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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 14 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
In forza di detto articolo, cui corrisponde hart. 13 p.p. St. T.-A.A. « spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamen te locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali». Ora allorquando, come nel caso particolare, anzi unico, dello Statuto Trentino-Alto Adige, alle Provincie di Trento e di Bolzano sono già attribuite, anche

riflettenti l’uso della lingua tedesca, (da ta luni ritenuto nientemeno che condizione indispensabile e presupposta per il funzionamento dello Statuto), che l’art. 85 non limita affatto l’uso di detta lingua agli uffici della provincia di Bolzano, avendo facoltà i cittadini ,di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia o aventi competenza regio nale. La stessa lingua può essere usata « nelle adunanze degli

organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali ». (V. artt. 70, 71, 72 D.P. 30 giugno 1951 n. 574). La facoltà per i cittadini di lingua tedesca di usare detta lingua anche al di fuori della provincia di Bolzano, nei rapporti con gli uffici aventi compe tenza regionale,' (ad es.: Corte di Appello, Tribunale per i minorenni, Com missariato del Governo, Provveditorato regionale per le opere pubbliche ecc.), evidentemente esclude che il problema della bilinguità fosse stato di tale

rilievo da imporre l’aggregazione di autorità dei comuni mistilingui alla provincia di Bolzano. Comunque quanto qui si intende far notare, è l’arbitrio compiu tosi con l’art. 3 dello Statuto, giacché, pur ammettendosi la possibilità di detta aggregazione, essa era dallo Statuto attuabile soltanto rispettando le condizioni poste dall’art. 133 della Costituzione, nei riguardi cioè di quei co muni che in tal senso si fossero espressi, non essendo lecita nè ammissibile alcuna presunzione di volontà

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1955
¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
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Pagina 10 di 39
Autore: Agostini, Mario / Mario Agostini
Luogo: Milano
Editore: Giuffrè
Descrizione fisica: 39 S.
Lingua: Italienisch
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Delegation ; s.Verwaltung ; g.Südtirol ; g.Trentino
Segnatura: II 206.334
ID interno: 323651
legislativo regionale e si dispose che la stessa doveva svolgersi in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle cit tà di Trento e di Bolzano (art. 21 S. T.-A.A.). Comunque, pur essendo la norma contenuta neH’art. 118 della Costituzione identica a quella espressa nellart. 14 dello Statuto spe ciale, tuttavia il terreno sul quale esse sono chiamate ad operare è diverso, tanto che se si consideri la particolare conformazione della Regione autonoma, composta di due Provincie, nel loro ambito pure

autonome, ben differenziata da quella prevista dalla Costituzione, an che e sopratutto per quanto attiene alla maggior vastità ed impor tanza delle funzioni amministrative attribuite alla Regione Trentino- Alto Adige, rispetto alle regioni ad autonomia normale ed alla diversa posizione delle provincie nell’ambito di tali regioni, in confronto di quelle autonome di Trento e di Bolzano, vien fatto di chiedersi se i legislatori dell’Assemblea Costituente abbiano inserito nell’art. 14 del lo Statuto

ed amministrativa autonoma di cui sono dotate quel le di Trento e di Bolzano. A ciascun ente autonomo è stato, invero, attribuito dallo Statuto Speciale una propria competenza per materia ( 16 ), sulla base di un ( 18 ) Talune delle quali materie, riconosciute dall’art. 117 della Costi tuzione, alla competenza della Regione con autonomia normale, sono state in vece affidate alla competenza delle provincie di Trento e di Bolzano: artt. 11 nn. 2, 4, 6, 10.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 27 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 194-8> n. 5 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l’Art.lló della Costituzione} PROMULGA la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948; TITOLO I COSTITUZIONE DELLA REGIONE 'TRENTINO-ALTO ADIGE' % DELLE PROVINCIE DI TRENTO E.DI BOLZANO CAPO I. Disposizioni generali, . Art. 1 . Il Trentino-Alto Adige, comprendente

il territorio delle provinole di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personali tà giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indi- visibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto. La Regione Trentino-Alto Adige ha per oapolùogo la Città di Trento. . Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Art

. 2 . Nella Regione é riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le ris pettive caratteristiche etniche e culturali. Art. 3 . La Regione comprende le provincia di Trento e di Bolzano. I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno,, Laüregno, San Pelice,. Cortaccìa, Egna, Montagna, Trodena, Magre, Salorno, Anterivo e la frazione di Slnablana del comune dì Rumo deila provincia di Trento sono aggregati alla

provincia dì Bolzano.

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1968
XX annuale dello Statuto speciale di autonomia : 16. 2. 1948 - 26. 2. 1968
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Pagina 158 di 241
Luogo: Trento
Editore: Pres. della Giunta, Ufficio Stampa
Descrizione fisica: getr. Zählung : Ill.
Lingua: Italienisch
Commenti: Aus: Aggiornamenti ; 1968, Suppl. 1-3. - Enth.: XX annuale dello Statuto speciale di autonomia. - 1966 - 1968: Risposta ad una alluvione. - Oggi più domani. Resoconto. Destinazione avvenire;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol ; s.Autonomie ; z.Geschichte 1948-1968
Segnatura: III 7.517
ID interno: 237750
le leggi della regione ritoriali e demografiche ed abbiano capacità finanziarie sufficienti ad inserirle nell'organiz zazione comprensoriale in condizioni da assol vere i compiti sempre più impegnativi ed ampi che alle stesse amministrazioni spettano. Legge regionale 23.7.1968, n. 14 - « Ulteriore autorizzazione di spesa per la costruzione del l’edificio sede del corpo permanente dei vi gili del fuoco di Bolzano». Approvata dalla Giunta regionale il 28.7.1967. Approvata dalla commissione

legislativa com petente il 21.9.1967. Approvata dal Consiglio regionale il 10.10.1967. Rinviata dal Governo il 15.11.1967. Riapprovala dalla commissione legislativa il 30.11.1967. Riapprovata dal Consiglio regionale il 7.12.1967. Impugnata dal Governo il 20.12.1967. Convalidata dalla Corte Costituzionale il 10.7.1968. La legge autorizza l'assunzione di un mutuo di 370 milioni per completare il finanziamento occorrente alla costruzione della nuova sede del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano

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