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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 12 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
n. 149 della detta Gazzetta Ufficiale ven nero poi determinale le aliquote di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di legname resinoso da opera proveniente dall'estero per il .-«'(•ondo semestre dell'anno terrestre I : »25. Per l'esecuzione dei delti decreti Mini steriali, f[iii di seguito riportati, saranno da osservarsi le seguenti istruzioni. NORME GENERALI 1. - EnlraUi in rit/ore tifile tutore di- s/itisizitm e. (Art. 1 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, ri. 44273

). Le nuove norme contenute nel decre ti! Ministeriale 18 giugno 11)25, n. 442715, circa l'applicazione e la riscossione della iassa di scambio sul legname resinoso da opera, entrano in vigore-il 1 luglio 1925. tanto per il legname resinoso da opera di produzione nazionale, quanto per quello importato dall'estero. § 2. - Cri!fri fondamentali del nuora sistema di riscossione ' della lassa di scambio sai letjname -resinaso da opera. (Art. 1 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273). (t Ì lista

le norme contenute nel citato decreto Ministeriale, a decorrere dal 1 luglio 1925. la tassa sugli 'scambi di le gname resinoso da opera e cioè di aber, larice e pino, si riscuote in modo virtua le mediante applicazione, una volta lau to. di un'aliquota media sul valore o prezzo di mercato del dello legname. Tale riscossione si effettua: a) per il letjname resinoso da opera di ■produzione nazionale: all'atto della pro duzione mediante il versamento al com- p-'teme Ufficio del demanio e delle tas

se ; b) per il legname resinoso da opera di. importazione: all'atto dell'importazione mediante versamento alla competente do ga na. § - Let/natne resinosa ti a ti peni - />- (fattine direrso (Itti resinoso. (Art. 2 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273) Lo speciale sistema di riscossione del la tassa di scambio stabilito dal decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, ri guarda esclusivamente il legnarne resi noso da opera e cioè il legname di abele, di larice e di pino comunemente drblo

fatture obbligatorie o a mezzo di bancogiro postale, quando trattisi di scambi nel Regno ed in modo virtuale mediante versamento alle doga ne sulla base della dichiarazione di valo re prescritta dall'art. 5 della vigente leg ge doganale, (piando trattisi di legname- proveniente dall'estero. Riscossione della lassa ili scambio sul {(■■(fintine resinosa da opera di produzione nazionale. § 4. - Riscossione all'allo della produ- zone - Alia inda media di lassa e prezzo inedia t/i mercato; (Art-, 3 del

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 18 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
doganale sulla quale la lassa slessa vie ne liquidata dalle dogane. Tali bollette pertanto, a norma dell'art. 0 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre ìD2-Ì, n. 3273. devono essere conservale dagli interessati per un pe riodo di cinque anni. Legname resinoso da. opera di produ zione nazionale. Giacenze al 30 (j'uy'' 1025. - Per quanto riguarda il legname resinoso da opera di produzione nazio nale la piova dell'effettuato pagamento della lassa di si ambio all'alto della pro duzione

finanza a chi hanno venduto tagli di boschi o legnami, resinoso da opera prodotto in economia. I produttori, cioè coloro che procedo no al 1 a srl i o di boschi o acquistano le gna me resinoso ottenuto da boschi ta gliati in economia dai relativi proprieta ri. devono essere in grado di dimostrare, a mezzo dei propri registri* contabili, il movimento degli acouisli e delle vendite del detto legname. offrendo la prova, per quanto ricuarda ffli acquisti, dell'effet tuato pagamento della tassa di scambio

. I commercianti in legname resinoso da opera devono d'altra parte essere in gerader di dimostrare a mozzo dei propri libri e registri conlabili, ad ogni richie sta della finanza, da chi hanno effettua to gli acquisii del legname resinoso d; opera da essi venduto o di cui essi sia no tuttora in possesso. § 17. - Scambi nel Rr</no. - Fatture note, conti e quietanze relatire. La tassa di scambio corrisposta sul Te gname resinoso da opera all'alto .dell; produzione, per quello prodotto nel Ile gno e all'atto dell

importazione, per quel lo proveniente dall'estero, è compren-si va della tassa che sarebbe piovuta ad o gni scambio del detto legname. Ciò stante, a decorrere dal 1 lugli» J025. gli scambi di legname resinoso d.' opera rozzo, in tronchi o coni iniqui' .^quadrato e segalo, compreso quello im bevuto di sostanze atte alla sua conser vazione (comunemente detto iniettalo- che avranno luogo nel Regno successi vamente alla produzione ed alla impor tazione saranno esenti da tassa di s,-;im- bio. Le l'allure, noie

