dall# istruzioni della propria arma od abbia no tenuto ßempre òttima condotta, ovvero si trovino- in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate negli articoli 3 e 4, ov vero abbiano un fratello consanguineo sot to le armi per avere assunto obblighi spe ciali (arruolamento volontario, riassolda mento, rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sot tufficiale. Art. 7. L'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o tem
di leva. Ordiniamo che il presente, decreto, muni to-del. sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno cfItalia, mandando a chiunque Spetti di osservarlo e di farlo oosservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923. VITTORIO EMANUELE Mussolini .- Diaz. Visto, il guardasigilli: Oviglio. , - 23 Regio decreto 11 gennaio 1923, N. 77. VITTORIO EMANUELE III . per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Viste le leggi 26 settembre 1920, N. 1322
le penalità per taluni reati pre visti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi. Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli cazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.. • VITTORIO EMANUELE * Mussolini