¬La¬ delega delle funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige alle Provincie di Trento e Bolzano : (Art. 14 Statuto Speciale)
legislativo regionale e si dispose che la stessa doveva svolgersi in sessioni biennali, tenute alternativamente nelle cit tà di Trento e di Bolzano (art. 21 S. T.-A.A.). Comunque, pur essendo la norma contenuta neH’art. 118 della Costituzione identica a quella espressa nellart. 14 dello Statuto spe ciale, tuttavia il terreno sul quale esse sono chiamate ad operare è diverso, tanto che se si consideri la particolare conformazione della Regione autonoma, composta di due Provincie, nel loro ambito pure
autonome, ben differenziata da quella prevista dalla Costituzione, an che e sopratutto per quanto attiene alla maggior vastità ed impor tanza delle funzioni amministrative attribuite alla Regione Trentino- Alto Adige, rispetto alle regioni ad autonomia normale ed alla diversa posizione delle provincie nell’ambito di tali regioni, in confronto di quelle autonome di Trento e di Bolzano, vien fatto di chiedersi se i legislatori dell’Assemblea Costituente abbiano inserito nell’art. 14 del lo Statuto
ed amministrativa autonoma di cui sono dotate quel le di Trento e di Bolzano. A ciascun ente autonomo è stato, invero, attribuito dallo Statuto Speciale una propria competenza per materia ( 16 ), sulla base di un ( 18 ) Talune delle quali materie, riconosciute dall’art. 117 della Costi tuzione, alla competenza della Regione con autonomia normale, sono state in vece affidate alla competenza delle provincie di Trento e di Bolzano: artt. 11 nn. 2, 4, 6, 10.