ra a), si applicano sulle bollette e sui documenti doganali quelle previste dal l'art. 13 della tariffa annessa all'allegrato A del decreto-legge 29 febbraio 1920, Nu mero 278. L'esenzione dal diritto di statistica di cui all'art. 2, lettera li) del E. decreto 22 novembre 1914, N. Ì2S9, riguarda la importazione temporanea degli attrezzi navali da riparare e degli altri oggetti d'uso delle navi ancorate nei porti e de stinati ad essere reimbarcati sulle navi stesse; nonché degli oggetti d'uso
casa lingo e rurale dei paesi situati all'estre ma frontiera, e l'importazione ed espor tazione temporanea del bestiame desti nato al pascolo, al lavoro, allo sverna mento e alle fiere e mercati, nonché der veicoli da strade ferrate adibiti a; tra sporti internazionali, delle vetture e car ri anche automobili, compresi i veloci pedi e le bestie da tiro, da soma o da cavalcatura, in quanto tali operazioni sieno ammesse dalle disposizioni vigenti nei territori ai quali è applicabile il pre sente