando l’obbligo dellsf bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; . . :

• 1 - > Art... 8. — La Regione può autorizzare l’apertura e il. trasferimento di spor telli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il para re del Ministro per il tesoro. ' L’autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di a- zicnde, che svolgono operazioni di credito anche in altre Regioni, è data dal Mi- 1 nistro per'il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale. Art. 9. — Per le concessioni di grande derivazione

a scopo idroelettrico e b- relative proroghe di termini, la Regione lia facoltà di presentare le proprie os servazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all’emanazione del parer,' definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso, al Tribunale superiore del le acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a parteci pare con voto consultivo alle riunioni del

Consiglio superiore dei lavori pub blici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Art. 10. — Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettico, ac-, cordate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il concessio nario ha l’obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella ricavata dalla -portata minima continua, anche se regolata

, -da conse gnarsi airofifìcina di produzione o sulla linea dì trasporto ad alta tensione colle gata con Lofficina stessa nel punto più conveniente alla Regione. Per le concessioni di grande derivazione a story idroelettico, già accordate ■all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle-da ' accordarsi, * conces sionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per Tartigianato locale e per l’agricoltura, una quantità di energia

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 8 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Con lo stesso decreto dì scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggibili al Con siglio regionale. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale e- sercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La Commissione in dice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimen ti di competenza della Giunta regionale

e quelli di carattere improrogabile Que sti ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regio nale, entro un mese dalla su4 convocazione. 11 nuovo Consiglio è convocalo dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni. In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni

di consiglieri regionali fino all’elezione preveduta nel comma prece dente. Art. 28. — Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal pre sente Statuto. * Art, 29. — Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa

particolare interesse, il Consiglio regionale può e- mettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviafi dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono tra smessi in copia al Commissario del Governo. Art. 30. — La Giunta regionale è composta; del Presidente della Giunta re' gionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo séno a scrutinio segreto

ed a maggioranza assoluta! La composizione della] Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglia della Regione. -Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispetti ve attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono j sostituti. Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Pre sidente in caso di sua assenza o di impedimento. Art. 31. — Il Presidente e i membri della

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Pagina 11 di 17
Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l’eii- trata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e so no vistate dal Commissario del Governo nella Regione. Art. nO. — Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e pro vinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, nei testi

italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della lo ro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge. In caso di dubbi l’interpretazione delle norme ha luogo sulla bas e del testo italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviata al Commissario del Governo.. Art. 51. ■— Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigorq. Art

. 52. — Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i rego lamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Re pubblica. Art. 53, — La legge regionale regola l’esercizio deH’iniziativas .popolare e «1 referendum per le leggi regionali e provinciali. TITOLO IV Enti locali. Art. 54. — Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza

proporzionale dei groppi linguistici nei ri guardi della costituzione degli organi degli enti stessi. Art. 55. — Spetta allo Stato la disciplina dell’organizzazione e del funziona mento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del ter ritorio della Regione. » Art. 56. — L’ordinamento del presonale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l’osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti d» una legge regionale!.

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1948
Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
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Autore: Democrazia Cristiana / Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale
Luogo: Trento
Editore: Scuola Tip. Artigianelli
Descrizione fisica: 15 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; s.Recht ; z.Geschichte 1948 ; f.Quelle
Segnatura: II 137.314
ID interno: 88920
Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio : il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclama zione dei risultati delle elezioni.' 1 Art. 22. — I membri del Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espres si nell’esercizio delle loro funzioni!. Art. 23. — I consiglieri regionali

, prima di essere ammessi all’esercizio del le laro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di eser citare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Re gione. Ari, 24. — Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice- presidente ed i segretari. ' Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio. Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti

. 26. — Il Presidente ed il vice-presidentè del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti, A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d’urgenza su richie sta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provve dano alla con vocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regio * naie è convocato dal Presidente della Giunta regionale

. Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine [»rescritto nel comma prece dente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo, Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell’ar ticolo seguente. Art, 27. — Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti con trari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto

analoghi atti o violazioni. Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Re pubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di

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