tuite nuove Commissioni, determinando ne la competenza territoriale e la sede. Art. 3. - Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Grazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, annuito del sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 'del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 agosto 192G. VITTORIO EMANUELE Giolitti - Raineri Visto
, il guardasigilli: Fera. 271 (Pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale •del 23 agosto 1020 N. 199). IL MINISTRO' BEGLI AFFARI ESTERI Visto il .Deci*. Luogotenenziale 23 lu glio 1916, jST. S95, che approva le norme per l'entrata e l'uscita, da-1 Regno • Visto il Decr. luogotenenziale 22 feb braio 1917, N. 433 Di .'concerto col Ministro dell'Interno, presidiente del 'Consiglio dei Ministri; . DECRETA: Art. 1. - Le disposizioni concernenti il rilascio dei passaporti ai regnicoli •-contenute negli articoli 1 e «ejmeuti
alla data del presente decreto, a misura che i passaporti stessi saran no presentati per il rilascio di un nuo vo visto. , ' ' i Art. 3. - Ai titolari d!ei nassaporti di •cui all 'articolo precedente.- -sono accor- ! aufgestellt umili. deren Wirkungskreis und' Sitz werden bestimmt Aver den. ;Art. 3. - GegeiiAvärtijres Dekret tritt mit dem Tage seiner Verlautbarung in der Gazzetta Ufficiale del Regno in ICraft. Wir befehlen, dass vorliea-endes De kret mit dem Staatssiegel versehen, der amtlichen