della norma contenuta nell’ultimo.com ma dell’articolo 20 del decreto . di amnistia, estenden dolo alle sopratasse, e quindi anche alla denuncia in fedele, ma, per agevolare sempre più ai cittadini l'a dempimento del dovere -tributario, proroga anche il termine dell’articolo 20 del Decreto di amnistia a 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto-Legge in esame, nella. „Gazzetta Ufficiale", ossia a tutto ITI màrzo venturo. Se i contribuenti obbediranno a tale prescrizione, andranno esenti, sia
sotto l'impero della vecchia legge, che della nuova. Ora per tali infrazioni verificatesi e sotto l’impero della vecchia Legge e sotto l’impero della nuova, vie ne concèsso .ugualmente il condono .dell’ammenda e della sopratassa, purché i contravventori presentino la dichiarazione dei loro redditi entro l’indicato ter mine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto- Legge 22 dicembre 1932, nella „Gazzetta Ufficiale" del Regno. - Inoltre il suddetto Decreto-Legge concede il con dono dalla
sopratassa comminata dall’articolo 3 del la Legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dall’artìcolo 15 del Testo Unico 17 settembre 1931, n. 1608, a coloro che abbiano presentalo una. denuncia infedele a con dizione che essi presentino una denuncia integrativa, con cui dichiarino il vero ed effettivo reddito, nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di esso-Decreto nella „Gazzetta Ufficiale“, del Regno. V Anche qui. il Decreto-Legge ha richiamato, sia la vecchia; .che : la. nuova legge sulle
der Zuschlagstaxe, wegen Unterlassung der Erklärung oder Vorlage unwahrer Erklärungen, zeigen wollte. Diese Verfügung beschränkt die Erweiterung der im Art. 20 des Amnestiedekretes enthaltenen Normen nicht, sondern dehnt sie auch noch aus die Uebertaxe und daher auch auf die unwahren Anzeigen aus und verlängert den im Art. 20 des Amnestiedekretes bestimmten Termin auf 60 Tage nach der Veröffentlichung des Gesetzdekretes in der Gazzetta Ufficiale, somit bis 11. .März 1933. ... Wenn der Steuerträger