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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 14 von 17
Datum: 01.12.1934
Umfang: 17
Circolare n. 18109-11 del 27 novembre 1934-XIII OGGETTO: Pubbliche affissioni e pubblicità. Ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia. Con preghiera di tenerlo presente nell'applicazione del R. Decreto J4 giugno 1928 n. 1399 si trascrive copia del parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione - Prima - in adunanza 22 dicembre 1931 in merito al l'interpretazione di alcune disposizioni del decreto anzidetto. „Vista la relazione in data 8 dicembre 1931 (X), colla quale il Mini

ai mezzi di pub blicità contemplati nel titolo III. del R. D. 14 giugno 1928, n. 1399; 2) - se, nel caso di concessione del servizio in appalto, il diritto di privativa possa essere trasferito all'appaltatore ; 3) - se, in forza del diritto di privativa, possa il Comune, o (nel caso di risposta affermativa del precedente quesito) l'appaltatore vietare ai pri vati l'esercizio dei mezzi di pubblicità di cui al n. 1.), anche se i privati dichiarino di assoggettarsi ai diritti previsti dalla tariffa

; 4) - se e con quali modalità la tariffa per la pubblicità luminosa, sta bilita dall'art. 31 del R. D. 14 giugno 1928, n 1399, essere applicata alla pubblicità luminosa intermittente e variabile. Considerato che, sul primo quesito, la Sezione non può convenire nella soluzione affermativa prospettata dal Ministero. Infatti, l'art. 1 n. 17, del R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578, concede ai Comuni la facoltà di assumere il servizio della pubbbliche affissioni, e tale servizio non può comprendere quei mezzi

di pubblicità, quale la pubblicità luminosa, che non vengono eseguiti per mezzo di una affisione, ma bensì mediante appositi impianti stabili. Nè vale il dire che l'articolo citato proviene dalla legge 29 marzo 1903, n. 103, emanata in un tempo in cui la pubblicità luminosa non era conosciuta e non aveva raggiunto un'importanza pratica che ne rendesse opportuno il regolamento. Poiché, anzi, in tal modo, si conferma che non fu intento del legislatore di regolare la pubblicità luminosa, di guisa che l'art

. 1, n. 17, del citato R. D. 15 ottobre 1925 n. 2578, non potrebbe es sere applicato a tale sorta di pubblicità se non per mezzo di analogia, la

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 15 von 17
Datum: 01.12.1934
Umfang: 17
quale, trattandosi della concessione di un diritto di privativa, deve ritenersi vietata dall'art. 4 delle preleggi. A non diverse tonclusioni si deve perve nire attraverso l'esame del regolamento per i servizi comunali delle pub bliche affissioni e della pubblicità affine, approvato col R. D. 14 giugno 1928, n. 1399. Questo infatti, nell'art. 1 dichiara che „sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizioni di cartelli, stendardi, av visi (stampati, litografati

III., è regolata la pubblicità eseguita con altri mezzi, e cioè con mezzi diversi da quelli contemplati nell'art. 1. Ora, secondo il disposto di questo articolo, solo i mezzi di pubblicità in esso indicati costituiscono pubbliche affissioni e possono costituire l'oggetto di un servizio comunale. Deve pertanto ritenersi che gli altri mezzi di pubblicità, di cui al titolo III del regolamento, siano lasciati al libero esercizio dei privati, salvo il pa gamento delle tasse dovute. Ciò è confermato dal

fatto che nel titolo citato non sono contenute disposizioni di sorta per regolare l'eventuale esercizio, da parte dei Comuni, dei mezzi di pubblicità ivi indicati, come avviene nei precedenti due titoli, per il servizio delle pubbliche affissioni, in senso proprio. Infine, in molti articoli di questo titolo, è chiaramente espresso il concetto che le tasse in essi stabilite sono dovute, non già per una attività che sia svolta dal Comune, ma bensì per la concessione al privato della facoltà

luminoso, e senza alcun riguardo al numero e alla qualità delle scritte e dei disegni che vengano successiva mente eseguiti. Questa soluzione corrisponde alle disposizioni degli articoli 31 e 32 del regolamento, ove la tariffa, stabilita per i mezzi di pubblicità cui tali articoli si riferiscono, è proporzionata esclusivamente allo spazio occupalo ed al tempo della esposizione. E' vero che l'art. 6 dello stesso regolamento dispone che i committenti industriali e commercianti possano utilizzare

le singole affissioni o altre forme di pubblicità per la propaganda,

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 16 von 17
Datum: 01.12.1934
Umfang: 17
oltreché di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei pro dotti di altre ditte, che siano con quelli collegati, per ragioni di carattere tecnico industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte. Ma questa disposizione, per la sua collo cazione, sembra riferirsi ai soli servizi esercitati dai Comuni, non ai diversi mezzi di pubblicità contemplati nel titolo 111., e che. come si è detto, non possono costituire oggetto

di servizio comunale Inoltre, quell'articolo, nel* dichiarare che la medesima affissione può servire alla pubblicità di più pro dotti, collegati per ragioni di carattere tecnico o industiale o di convenienza commerciale non sembra voler esprimere una limitazione della facoltà di valersi alla medesima affisione per la propaganda di prodotti diversi, ma bensì voler consentire questa facoltà, preferendo il caso in cui normalmente vi può asssre interesse a farne uso. Infine, l'art. 6 che regola l'uso della

medesima affisione, per la propaganda a favore di ditte diverse non può applicarsi alla pubblicità luminosa con luce intermittente e variabile, per mezzo della quale una molteplicità di prodotti può ottenere una propaganda, non contemporanea, ma successiva, per ciascuno di essi. Nè, in contrario, si può trarre argomento dalla maggiore efficacia della pubblicità a luce intermittente, rispetto ad altre specie di pubblicità, poiché, in tal modo, si porrebbe in rilievo un elemento da cui l'attuale tariffa

prescinde completa mente. Infine, a sostegno della soluzione adottata, si può anche allegare la conseguenza a cui diversamente si perverrebbe, di imporre alla forma di pubblicità di cui si tratta degli oneri assolutamente proibitivi. Se, al con trario, la tariffa stabilita per altre forme di pubblicità luminosa sembra inadeguata all'efficacia ed al rendimento di quella, l'inconveniente non può essere eliminato attraverso l'interpretazione della legge e dovrebbe essere rimosso mediante apposite

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Alpenzeitung
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Seite 2 von 6
Datum: 01.12.1934
Umfang: 6
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