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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 32 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
e in ragione di uno ogni quindici mila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calco* lati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statìstica. Il territorio della Regione é ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l’esercizio del diritto elettoralè attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo in interrotto non superiore a tre anni. Art

. 20. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente . Statuto e dalle altre leggi dello Stato. Art. 21. Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività •si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città dì Trento e di Bolzano. Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio

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Libri
Categoria:
Giurisprudenza, politica
Anno:
1953
¬Das¬ Autonomiestatut für Südtirol und das Trentino : in Kraft getreten am 14. 3. 1948 ; [mit vergleichenden Anmerkungen].- (Unterlagensammlung ; 15)
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Pagina 43 di 53
Luogo: Innsbruck
Descrizione fisica: IV, 47 S.. - 2. Aufl.
Lingua: Deutsch; Italienisch
Commenti: Text dt. und ital.;
Soggetto: g.Trentino-Südtirol / Autonomiestatut <1948> ; f.Quelle
Segnatura: D III A-3.683/15 ; III 5.470 ; III A-3.683/15
ID interno: 170839
dispongono le norme contemite nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica. Art. 85. I'cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano possono usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica ammini strazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale. ' Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provinole e degli enti looali può.essere usata la lingua tedesca. Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente (1), usano nella

corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente* Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario. Art. 8 £. Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastioa tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione. Art. 87. B' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso é parlato

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