Civile, è modi fl uito come «segue: « Chiunque contravvenga alle disposi zioni dell'art., precedente, sarà punito, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal vigente Codice penale di Fi nanza, con la multa da lire cento a due- * cento per ogni chilogrammo di tabacco, oltre la conlisca del genere in contrab bando. )> Art. 2. — Per le contravvenzioni non defin il e anteriormente alla pubblicazione del premute decreto, si applicano le di sposizioni dell'art, precedente, in quanto risultino róvi
4 FOGLIO ANNUNZI LEGALI N. S1734 1-4 Offffctto: Vendita abusiva di tabacchi. Il Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina Visto il lì. Decreto 21 luglio 101!). N. 1251 ; Vista l'Ordinanza 23 marzo 1010 del Coniando Sunremo dol K. Esercito: DECHETA: Art.. 1. — L'art. 2 dell'Ord, 23 ma reo 10.1!) del Comando Supremo del R. T'eser cito relativa alla vendi t-n, alla, custodia. e al trasporto dei tabacchi nel territorio compreso nella giurisdizione di questo Com m issa i*iato Generale
favorevoli. Trento. 25 maggio 1020. p. Il Commissario Generale Civile: Montani 1553 IL MINISTRO* per l'Industria, il Commercio e il Lavoro Visio il R. Decreto in data (> a orile 1020 N. 405; Visto il R. Decreto in data 22 aprile ] 920, N. 507. DECRETA : Art. 1. E' data facoltà ai giornali quotidiani, la cui tiratura media dei primi quattro mesi nel 1020 non abbia superato le 15 mila copie per numero, ed ai periodici po litici che escono non più di tre volte la settimana., di vendersi a centesimi
10 la copia. ■ Tale facoltà non è estesa ai supplemen ti di quei giornali che non sono conside rati nel presente decreto. Art. 2. 1 giornali che trovandosi nelle condi zioni di cui all'ari. 1 del presente decreto. X. 31734 1-4 Trento, am 25. Mai 1020. Betreff : Unberechtigter Tabak verkauf. Il Commissario Generale Civile per la Venezia Tridentina findet: Auf Grund des Kgl. Dekretes vom 21. Juli 1010, N. .1251, auf Grund der Verordnung vom 23. März 1010 des Armeeoberkommandos des Kgl. Heeres ZU VERFHEGEN
strafe von Lire 100 bis 200 für jedes Kilo Tabak belegt; ausserdem wird die Be schlagnahme des geschmuggelten Artikels verfügt. Art. 2. — Für die vor der Verlautba rung des vorliegenden Artikels nicht beendigten Uebertretungen werden die Bestimmungen des vorliegenden Artikels, insoweit diese günstiger lauten, angewen det.. ■■ ' ' # 'p. Il Commissario Generale Civile'. Montani 1553 DER MINISTER für Industrie. Handel und Arbeit findet: ; Auf Gnmd des Kgü. Dekretes com ß. April 1920, Nr. 405, auf Grund