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 13 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
valore o prez zo medio di mercato del legname vendu to, nel caso di vendite sopra contempla te alla lettera b). K Quando la tassa dovrà applicarsi sul prezzo^medio di mercato delle varie spe cie di legname resinoso da opera la tas sazione si farà in base al peso e gli Uf fici del demanio e delle tasse appliche ranno per ogni quintale le aliquote deter minate dal Ministro per le finanze a nor ma ed agli effetti dell'art. 7 del decreto stesso, col decreto 20 giugno 19.25, nu mero 45129 qui di seguito

riportato. Per le vendite risultanti da atto sog getto a tassa di registro l'aliquota di Li re 1.50 per cento si applica sul prezzo e corrispettivi risultanti dall'atto mede simo. § 5. - Onere del pagamento della lassa, sugli scambi di legname resinoso da ti pe r a. di produzione nazionale. (Art. 3 del decreto Ministeri-ale 18 giugno 1925, n. 44273). La tassa sugli scambi di legname re sinoso da opera di produzione nazionale <la applicarsi e riscuotersi ai sensi del l'articolo 3 del decreto Ministeriale

in e- same, è a carico, giusta dispone l'ultimo comma dello stesso articolo 3 citato, di chi comunque acquista o, prenda in af fitto tagli di boschi o di piante e. nel ca so di tagli cui abbia proceduto diretta mente il'proprietario del bosco, di chi si render acquirente del legname relativo. A tale principio è fatta eccezione, a norma dell'art. 5 del decreto Ministeria le in esame e giusta è chiarito nel suc cessivo paragrafo 8, nel caso di vendita di tagli di boschi o di legname resinoso da opera

fallen dai Comuni e da altri En ti morali prescindendo dalla stipulazione di regolare atto soggetto a registrazione. In questo caso la tassa è dovuta dagli Enti venditori, i quali però hanno dirit to di rivalersene' verso gli acquirenti t> cessionari. § ü. - Vendite di tagli di boschi e di legname resinoso da opera effettuale dall'Azienda del demanio forestale dell 'i Stato, dai Comuni e da altri Enfijnoralì. (Art. 4 del deei*eto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273. L'Azieuda_del demanio forestale

dello Stato, i Comuni ed altri Enti morali pro prietari di boschi di piante resinose ef fettuano di regola le vendite e concessio ni di tagli di boschi e le vendite di iegna- me resinoso da opera prodotto in econo mia o a mezzo di speciali aziende, pro cedendo alla stipulazione di regolare al to sottoposto a registrazione. Ciò stante l'art. 4 del nuovo' decreto- Ministeriale dispone che per tali vendite e concessioni la tassa di scambio deve essere riscossa in modo virtuale dagli l T ffici del

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Seite 17 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
1925, n. 44273) Contribuenti oh Oli (/a li a presentare la denuncia. - L'obbligo della denuncia del lo giacenze a norma dell'art. 8 del decre to in esame, incombe ai commercianti in legname siano essi enti o privali, elio detengono legname resinoso da opera destinato alla rivendila acquistalo ante riormente al 1 luglio 1925. Sono quindi, esclusi dalla denuncia i proprietari di boschi, siano essi enti o privati, che detengono legname resinoso da opera, ottenuto da tagli di boschi ese guili

e domicilio del di chiarante dal quale la denuncia dove es sere sottoscritta ; b) indicazione del peso del legnanle resinoso da opera detenuto al 30 giugno J92.5. distintamente per il legname rozzo o semplicemente sgrossalo con l'ascia e por quello segato; e) ubicazione dei magazzini e depo sili nei-quali e giacente il legname de nunciato. Liquidazione della tassa da parte, de fili uffici del demanio e delle lasse. - Come prescrivo l'art. 8 del decreto, sulle dette giacenze di legname resinoso da im pera

