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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 6 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
legislativa, spettano alla Giunta regionale ed alla Giunta pro potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il qua dro nel quale detta autonomia sarà applicata, sarà determinato consultando an che elementi locali, rappresentanti la popolazione 'di lingua tedesca. 3) Omissis. A proposito dell’unione dell’Alto Adige con il Trentino in una regione autonoma, scrive « l’Alto Adige » di Bolzano del 5 settembre 1954, (« L’Accor do Degasperi-Gruber, al lume di una spassionata analisi

speciale per il solo Alto Adige e che i diritti concreti del gruppo etnico tedesco derivano non dall’accordo suddetto, sibbene esclusivamente da una legge costituzionale italiana. Rileva che l’Italia ha adempiuto agli obblighi che le derivano dal trattato, con l’emanazione di apposite leggi, che non può revocare, a meno che l’Austria non denunci il trattato stesso. Soltanto nel caso in cui l’Italia abrogasse le leggi emanate in esecuzione del punto 1° o lo met tesse di fatto « fuori uso », soltanto

allora l’Austria e gli alto-atesini avrebbero il diritto di appellarsi all’accordo di Parigi, e richiedere, in virtù di esso, la « re stitutio in integrum » dello stato giuridico creato con l’attuazione dell’accordo anzidetto, del quale gli Alleati hanno nulPaltro che preso conoscenza (art. 10, II cpv.). E su questo punto conclude che l’Alto Adige non è affatto un protettorato austriaco, ma una provincia italiana, come qualsiasi altra, e che gli alto-atesini sono cittadini italiani come i loro

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 21 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
ferenziazione, che non esiste per il regime autonomo del Trentino- Alto Adige, deriverebbe, secondo la relazione della Commissione le gislativa della Camera, dal fatto che la delega « maggiore » deve pos sedere caratteri sostanziali e formali per attuare un permanente ed efficace decentramento, con la conseguenza del rafforzamento del pre stigio, delle funzioni e dell’autonomia della provincia. Ma questo raf forzamento, secondo noi — come già è stato detto — venne raggiunto con intensità

maggiore di quella perseguibile con la delega «istitu zionale», mediante l’istituzione delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dotate di competenze proprie e permanenti, non solo di natura amministrativa, ma anche legislativa; il che porta poi ad esclu dere resistenza di qualsiasi motivo per applicare analogicamente il cit. art. 39 alla delega delle funzioni amministrative della Regione Tren tino-Alto Adige alle provincie suddette, tanto più che la nota carat teristica della Regione

, costituita, secondo la relazione della Com missione parlamentare, dalla potestà normativa, non può valere per la Regione Trentino-Alto Adige, poiché ciò è esplicitamente escluso dal- l’art. 38 n. 2 dello Statuto e comunque se dovesse, per contro, valere, la Regione dovrebbe allora avere anche la competenza a legiferare in quelle materie, che sono state invece attribuite alla potestà esclusiva e concorrente delle Provincie. E ben a ragione la Commissione parlamentare rileva che secondo l’art. 118 della

Costituzione, la delega delle funzioni amministrative da parte della Regione, (ben inteso a statuto comune), avviene « nor malmente » e che deve esser « quanto più ampia e possibile » : essa però non sarà mai così ampia da eguagliare le potestà amministrative delle Provincie di Trento e di Bolzano, per effetto della competenza nelle materie loro attribuite, dagli artt. 11 e 12 dello Statuto. Invero si deve riconoscere che la complessa conformazione della Regione Trentino-Alto Adige, per la particolare

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Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 12 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
che sia stata riprodotta nello Statuto per il Trentino-Alto Adige con quella consueta sbrigatività, della quale lo Statuto stesso offre varie prove ( 20 ), omettendo di adeguarla alle particolari esigenze connesse del diritto; Balladore Pallieri, op. cit., p. 252, ove si pone netta la distinzione tra autarchia amministrativa ed autarchia costituzionale. V. anche: Zanqbini, op. cit., p. 137, per il quale i « regolamenti » dei comuni e delle provincie sono una principale manifestazione

« necessità di includere tutte le zone mistilingui nell’unico complesso provin ciale alto-atesino, per il quale sono poste dallo Statuto disposizioni speciali, in ordine all’uso della lingua tedesca »; (Caioli, L’autonomia del Trentino-Alto Adige, Bologna, 1952, p. 16); la « correttezza del provvedimento sarebbe co munque fuor di dubbio » dal momento che « il trasferimento è avvenuto in sede di sistemazione costituzionale dei confini delle due provincie»; in ogni caso « era condizione indispensabile

e presupposta per il funzionamento dello Statuto, ai fini dei rispettivi rapporti etnici », (Bertoldi, L’ordinamento costi tuzionale del Trentino-Alto Adige, Milano, 1954, p. 73), onde il contrasto, quand’anche sussista, non darebbe luogo ad illegittimità costituzionale, sopra tutto perchè «le Provincie di Trento e di Bolzano di provincia hanno soltanto il nome, essendo in effetti due nuovi organismi, con caratteristiche del tutto diverse dalle altre provincie, ed in luogo delle provincie suddette

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