.siano contrarie al presente articolo. TITOLO VI. Disposti zi 0)1$. f/encraJi e penali. Art. SI. Oltre quanto è stabilito negli articoli fi, 83, S7, 96, incorrono nella perdita del la qualità di elettore e di eleggibile, co loro i; 'quali in forza delle leggi del Regno sono stati: 1. condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di ' cinque anni ; 2. condannati all'interdizione tempo ranea dai
pubiici uffici per tutto il tempo della ,sua, durata ; 3. condannti. per delitti contro la li bertà individuale previste dagli arti coli 145. 140, 147 del Codice penale del Regno d'Italia, per peculato, concus sione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a. delinquere pre vista dall'articolo 24S del detto Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per