dioll'imporla- z'one col decreto Ministeriale 20 giugno 1925. n. 45129. Pagamento della tassa. - La tassa, di scambio liquidata sulle dette giace-nze di legname resinoso da opera è riscossa dagli uffici del demanio e delle tasse al l'atto della presentazione della denuncia. Peraltro quando l'importo complessivo della tassa liquidata superi Lire 2000. i deiti uffici potranno por l'eccedenza con sentire. su richiesta della parte, una di lazione al pagamento per un periodo non superiore a mesi sei. previo

al contribuente. Le vendite successive del dótto legna me sono esenti da tassa di scambio. § 10. - Prora dell'effettuato pagamen to della lassa di scambio sul lei/nume resinoso da opera.- Obblighi dei projtrie- .tar.i di boschi di piante resinose, ilei pro duttori e dei commercianti. Legname resinoso da opera provenien te dall'estero. - Per quanto riguarda il legname resinoso da opera proven ionie dall'estero, la prova dell'effettuato paga mento della tassa di scambio all'atto del l'importazione è costituita

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Seite 20 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
da opera a norma del decréto Min isto rialo 18 giugno lOS-ö, n. 44273, ed in re laziono a particolari quesiti prospettati, dichiarasi quanto seguo: § 'L — Che cosa s'intende per leynn- n, e resinoso da opera tu/li effelli del de creto ministeriale 18 lutjiio 1925, nume ro 442715. N .Come è sfato già chiarito col § 3 della Circolare 30 giugno 21)25. n. 45017. lo speciale sistema di riscossione della lassa di scambio stabilito dal decreto Ministeriale 18 giugno f925, n. 44273, ri guarda

esclusivamente il legname resi noso da opera e cioè il legname di abe te. di larice e di pino. Per legname resinoso da opera,'a' sen si del citato decreto, deve quindi inten- i'M'si il eoinune legname resinoso da • ostruzione, nello stato di lavorazione in dicato, agli effetti dell'importazione, nel decreto Ministeriale 20 giugno 1925, nu mero 4:5129, e cioè: legname rozzo o semplicemente sgros sato con l'ascia; Vi, avi semplicemente sgrossato con ra scia non soggette per loro natura ad ul teriori

lavorazioni; legname segato: ' tavole e travature di qualunque genere, lungheza o spessore. Ciò stante lo speciale sistema, di ri scossione della tassa di scambio stabili to dal citalo decreto 18 luglio 1925. nu mero 44273, non si estende. a) al legname da opera che non sia di natura resinosa e ad ogni altro genere di legname diverso da quello sopra in dicato; b) a speciali qualità di legname resi noso da opera, che per il loro prezzo non sono contemplate dalla tariffa di cui al decreto Ministeriale

20 giugno 1925, n. 45129. come ad esempio'il pitch- pine, il pino di Svezia., ecc.: e) ai lavori o manufatti ottenuti dal l'impiego di legname resinoso da opera. Sul legname e lavori di cui sopra alle lettere a), b) e c) la ta\ssa di scambio do vrà corrispondersi, quanto agli scambi nel Regno, nei modi normali previsti da gli- articoli ^-24 e 20 della vigente legge- delia tassa sugli scambi 30 dicembre j.923, n. 3273, e, ne] caso d'importazione, a norma dell'art. 20 del R. decreto 5 /Marzo 1925. n. 258

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Seite 10 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
registro 30 dicembre 1923. nu mero 32(>9. Art. 5. Denunzie di vendile c concessioni. Per le vendite e concessioni di tagt di boschi o di abbattimento di piante e per le vendite di legname resinoso da opera prodotto in economia o a mezzo di spe ciali aziende, clic i Comuni ed altri Enti morali effettuano prescindendo dalla sti pulazione di regolarle atto sottoposto a registrazione, gli Enti venditori hanno l'obbligo di denunciare al competente ìM'ficio del demanio e delle tasse gli. e- stremi della

o di un determinato numero di piante ovvero legname resino so da opera prodotto direttamente, gli acquirenti o cessionari devono denun ciare al competente Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi di tali cessioni ed acquisti ed i prezzi relativi entro die ci giorni da quello della vendita, col contemporaneo pagamento della tassa di scambio in ragione di L. 1.50 per cen to dei prezzi e corrispettivi giusta le nor me di che al precedente articolo 3. Art. 7. Legname resinoso da opera proveniente dall'estero

