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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 12 von 32
Datum: 31.01.1926
Umfang: 32
disposizioni egualmente favorevoli di particolari leggi e regolamenti. Art. 17. — Quando le autorità dà pub blica sicurezza o le istituzioni di benefi cenza e assistenza o le associazi-oni par la protezione e l'assistenza dei minori .raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provvedu to 'a! provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di pa tronato incaricato dell'assistenza nel

un fanciullo minore di quat tordici anni, fuori della dimora dei ge nitori o del tutore, deve farne dichia razione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventual mente la morte o il ritiro del fanciullo. Al Comitato medesimo gli istituti pub blici e privati di «beneficenza e assisten za debbono comunicare l'elenco dei fan ciulli in essi ricoverati e di quelli affi dati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli

, minori di ^quindici anni compiuti, come attori o figuranti, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinema tografici, o in pubbliche rappresentazio ni date nelle sale di varietà, nei cinema tografi, nei (circoli equestri e in qualun que altro luogo pubblico o aperto al pub blico esclusi i teatri per rappresentazio ni di opere liriche o drammatiche e !e cinematografie aventi scopi educativi. Tale divieto è esteso agli adolescenti minori di anni' sedici compiuti, per gli esercizi

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