Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige : [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 1948].- (Pubblicazioni della Commissione Tecnica di Attuazione dell'Autonomia Regionale ; 2)
restando l’obbligo dellsf bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano; . . :
• 1 - > Art... 8. — La Regione può autorizzare l’apertura e il. trasferimento di spor telli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il para re del Ministro per il tesoro. ' L’autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di a- zicnde, che svolgono operazioni di credito anche in altre Regioni, è data dal Mi- 1 nistro per'il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale. Art. 9. — Per le concessioni di grande derivazione
a scopo idroelettrico e b- relative proroghe di termini, la Regione lia facoltà di presentare le proprie os servazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all’emanazione del parer,' definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso, al Tribunale superiore del le acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a parteci pare con voto consultivo alle riunioni del
Consiglio superiore dei lavori pub blici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Art. 10. — Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettico, ac-, cordate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il concessio nario ha l’obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella ricavata dalla -portata minima continua, anche se regolata
, -da conse gnarsi airofifìcina di produzione o sulla linea dì trasporto ad alta tensione colle gata con Lofficina stessa nel punto più conveniente alla Regione. Per le concessioni di grande derivazione a story idroelettico, già accordate ■all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle-da ' accordarsi, * conces sionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per Tartigianato locale e per l’agricoltura, una quantità di energia