dell'agricoltura e delle fore ste, avrà luogo dopo che su di esso avrà deliberato' l'assemblea e si sarà pronunziata la Federazione italiana dei Consorzi agrari. Art. 14 . . ■ ' II consiglio, di amministrazione, è convocato dal presidente con 'lettera raccomandala contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni pri ma della data fissata per l'adunanza, a tutti a componenti il consiglio, al'col lègio dei sindaci e al Ministero del l'agricoltura e delle foreste. In caso di urgenza, la convocazione può
essere fatta per telegramma ö fo nogramma entro un termine più breve. Alle adunanze assistono i sindaci. Sono valide le deliberazioni adotta te dal consiglio con la presenza della - metà più uno dei suoi membri e col. voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti pre vale quello del presi-dente: r verbali , delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere tra smessi, nel testo integrale, in duplice copia entro 15 giorni, alla Féderazione italiana dei Consorzi
agrari che ne tra smetterà .copia al Ministero dell'agri- . coltura e 'delle foreste col proprio pa rerete trascritti nell'apposito libro pre scritto dall'art. 27. Comitato amministrativo Art. 15' II comitato amministrativo è compo sto .del presidente, del vice-presidente, dei delegati della Federazione italiana Consorzi agrari e dell'Ente nazionale fascista deila cooperazione, e di un membro scelto dal consiglio tra i con siglieri rappresentanti gli altri parte cipanti.' Esso si riunisce ogni volta
, . surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali,. esonerando, in ogni caso, il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità; er sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare; d) sulle nomine, promozioni e li- ' cenziamento del personale, escluso quello la cui nomina è di competenza della Federazione italiana dei Consor zi agrari, e sulla determinazione dei relativi assegni e indennità; e) sulla indicazione, previa