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Raffeisen-Bote
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Seite 8 von 15
Datum: 15.03.1932
Umfang: 15
vi a] nostro ufficio che curerà poi di farvi-pervenire il certificato di sottoscrizione che rappresenterà la prova dei versamenti effettuati non solo, ma sarà an che un riconoscimento della partecipazione dei coo peratori ad una iniziativa degna della Cooperazione italiana. Il tasso ufficiale La „Gazzetta Ufficiale“ ilei 21 marzo pubblica un decreto del Ministero delle Finanze col quale il tasso ufficiale di sconlo e delle anticipazioni presso la Banca d’Italia sono ridotti, a decorrere dal

21 mai zo dal 7 al k per cento. Con là riduzione del tasso ufficiale, il Governo Na zionale ha adattato il prezzo dei denaro aìla situazio ne economica e finanziaria del Paese ed internazio nale. Quando il tracollo della lira sierlina nel settem bre scorso minacciò di compromettere la stabilità delle principali divise del mondo, compreso il dol laro, {’Italia si vide costretta ad adottare quelle- mi sure tendenti ad assicurare la stabilità della nostra Lira. Così it saggio , che il 19 maggio 1930

„ meriterebbe di essere rivisto. Una fusione fra le „ prescrizioni civili e quelle commerciali rappresenie- roitb, büß euch bas Zertifikat über die Zeichnung zu- liommt, das nicht allein den Beweis der erfolgten Ein zahlung, sondern auch die Anerkennung der Teilnahme der Genossenschafter an einer wertvollen Initiative der italienischen Genossenschaften darstellt. Der amtliche Zinssatz. Die Gazzetta Ufficiale vom 21. März 1932 veröffent licht ein Dekret des Finanzministeriums, laut welchem der amtliche

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Seite 1 von 12
Datum: 15.02.1934
Umfang: 12
delle Federazioni di Casse Rura- 1 li delle nuove provincie, avanzate per il tramite del- \l’On.le Associazione Nazionale fra Casse Rurali Agra- j rie ed Enti Ausiliari in Roma, ha apportalo notevoli ì variazioni alla legge originale del 6 giugno 1932, No. 656, pubblicata nella „Gazzetta Ufficiale“ del. 22 giu gno 1932. La „Gazzetta Ufficiale“ del 22 febbraio 1934-X11, No7~$i, pùbblica là legge 25 gennaio 1934-XII,- No. '186f che reca le attese modificazioni alla lègge accen nata. Con ciò il nuovo

ordinamento viene esteso in modo inequivocabile anche alle Casse Rurali delle nuove provincie, costituite in forma di consorzi eco nomici a garanzia illimitata, a mente della legge au striaca del 9 aprile 1873, No. 70. Va rilevato che la legge entra in vigore nel suo complessò trascó'fsi~~T5~giofni dalìa''data'3èlldpùb- ^ blicaz4one—nella~-;;Gazz'eita "Ufficiale“, cioè a partire ■daìlS marzo prossimo, eccezione fritta per le disposi zioni dcll'uliima comma dell’<trt. Ajìelì’art. 7 del capo ~primo e dei

des österreichischen Gesetzes vom 9. April 1873. R. G. Bl. Nr. 79, errichtet sind, ausgedehnt. Es wird bemerkt, dah das Gesetz in seiner Ge samtheit 15 Tage nach Veröffentlichung in der ..Gaz zetta Ufficiale" daher mit 8. März 1934. in Kraft tritt, ausgenommen die Bestimmungen des letzten Ab satzes des Artikels 4. des Artikels 7 des 1. Abschnit tes und des 2. und 3. Abschnittes. nach welchen die Raiffeisenkassen innerhalb 3 Jahren vom 1. Juli 1934 bezw. sich den neuen Vorschriften für die Casse Ru- rali

