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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1970/71
Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige : disegno di legge costituzionale presentato dal presidente del Consiglio dei Ministri (Rumor) di concerto con tutti i Ministri
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Autore: Italia / Camera dei Deputati / Camera dei Deputati
Luogo: Roma
Descrizione fisica: 39, 21, 32 S.
Lingua: Italienisch
Commenti: Enth.: 1. Seduta del 19 gennaio 1970. 2. Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine. Seduta del 16 dicembre 1970. 3. Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1971
Soggetto: g.Südtirol ; s.Politik ; s.Südtirol-Paket
Segnatura: III 8.529/1-3
ID interno: 250203
fondamentali, il sistema di giustizia amministrativa che sarà attuato in provincia di Bolzano. Le norme in questione vogliono, al contempo, assicurare l’osservanza dei prin cìpi fondamentali relativi alla funzione giu risdizionale e tenere debito conto delle pecu liarità di quella provincia. Rinviando, per l’organizzazione concreta, alle norme che dovranno regolare il tribunale regionale per il Trentino-Alto Adige, l’arti colo 45 prevede l’istituzione in Bolzano di una speciale sezione di tale tribunale

la composizione paritetica del collegio, si stabilisce che nella carica di presidente si succedono, per uguale periodo di tempo, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Tale particolare composizione - a parte che il precetto costitu zionale dell’indipendenza dei giudici, soggetti solo alla legge, concerne ovviamente tutti i magistrali, qualsiasi, sia il gruppo linguistico di appartenenza - si giustifica per il fatto che l’autonoma sezione di Bolzano - oltre ai ri corsi che, in base

al diritto comune, sarà chiamala a decidere rispetto agli atti ammini strativi adottati da amministrazioni ed enti pubblici siti in provincia di Bolzano, concer nenti cittadini quivi residenti - ha una spe cifica e peculiare competenza rispetto: a) all’approvazione, con lodo arbitrale, della formulazione e dell’entità dei capitoli di bilancio non approvati, ai sensi dell’arti colo 41, comma quinto, della presente legge: in tale caso, anzi, le decisioni della sezione sono inoppugnabili, consentendosi

in tal modo che la composizione degli interessi avvenga in sede locale; b) ai ricorsi concernenti gli atti degli enti pubblici della provincia di Bolzano - e, allor ché si tratti di cittadini residenti in tale pro vincia, anche di atti di enti regionali - che siano lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici (articolo 47); c) ai ricorsi contro il diniego di iscri zione alle scuole dei vari gruppi linguistici (v. articolo 12, comma terzo, del testo). Si tratta, in sostanza, di oggetti

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