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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 12 von 15
Datum: 03.03.1943
Umfang: 15
499 Fogli»' annui» lesali dtlla ; provincia di Bolaano N: 59;— 3-3-XXÌ Consorzi ;-agrari- e .^approvato • dal Mi nistero- dell'agri coltura e delle .foreste. Tale situazione contabile dovrà es sere inviata, in : duplice copia, entro il ~ mese - successivo- alla scadenza: deltri mestre . alla., ^federazione'. italiana dei Consorzi agrari : chene trasmetterà unacopiacon.de proprie eventuali osservazioni al -Ministero dell'agricol tura. e -delle foreste. ^ ' r - Art. 25 ' -- ■ ' 'Ili bilancio deve

e di vendita ; vincolata dei prodotti agricoli affidate ai Consorzio. Il modulo del bilancio e del rendi' conto economico sarà predisposto dal ia Federazione 'italiana dèi Consorzi agrari e-approvato dal Ministero del l'agricoltura edelle -foreste. . : . . Art. 26 : ' - . 'L'utile netto dell'eservizio, 'escluso quello relativo' alle gestioni degli am massi obbligatori, viene ripartito co me segue: . a) il'20% alla riserva; _ . b) una-remunerazione ai partecipan- - ti, da.determinarsi in proporzione

vengano per - caso' prescritti -dalla Fe derazione italiana dei Consorzi agrari o.dal Ministero dell'agricoltura ie :del-' le'foreste su proposta della Federazio ne medésima. - . ■ : - Per il bollo e la vidimazione dei 11- bri sopra elencati si seguiranno le nor me stabilite dalla legge per gli- ana loghi libri- delle società per azióni.: - . - : Art. 23 : Il servizio di cassa del?-Consòrzio è affidato ad uno o più istituiti- di cre dito di notoria solidità, proposti, dalla Federazione italiana dei

patrimonio e ritenga opportuno di prendere in esame l'eventuale messa in li quidaziò-- ne del Consorzio, inviterà il presiden te, sentita la Federazione italiana dei. Consorzi agrari; a convocare ' in as semblea straordinaria i partecipanti per interpellarli se intendono reinte grare in tutto o in parte il -patrimònio ' dell'ente. Se i -partecipanti , delibereranno ne- - gativamente o in. misura dal Ministe ro dell'agricoltura e -delle foreste -giu dicata inadeguata^ il Ministero -mede simo • promuoverà

mediante decreto reale da • emanarsi d'intesa-Col Mini stero delle finanze e con quello, delle corporazioni, lo scioglimento e. la li quidazione del Consorzio.. : I liquidatori /saranno' nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle fore ste; d'intesa col .Ministero -delle finan ze, con quello dèlie corporazioni e con la Federazióne ! italiana 'dei Consòrzi agrari; e la liquidazione.' avrà luogo

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Bolzano
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Seite 4 von 15
Datum: 03.03.1943
Umfang: 15
493 Foffho provi] N. 59 — 3-3-XXI duttori e facendo 'anche -credito agli acquirènti; 3) provvede, secondo-le. istruzioni ' della Federazione italiana dei- Consor zi agrari, alle operazioni di ammasso e quelle di utilizzazione collettiva dei prodotti agricoli, ed eventualmente alle operazioni ■ di esecuzione relative alla difesa delle piante coltivate' e dei prodotti agricoli contro cause nemiche; 4) dà a prestito o in affitto agli agri coltori della provincia, macchine ed attrezzi

o partecipare a società o enti già esistenti, i cui scopi possono in teressare-l'attività consortile. n : ' Qualóra la ' Federazione italiana dei Consorzi agrari, in 'seguito all'appro vazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, -ritenesse o^ortuno co stituire società o enti o partecipare a società ö enti già esistenti per il rag giungimento di scopi interessanti l'eco nomia - agricola dell 'interro territorio nazionale, ovvero di quello di una o più Provincie, il Consorzio sarà tenuto

, se: richiesto,-a dare la sua partecipa zione all'iniziativa. ' -.7. ArL 3 ' ' : Nell'esercizio della sua attività, com presa ; quella relativa ai .contratti di trasporto e di assicurazione, il Con sorzio deve fare capo -ai servizi della Federazione italiana dei Consorzi agra ri, della quale seguir ài e direttive or ganizzative, amministrative -e commer ciali. ^ ; ■ La Federazione ha 'la facoltà di fare eseguire ispezioni e verifiche, a mez zo di propri funzionari, sull'andamento generale del Consorzio e sul