squadrate con l'ascia non sogget te per loro natura, ad ulteriori lavorazio ni (travi mercantili uso Trieste); b) lire 1.50 per cento: legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia : c) Lire 2 per cento: legno segato. Con apposito decreto ministeriale sarà determinato, a periodi non inferiori ad iiiì semestre il prezzo medio per quintale delle varie specie di legname resinoso da opera d'importazione e le corrispon denti aliquote di tassa di scambio per o- gni quintale che le dogane dovranno

ri scuotere in modo virtuale all'atto della importazione a norma dell'art. IG del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n- 258,' pre scindendo dalla (richiesta di qualsiasi documento probativo del valore o prezzo del legname stesso. Art. 8. Disposizioni transitorie e finali. Giacenze di legname resinoso da opera pressi) commercianti al 30 giugno 1925. Tutti coloro, siano essi enti o piovati, che commerciano in legname resinoso da opera tanto di produzione nazionale come d'importazione, devono denuncia

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Seite 16 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
alle lettere' a), b) e c) dello .stesso artico lo 7 con la corrispondente aliquota di tassa di scambio che per ogni quintale del detto legname deve essere riscossa dalle dogane all'atto dell'importazione. J1 compito delle dogane quindi, per quanto riguarda l'applicazione della las sa di scambio sul legname resinoso da opera e cioè di abete, larice e pino, pro veniente dall'estero, consiste: 1. noll'accertare in quale delle specie indicate alle lettere a), b) e e) dell'art. 7 filato sia

importatori. ÀUf/uole di lassa. - Alla determi nazio ne delle aliquote di lassa di scambio da riscuotersi dalle dogane all'alto dell'im portazione per ogni quintale del detto le gnarne resinoso da opera proveniente dall'estero, per il semestre I luglio 1025- '•U dicembre 1025. ha provveduto il de creto Ministeriale '2(i giugno 1025. nume ro 45120 qui di seguito riportalo. Le dette aliquote -uno; '/) di L. 0.2.0 a quintale per il legname rozzo o semplicemente sgrossate con l'a scia e per le l,:'avi

della lassa di seam liin—Mt lulle indisi intani etile le ini por lo zioni (li lei/nanie resinosa da opera da e II imi (/a e eff ell.ua le. (Art. *7 del decreto Ministeriale 18 tfiu<?»o 1925, n. 44273) La lassa di scambio corrisposta una volta tanto all'atto della importazioni; del legname resinoso da opera è com prensiva, come già si è accennato, anche, della tassa dovuta per lutti i passaggi successivi all'importazione di cui il le gname stesso è oggetto, sia allo stato in cui viene importato, sia

si osse ditte iinporlatriei. Disposizioni Iransihirir <• finali. § 14. - Giaeenz-e di let/nanie resintiso da aperti^ al :■'(> <naaun 1025. (Art. 8 del decreto Ministeriale 18 ghigno 1925, n. 44273) L'art. 8 del dc-reto contiene una di sposizione transitoria inlesa ad evitare che a decorrerle dal l luglio 1025. ìor11r^ :i? cui entra in vigore il nuovo sistema, di riscossione della tas^a di scambio sul legname resinoso da opera, possano ve rificarsi scambi di legname per i quali ìi non sia stala

scontala all'alio la lassa dovuta a norma delle nuove disposizio ni, o sia stala corrisposta una lassa in feriore a quella dovuta giusta le disposi zioni stesse. 11 detto articolo dispone pertanto che- tulli colóro che commerciano in .legname resinoso da opera. si :! quo.-lo di produ zione nazionale o importalo dall'estero, devono denunciare al competente l'iTi- cio della amministrazione del demanio e delle tasse le scorte del dello legname giacenti nei propri magazzini o depositi al :ì0 giugno 1025

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Seite 22 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
i*l ti Lo il taglio o, j li mancanza, quelli del la piazza più vicina al detto luogo. In altri termini, per le dette contratta zioni dovranno seguirsi i seguenti cri teri;.. n) noi luoghi dove esistono listini di mercato dei prezzi del legname resino so da opera, ovvero possono applicarsi quelli delle piazze viciniori, la tassa di scambio da riscuotersi sulle vendite di fagli di boschi e del legname in parola, non potrà essere inferiore a quella elio *i otterrebbe applicando l'aliquota

le gnali e resinoso da opera l'atte senza sti pulazione di regolare atto soggetto a re gistrazione deve essere contemporaneo alla denuncia. 5) Uffici coi» petenti a liquidare e a\ riscuotere la tassa di scambio sul le gname resinoso da opera di produzione nazionale. Nel caso di vendite di tagli di bosco •per legname resinoso da opera risultan ti da regolare contratto soggetto a regi strazione, competente a liquidare e ri scuotere la tassa di scambio relativa è l'ufficio del demanio e delle lasse che

