.- (¬Der¬ fahrende Skolast ; 40 - 41. 1995 - 1996)
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Ort:
Bozen
Verlag:
Südtiroler Hochschüler/innen/schaft
Umfang:
Getr. Zählung
Sprache:
Deutsch
Anmerkungen:
Enth.: 1995, Nr. 1/2 - 3/4 ; 1996, Nr. 1/2 - 3/4<br />Universität in Südtirol : Vortragsreihe und Podiumsdiskussion = Università in Alto Adige. - 1995<br />Frauenhaus zwischen Autonomie und Anpassung : Tagung, Bozen 17. 9. 1994 = Casa delle donne tra autonomia e adattamento. - 1995<br />50: unvergessen = 50: dimenticare mai. - 1995
Schlagwort:
g.Südtirol ; s.Student ; f.Zeitschrift
Signatur:
III Z 342/40-41(1995-96)
Intern-ID:
319184
nire, sia chiedendo il trasferimento dei procedimenti, sia prendendo in riesame i giudizi nei casi previsti dall’art. 10 dello Statuto. A queste disposizioni seguono un insieme di norme relative all''organizzazione del Tribunale, alla composizione delle camere, ai requisiti e all’elezione dei giudici, al procuratore, alle indagini e alla redazione del l’atto d’accusa. Lo statuto individua il responsabile delle indagini e del l’accusa nella figura del procuratore. Il procuratore agisce in modo
indipendente come organo separato del Tribunale ed ha l’obbligo di assoluta indipendenza da qualsiasi Sta to o Governo. Egli viene nominato dal CdS su proposta del Segretario generale. Presta in carica quattro anni e può essere rieletto. Il procuratore avvia le indagini d’ufficio sulla base di informazioni ottenute da qualunque fonte, in particolare da governi, organi delle Nazioni Unite, orga nizzazioni intergovernative e non-govemative. Il procura tore può interrogare sospetti, vittime e testimoni per
, infatti, si trovano le norme concernenti le pene e l’esecu zione delle stesse. L’art. 24 sotto la rubrica “Le pene” stabilisce che la pena imposta dalla camera di primo gardo potrà essere solo di tipo detentivo; oltre ad essa, la camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari delle proprietà e dei proventi dei ricavati attra verso la condotta penale, inclusi quelli fatti propri con l’uso della vilenza (art. 24, comma 3). Nel pronunciare la sentenza la camera dovrà tener
conto dei fattori quali la gravità del fatto. Lo Statuto detta anche una disposizione circa l’esecuzione delle pene: la detenzione si svolgerà in uno Stato indicato dal Tribunale Intemazionale su una lista di Stati che abbia no segnalato la loro disponibilità ad accogliere il condanna to. La detenzione si svolgerà secondo le norme in materia dello Stato interessato, sotto la supervisione del Tribunale intemazionale (art. 27). Infine viene espressamente prevista una causa di estinzione della pena
, ovvero la possibilità di godere di una grazia o della commutazione della pena, in base alla legge dello Stato in cui la pena viene scontata, dopo che il Presidente del Tribunale abbia deciso in merito in senso favorevole, tenendo presente gli interessi della giu stizia e sulla base dei principi generali di diritto (art. 28). Queste disposizioni ci sembrano interessanti perché, pur non trattando ciascun crimine in particolare e pur non pre vedendo per ogni tipo di crimine internazionale una pena