'funzio namento di: tutti i suoi servizi ordi nari e speciali, nonché per - gli accer tamenti relativi alla sua posizione pa trimoniale, economica : e finanziaria. . . II Consorzio deve ..inviare' alla, Fe derazione italiana dei Consorzi agrari lo statuto, comunicandone le successi- ye modificazioridj: triplice Copia del bi lancio annuale e delle relazioni ' del Consiglio di amministrazione: e del col legio dei sindaci nei 30. giorni dalla approvaziofte del bilancio, insieme ad un elenco 'dettagliato

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Seite 7 von 15
Datum: 03.03.1943
Umfang: 15
dell'agricoltura e delle fore ste, avrà luogo dopo che su di esso avrà deliberato' l'assemblea e si sarà pronunziata la Federazione italiana dei Consorzi agrari. Art. 14 . . ■ ' II consiglio, di amministrazione, è convocato dal presidente con 'lettera raccomandala contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni pri ma della data fissata per l'adunanza, a tutti a componenti il consiglio, al'col lègio dei sindaci e al Ministero del l'agricoltura e delle foreste. In caso di urgenza, la convocazione può

essere fatta per telegramma ö fo nogramma entro un termine più breve. Alle adunanze assistono i sindaci. Sono valide le deliberazioni adotta te dal consiglio con la presenza della - metà più uno dei suoi membri e col. voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti pre vale quello del presi-dente: r verbali , delle riunioni del consiglio di amministrazione devono essere tra smessi, nel testo integrale, in duplice copia entro 15 giorni, alla Féderazione italiana dei Consorzi

agrari che ne tra smetterà .copia al Ministero dell'agri- . coltura e 'delle foreste col proprio pa rerete trascritti nell'apposito libro pre scritto dall'art. 27. Comitato amministrativo Art. 15' II comitato amministrativo è compo sto .del presidente, del vice-presidente, dei delegati della Federazione italiana Consorzi agrari e dell'Ente nazionale fascista deila cooperazione, e di un membro scelto dal consiglio tra i con siglieri rappresentanti gli altri parte cipanti.' Esso si riunisce ogni volta

, . surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali,. esonerando, in ogni caso, il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità; er sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare; d) sulle nomine, promozioni e li- ' cenziamento del personale, escluso quello la cui nomina è di competenza della Federazione italiana dei Consor zi agrari, e sulla determinazione dei relativi assegni e indennità; e) sulla indicazione, previa

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Seite 8 von 15
Datum: 03.03.1943
Umfang: 15
497 Foglio annunzi legali 'della ^provincia'-'di Bolzano N. 59 — 3-3-iXXI del l'acri col tura e delle foreste e alla Federazione italiana, dei Consorzi agra ri si applica la disposizione dell'ulti- ìrìo comma dell'art. 14.' • '-'y'- :J[y Art. 17 . • Le assemblee dei :. partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Quando-- siano legalmente, costituite, esse rappresentano d partecipanti, e de liberano validamente su tutte le mate rie loro attribuite dal presente statuto. ...' Art. 1S ■L'assemblea

ordinaria avrà luogo ogni-anno non. oltre il mése di aprii e. , Spetta ad essa: a) di deliberare sul bilancio e sul conto economico dell'esercizio prece dente da sottoporre all'approvazióne dei-Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della Federazio ne italiana dei- Consorzi agrari, che esprimerà su di essi al' Ministero pre detto il' proprio parere; . ' b), di nominare''i propri rappresen tati in seno al consiglio di ammini strazione a termine dell'art. 11; c) di formulare voti

e proposte con cernenti l'attività consortile; • -■ d) di : trattare tutti gli ail-tni oggetti di cui fosse investita dal ' consiglio di amministrazione o da almeno un de cimo dei partecipanti. ' '• La domanda dèi partecipanti dovrà essere fatta per iscritto e presentata al consiglio non più tardi del 15 feb bràio.' 'L'assemblea straordinaria è convoca ta per deliberare sulle modifiche allo statuto consortile, dà proporre al Mini stero deH'àgricolturà e delle foreste tramite la Federazione italiana dei

presidente o da un membro del consiglio inve stito della rappresentanza anche per semplice delega della presidenza. Le deliberazióni sono presè'a mag gioranza assoluta; nel caso di' parità di voti prevale il voto del; presidente. I verbali dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono; firmati ■ dal presi dente, dal segretario e dagli scrutai ori. Essi devono essere integralmente'tra scritti : su appositi libri ed inviati en tro 30 giorni dall'adunanza, in tripli ce copia, alla Federazione italiana dei