* provvede alla registrazione del contratto ed alla riscossione della relativa tassa di registro. Nel caso di vendile di tagli di boschi per legname resinoso da opera effettua te senza la stipulazione di atto soggetto a registrazione, le denuncio prescritte dagli articoli 5 e G del decreto Ministe riale 18 giugno 1025. n. 44273 ed il paga mento della tassa relativa devono essere effettuati presso l'Ufficio del demanio e delle tasse, incaricato della riscossione della tassa sugli scambi, nel cui distret

to è situato il bosco di cui è slato vendu to il taglio o ir legname prodotto in eco nomia dal relativo proprietario. § III. — Den il ti eia delle f/iaecnze di Ict/nanie resinoso da aperti al 30 {/li o 1925. Circa l'obbligo della denuncia delle giacenze di legname resinoso da opera e del pagamento della relativa tassa di scambio a norma dell'art. 8 del decreto Ministeriale. 18 giugno 1925, n. 44273, a complemento delle istruzioni al riguar di, impartite coi paragrafi 14 e 15 della Circolare 30 giugno 1925

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Seite 9 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
Norme per la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera. (Decreto Ministeriale 16 giugno 1925 n. 44273 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 grillano 1925, n. 149) IL MINISTRO PER LR FINANZE Visti gli articoli 27 e 5(5 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 102-3, num. 3273; Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione deila tossa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di im portazione che di produzione nazionale; Decreta : Art. 1. Legname

resinoso da opera - Abele, lari ce e pino - Riscossione della tassa di scambio in modo viri naie a decorrere dal i luglio 1925. A decorrere dal 1 luglio 1925 la tassa sugli scambi di legname resinoso da o- pera (abete, larice e pino) tanto di pro duzione nazionale quanto d'importazio ne dall'estero, sarà corrisposta una vol ta tanto in modo virtuale all'atto della produzione o della importazione, giusta le norme di cui ai seguenti articoli. A decorrere dalla stessa data gli scam bi di legname resinoso

da opera in tron chi o comunque squadratole segato, com preso quello imbevuto di sostanze atte alla sua conservazione, che avranno luo go nel Regno successivamente alla pro duzione ed alla importazione, con la corresponsione della tassa di scambio in conformità al comma precedente, sai-an no esenti da ulteriore tassa di scambio. Le note, conti, fatture e quietanze che vengano poste in essere per tali scambi successivi saranno soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa

. mini. 258. Art, 3. legname resinoso da opera di produzio ne nazionale. Riscossione della lassa di scambio. A decorrere dal 1 luglio 1925, la tassa sugli scambi di legname resinoso da o- pera di produzione nazionale sarà corri sposta una volta tanto nella misura di L. 1.50 per cento sul valore o prezzo me dio di mercato del legname in tronchi ottenuto da ogni singolo taglio di bosco o di piante. La detta tassa è a carico di chi comun que acquista o prenda in affitto tagli di boschi o di piante

virtuale dagli uffici dell'amministrazio ne del demanio e delle tasse all'atto del la registrazione dei relativi contratti, ap plicando l'aliquota uniforme'di Lire 1.50 per cento sui prezzi e corrispettivi con venuti fra le. parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario. Nel caso di vendita da parto dell'A zienda del demanio forestale dello Stato, dei Comuni e di altri Enti morali, di le gname resinoso da opera ottenuto da ta gli di boschi o di piante eseguiti in eco

