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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 12 von 32
Datum: 31.01.1926
Umfang: 32
bre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 delia pre sente legge. Art. 16. —. Le norme degli articoli 6 e 10 del testo unico della legge sul lavo ro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e del relativo regolamento concer nenti il periodo di riposo per ! le puerpe re e i riposi per l'allattamento, sono ap plicabili anche alle donne impiegate in stabilimenti dello Stato e di altri Enti pubblici, in quanto ad esse non provve dono

, debbono ritirarlo e .collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla s-ua restituzione ai genitori, o al tutore, op pure al suo ricovero in idoneo istituto. Uguale provvedimento debbono adot tare i patroni, quando le nutrici, gli al levatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppon gano, senza giustilficati motivi, alle loro visite o a quelle degl'ispettori di cui al l'articolo 9 della presente 'legge, salvo la applica zione, a carico delle nutrici

e de gli allevatori, amministratori o 'direttori, delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzio ne o di maltrattamenti verso i fanciulli ■allevati o ricoverati e nei casi di violen ze o minacce verso i patroni o ispet tori, i quali vanno considerati a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali. Art. 20. — Il procuratore del Re deve trasmettere tal Comitato di patronato del luogo di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assisten za, copia delle

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