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Seite 9 von 15
Datum: 03.03.1943
Umfang: 15
dell'agricoltura e delle fore ste, avrà luogo dopo che su di esso avrà deliberato l'assemblea e si sarà pronunziata la Federazione italiana dei Consorzi agrari. Art. 14 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni pri ma della data fissata per l'adunanza, a tutti i componenti il consiglio, al col legio 'dei sindaci e al Ministero del l'agricoltura e delle foreste. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta

per telegramma o fo nogramma. entro un termine più breve. Alle adunanze assistono i sindaci. Sono valide le deliberazioni adotta- - te dal consiglio con la presenza della metà più lino dei suoi membri e col voto favorevole della maggioranza dei .presenti. In caso di-parità di voti pre vale quello del presidente. I verbali delie riunioni del consiglio di amministrazione devono essere tra smessi, nel testo integrale, in duplice copia entro 15 giorni, .alla Federazione italiana dei Consorzi

agrarische ne tra smetterà copia al Ministero dell'agri coltura e.delle foreste col-proprio pa rere, e trascritti nell'apposito libro pre scritto dall'art.. 27. . Comitato amministrativo Art. 15 II comitato amministrativo è compo sto del presidente, del vice-presidente, dei delegati della Federazione italiana Consorzi agrari e dell'Ente nazionale fascista deila cooperazione, e di un membro scelto dal consiglio tra i con siglieri rappresentanti gli altri parte cipanti. 'Esso si riunisce ogni volta che

e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a .. ipoteche legali^ esonerando, in ogni caso,.il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità; c) . sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare; d) sulle nomine, promozioni e -li cenziamento del personale, escluso quello la cui nomina è di competenza della Federazione italiana dei Consor zi agrari, e sulla determinazione dei relativi assegni e indennità; e) sulla indicazione, previa la rela tiva delega del

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Seite 10 von 15
Datum: 03.03.1943
Umfang: 15
497 Fogliò annunzi 4 legali 'della • provincia' 'di' ' Bolzano _ N. 59 — 3-3-XXI dell'agricoltura e- delle forèste e alla Federazione italiana dei Consorzi - agra ri si' applica la disposizione ..dell'ulti-, mo comma dell'art. 14. ' • ' ' : - Ari. 17 -. ' '. Le assemblee, dei. partecipanti-sono ordinarie e straordinarie. - v Quando- siano legalmente - costituite, esse rappresentano i 'partecipanti e de liberarlo validamente su tutte le mate rie loro attribuite dal presente statuto. • Art

. 1S L'assemblea ordinaria. avrà luogo ogni anno -non • oltre il mese di aprite. Spetta ad essa: - a) di:deliberare sul bilancio e sul conto economico dell'esercizio prece dente- .da sottoporre all'approvazione del : Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della Federazio ne italiana dei Consorzi agrari, che esprimerà su di essi al Ministero pre detto il '.pròprio parere; b) di nominare'i propri rappresen tati in seno al .' consiglio du ammini strazione a termine dell'arti 11; c) di formulare

la Federazione italiana dei Consorzi agrari,' e sugli affari ecce denti le attribuzioni del consiglio. Si farà iuogó .alla sua. convocazione anche su richiesta del .collegio dèi sin daci o d'i almeno .'un quinto dei par- . tecipanti, entro il mese dalla richiesta stessa. . , Art. 19 II presiderite convocherà^ le assem blee con avviso da. inserirsi almeno 15 ^'giorni prima dell'adunanza nel «Foglio annunzi legali» della provincia, e da affiggersi in modo visibile all'estèrno ; della sede centrale. In tale

ce copia, alla Federazione italiana dei 'Consorzi agrari - che ne trasmetterà due copie con il suo ; parere al 'Mini stero dell'agricoltura e delle foreste. ,. - Collegio dei sindaci ' ■■■■■■';} ■- ' Art. 21 II collègio dei sindaci è 'composto' di tre mèmbri, di cui uno; con '-funzioni ■ di presidente, in . rappresentanza deL Ministero delle finanze, -e'uno:inrap-

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