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Seite 23 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
a) lo dille commercianti in legname t rognoso da opera stand esso enti o pri-J voti, e cioè quelle che di regola acqui stano il detto legname già In gl iato poi- desti n a rio alla rivendita. La denuncia deve indicare i precisi quantitativi di legname resinoso da ope ra, distintamente per quello greggio e per quello segato, in possesso delle ac cennate ditte al 30 giugno 1J>25, tanto se si tratti di legname di produzione nazio nale o d'importazione ed indipendente mente dal fatto che sugli

acquisii rela- iivi od all'alto dell'importazione sia sta la corrisposta anteriormente al l.o luglio 1925 la dovuta tassa di scambio; b) le ditte che. avendo acquistato o preso in affitto logli di boschi di legna me resinoso da opera iri dipendenza di contratti registraii anteriormente al 2.0 luglio 1925 od in dipendenza di. contratti verbali anteriori al l.o luglio 19*25, non abbiano ancora ultimalo il taglio al 30 giugno 1925. La denuncia devo indicare, ovo occor ra, la resa presuntiva in moiri cubi

e quintali del legname in tronchi da otte nersi dalla parte di taglio non ancora e- seguita al 30 giugno 1925. Nella detta denuncia le- ditte summen- tovate devono dichiarare distintamente anche il legname già taglialo esistente nei loro magazzini o depositi al 30 giu gno 1925. 4) Liquidazioni' rifila tassa di .scambio sulle (fiacerize di leyname resinoso da opera al 30 t/iuyrìo 1925. a) (ìiacriizr in possesso (li dille com mercianti. - Giusta il disposto dell'art. 8 del- decreto ministeriale 28 giugno

la tassa di scam bio da applicarsi e riscuotersi sulle det te giacenze non dovrà essere inferiore a quella che si otterrebbe applicando lo a- liquote stabilite agli effetti dell'importa zione col decreto Ministeriale 26 giugno 1925, num. 45129. In proposilo si fa presente che tale di sposizione va inlesa nel senso che la tassa, di scambio da corrispondersi sullo dette giacenze, quando non eistano listi ni, di mercato dei prezzi del legname re sinoso da opera nè nei luogo in cui sono situate le giacenze

sulle dette giacenze non dovrà essere inferiore a: L. 0.10 a quintale, per il legname rozzo d semplicemente sgrossato con l'ascia, comprese le travi semplicemente squa drate con Fascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni delle co munemente «travi mercantili uso Trie ste» ; L. 0.50 a quintale, per il legname se gato. Quando invece esistano listini di mer cato dei prezzi del legname resinoso da opera nel luogo in cui sono situate le giacenze o nelle piazze viciniori il con trollo

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Seite 19 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
eludono il pagamento della tassa di scambio sul legname resinoso da opera dovuta a nor ma del decreto ministeriale in esame e non ottemperino alle norme contenute nello stesso decreto e nella legge citata. In confronto degli acquirenti di tagli di bosco o -di legname resinoso da opera prodotto in economia dai proprietari di boschi, che non ottemperino al paga mento della tassa di scambio a norma degli articoli 3, k 5 e 0 del decreto Mi nisteriale 18 giugno 1025, n. 4427:», le pe ne pecuniarie

stabilite dall'art. 40 della citata legge della tassa sugli 'scambi, so no da applicarsi per ogni taglio di bosco e per ogni partita di legname acquistata. Le pene pecuniarie stabilite dall'art. -10 citato tornano applicabili in confronto degli enti e dei commercianti che non ottemperino all'obbligo della denuncia e del pagamento della lassa a 7 sensi degli articoli 5 e 7 del decreto. Sopratassa dì invilirò pagamento. Se 1 caso che gli atti di vendita di tagli di bosco o di legname, resinoso da opera

della tassa dovuta si rende appli cabile in ogni altro caso in cui il versa mento della tassa di scambio sul legna rne resinoso da opera non venga effet tuato entro i termini stabiliti dal decre to Ministeriale 18 giugno 1Ö25, il. 44273, o alle pattuite scadenze nel caso dì con sentila dilazione. *** Le presenti istruzioni devono appli carsi con decorrenza dal 1 luglio 1925: esse saranno riprodotte nella Gazzella Ufficiale e nel tìollellino Ufficiale della Direzione generale del Demanio e delle

legname. 11 Ministro: De' Stefani. Tassa sugli scambi - Legname resinoso da opera. (Decreto Ministeriale 18 giugno 1925 n. 44273) Istruzioni complementari (Circolare Ministero delle Finanze 4 agosto 1925 n. 46583) Si/pi ori Prof cili e Sott opre folli del Regno; Signori Intendenti dì Finanza; Signori Ispettori Superiori del Demanio e delle Tasse; Signori Ispettori e Procuratori del dema nio e delle Tasse; Alle Camere di Commerci o ed Inda ss Ir in del Regno; per -notizja: zi .S'. E. il Comandante

