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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 57 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
Art. A rt. Art. verificalisi in Alto Adige, stabilire con questo articolo che, salva la disposizione dell’art, 85, terzo comma dello Statuto, gli atti ufficiali degli organi e degli uffici pubblici nella Regione devono essere redatti in italiano. Aggiunto dalla C. I. al fine di chiarire, coordinando l’art, 84 dello Statuto (principio che nella Regione la lingua ufficiale è quella italiana) col successivo art. 35 (facoltà dell’uso della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della

Regione, delle Provincie e degli enti locali), che, qualora nelle dette adunanze venga fatto uso della indicata facoltà, è obbliga toria l’immediata traduzione del dibattito in lingua italiana se anche uno solo fra gli intervenuti appartenga al gruppo lingui stico italiano. 14. L’art. 85 dello Statuto stabilisce die gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del

richiedente (italiana o tedesca). Si è voluto qui chiarire, nel primo comma, analogamente a quanto fatto a suo luogo in materia scolastica e a quanto stabilito dal disegno di legge in materia di uso della lingua tedesca davanti alla Magistratura, che tale disposizione, costituendo un’eccezione al principio generale che unica lingua ufficiale è l’italiana, riguarda esclusivamente i cittadini italiani di lingua tedesca e quindi non anche le persone di tale lingua che non siano cit tadini. Ma il comma

in esame ha anche un’altra portata, ed è quella di affermare che la corrispondenza in tedesco può essere usata tra uffici e singoli cittadini, non tra ufficio ed ufficio, in omaggio sempre al ripetuto principio che unica lingua ufficiale in tutto lo Stato è quella italiana. Il secondo comma — che sostituisce il secondo periodo del l’unico comma proposto dalla C. M., dove si ripeteva identi camente il secondo periodo del terzo comma del citato art. 85 dello Statuto: « Ove sia avviata d’ufficio

la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario » — stabilisce che, quando non vi siano sufficienti elementi per stabilire la presunta lingua del destinatario, la corrispondenza viene redatta in ita liano e in tedesco. 85. Aggiunto dalla €. I. nell’intento di rimuovere gl’inconvenienti che possono derivare dalla difficoltà o dalla impossibilità, specie in materia giuridico-amministrativa, di trovare una esatta corri spondenza tra la terminologia italiana e quella tedesca. Al riguardo, e dopo

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 30 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
stato loro negato: in questo ultimo caso, rimanendo stranieri, potranno essere am messi alle scuole normali italiane, sempre in rispetto del prin cipio sopra illustrato della specialità ed esclusività del carattere e dei fini delle scuole di lingua tedesca istituite per i cittadini italiani di questa lingua. La C. M. aveva invece proposto un testo (art. 46 bis) con la dizione «ex optanti che non hanno riacquistato la cittadinanza italiana», la quale, mentre da un lato copriva la situazione di coloro

per I quali la definizione dello stato di cittadinanza è ancora in corso, dall’altro comprendeva anche il caso degli esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana e per questo aspetto tale norma,' di carattere permanente, era in contrasto col principio sopra ripetuto ,e dal quale la C. I. non ha creduto in alcun caso di poter decampare (salvo l’eccezione prevista nell’alt. 43, quarto comma). Art. 43. La rigida affermazione del principio istituzionale della specialità delle scuole di lingua

(primo comma) si è voluto assicurare l’insegnamento del tedesco nelle scuole di lingua ita liana della provincia di Bolzano e negli istituti magistrali della provincia di Trento, avuto qui riguardo all’opportunità di prepa rare anche in questa provincia maestri che possano piu valida mente impartire l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari »di lingua tedesca dell’Alto Adige. Il secondo comma ammette la libertà di scelta fra la lingua tedesca ed un’altra delle lingue straniere

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 29 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
comma prescrive appunto che gli alunni vengano iscritti in base ad attestazione del padre o di chi ne fa le veci che la loro lingua materna è effettivamente la tedesca, mentre il secondo còmma aggiunge che, in mancanza della dichiarazione del padre, provvede il Provveditore agli Studi, sentito il Vice provveditore per le scuole di lingua te desca. Qui cade acconcia l’osservazione che nessuna dichiara zione potrebbe essere richiesta per l’iscrizione nelle scuole di lingua italiana, sempre in ossequio

composizione dell’organo, la più ampia garanzia di serenità e di obiettività. Art. 42. In questo articolo si prende in particolare considerazione la posizione di coloro che si trovano in attesa della definizione del loro stato di cittadinanza, non essendosi ancora deciso l’acco glimento o meno della loro domanda di riacquisto della cittadi nanza italiana in base alla legge sulla revisione delle opzioni 2 febbraio 1948, n. 23. Per essi si stabilisce che il Ministro della

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Giurisprudenza, politica
Anno:
1951
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : relazione ; schema di decreto del Presidente della Repubblica
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Pagina 58 di 69
Autore: Italia / Consiglio dei Ministri / Ufficio per le Zone di Confine / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di Confine
Luogo: Roma
Editore: Istituto poligr. dello Stato
Descrizione fisica: 60 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948>
Segnatura: II 104.517
ID interno: 245358
Nell’articolo in esame si stabilisce che (primo comma) nel l’uso scritto della lingua tedesca da parte di organi ed uffici pub blici situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corri spondere a quella italiana; ehe (secondo comma) in mancanza di tale corrispondenza devono essere usati i termini italiani; che infine (terzo comma)gli accennati organi ed uffici sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare

le retti fiche che si rendano necessarie. Art. 86. Anche questo articolo è stato aggiunto dalla C. I. a chiarimento dell’art, 87 dello Statuto, secondo comma (et le Provincie e i Comuni devono... rispettare la toponomastica, la cultura e le tradizioni delle popolazioni ladine »); esso stabilisce che, nelle Valli Ladine, può essere usato nella toponomastica locale il ladino oltre che la lingua italiana, applicando anche qui il con cetto della bilingui là (in questo caso, italiano e, secondaria mente

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