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Seite 5 von 16
Datum: 15.04.1934
Umfang: 16
, nonché alle cooperative edilizie, a contributo statale. Art. 20. — Il presente Decreto, che ha efficacia dal primo gennaio al 31 dicembre 193-1, sarà pubbli cato nella „Gazzetta Ufficiale" dei Remilo. Provvedete tantosto aH’abbonamento pel corrente anno alla „VITA COOPERATIVA“ Rivista mensile di studi ed informazioni cooperative. Abbonamento annuo Lire 12.— nonché a „IL LAVORO COOPERATIVO“ Periodico mensile cooperativo. Abbonamento annuo Lire 15.—. Pubblicati per cura dell’Ente Nazionale Fascista del

Ufficiale" del 19 dicembre 1933, No. 292, ha pubblicato il R. Decreto 5 dicembre 1933, No. 1669, recante modificazioni alle norme .sulla cambiale e sul vaglia cambiario, per metterle in re lazione alla Convenzione di Ginevra del 1930, resa esecutiva col R. Decreto-Legge 25 agosto 1932, No. 1130. Eccone il testo: Art. 1. — Alle disposizioni contenute .nel Codice di commercio, concernenti' la cambiale, sono sosti tuite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al .presente Decreto c firmate

, auf die Kreditgenossen schaften, wie auch auf die Baugenossenschaften mit staat lichen Beiträgen nicht anwendbar. Artikel 20. Das gegenwärtige Dekret, welches für die Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1934 Wirk samkeit hat, wird in der Gazzetta Ufficiale des.König reiches verlautbart. flenderung der Beltimmungen über den Wechlel und die Wedhieltraite. . Die Gazzetta Ufficiale vom 19. Dezember 1933, Nr. 292, veröffentlichte. das kgl. Dekret vom 5. Dezember 1933, Nr. 1669, welches Abänderungen der Bestimmungen

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Seite 4 von 12
Datum: 15.02.1933
Umfang: 12
della norma contenuta nell’ultimo.com ma dell’articolo 20 del decreto . di amnistia, estenden dolo alle sopratasse, e quindi anche alla denuncia in fedele, ma, per agevolare sempre più ai cittadini l'a dempimento del dovere -tributario, proroga anche il termine dell’articolo 20 del Decreto di amnistia a 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto-Legge in esame, nella. „Gazzetta Ufficiale", ossia a tutto ITI màrzo venturo. Se i contribuenti obbediranno a tale prescrizione, andranno esenti, sia

sotto l'impero della vecchia legge, che della nuova. Ora per tali infrazioni verificatesi e sotto l’impero della vecchia Legge e sotto l’impero della nuova, vie ne concèsso .ugualmente il condono .dell’ammenda e della sopratassa, purché i contravventori presentino la dichiarazione dei loro redditi entro l’indicato ter mine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto- Legge 22 dicembre 1932, nella „Gazzetta Ufficiale" del Regno. - Inoltre il suddetto Decreto-Legge concede il con dono dalla

sopratassa comminata dall’articolo 3 del la Legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dall’artìcolo 15 del Testo Unico 17 settembre 1931, n. 1608, a coloro che abbiano presentalo una. denuncia infedele a con dizione che essi presentino una denuncia integrativa, con cui dichiarino il vero ed effettivo reddito, nello stesso termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di esso-Decreto nella „Gazzetta Ufficiale“, del Regno. V Anche qui. il Decreto-Legge ha richiamato, sia la vecchia; .che : la. nuova legge sulle

der Zuschlagstaxe, wegen Unterlassung der Erklärung oder Vorlage unwahrer Erklärungen, zeigen wollte. Diese Verfügung beschränkt die Erweiterung der im Art. 20 des Amnestiedekretes enthaltenen Normen nicht, sondern dehnt sie auch noch aus die Uebertaxe und daher auch auf die unwahren Anzeigen aus und verlängert den im Art. 20 des Amnestiedekretes bestimmten Termin auf 60 Tage nach der Veröffentlichung des Gesetzdekretes in der Gazzetta Ufficiale, somit bis 11. .März 1933. ... Wenn der Steuerträger

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