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 11 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
da riscuotersi dalle Do gane per ogni quintale di legname re sinoso da opera proveniente dall'e stero per il 2° semestre dell'anno ter restre 1925. (Decreto Ministeriale 26 giugno 1925 n. 45129 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1925, n. 149) IL MINISTRO PER LE FINANZE Visti gli articoli 27 e 50 della legge del la tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, num. 3273; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorre re dal 1 luglio 1925, la riscossione della tassa

di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di pro duzione nazionale ; Decreta: Agli effetti dell'applicazione della tas sa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Mini steriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'ali quota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione per il periodo dal 1 lu glio 1925 al 31 dicembre 1925, tenuto con to dei prezzi medi dell'anno in corso

rag guagliati al peso, viene determinata nel le seguenti misure: Legname resinoso da opera (Abete, Larice e Pino) 2S Sü ■ ^3 U CT « Ol —'u O «q «J a w o — t/j «*£ co ä Lire Travi semplicemente squadrate con l'ascia non solette per loro natu ra ad ulteriori lavorazioni 0.30 Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia 0.30 Segato: a) tavolame di quattro metri e so pra e sottomisure; travature di qualunque lunghezza 1.— b) tavolame sotto i quattro metri. (detto comunemente cortame) 0.75 11 presente

decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gaz zella Ufficiale del Regno. Roma, addì 2 giugno 1925. Il Ministro: De' Sie fa ni. Istruzioni per l'applicazione e la riscos sione a datare dal i° luglio 1925 della tassa di scambio sul legname resi noso da opera dì produzione nazionale e d'importazione. (Circolare Ministero delle Finanze 30 giugno 1925 n. 45017 pubblicata, nella Gazzetta • Ufficiale del 30 giugno 1925, n. 149) Signori. Prefelli e Sottoprefelii del Regno: Signori

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Seite 15 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
.'7 dello slesso decreto è stata determinata per ógni quintale di legname resinoso da opera rozzo o sem plicemente sgrossalo con l'ascia, impor rlo dall'estero, col decreto Ministeriale 2C> giugno 1025, n. 45120 qui di seguilo riportato. La tassa riscossa dagli uffici del de manio e delle lasse per la quale dovrà essere rilasciala regolare bolletta d'in troito mod. 72 -1. verrà annotata nel suo preciso ammontare su uno degli esem plari della denuncia, che. munito del timbro a calendario dell'Ufficio

e della firma del funzionario che ha proceduto alla liquidazione e riscossione della tas sa, verrà restituito . al contribuente.- Legname resinoso da opera proveniente dall'Estero. § 11. - Riscossione virtuale da parla dHle dogane, una volta tanto, all'atto del l'importazione. (Art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n 44273) Anche per il legna Aie resinoso da ope ra proveniente dall'estero il decreto Mi nisteriale in esame fissa il principio che la tassa di scambio è dovuta una volta tanto

) Allo scopo di perequare tenere della tassa di srambio sul legname resinoso opera di importazione e per facilitare «•gli ufficii di dogana il compito della riscossione'della lassa di scambio, l'art. 7 del decreto in esame dispone che con apposito decreto Ministeriale, sia deter minato, per un periodo non inferiore ad un semestre, il prezzo medio per quin tale delle varie specie di legname resi noso da opera di importazione, indicate

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Seite 14 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
registro di for malità distintamente dalla tassa di re gistro e con imputazione nella relativa contabilità, al compelenle capitolo «Bol lo scambi» del bilancio dell'entrata. » § 8. - Vendile di taijli di bosco e di Is tituirne resinoso da opera fatta tltti Comu ni c da altri. Enti morali senza s ti pula- zit'ìif di re ff ola re allo sottoposto a ret/i- vtrazione. (Art. 5 del decreto Ministeriale 18 ß-iu^no 1925, n. 44273) - L'art. 5 del decreto iMinisteriale con templa il caso di vendile di tagli

di bo sco u di legname resinoso da opera pro dotto in economia anche anteriormente al 2 luglio 11)25. effettuate dai Comuni e da altri Enti morali prescindendo daHìg .stipulazione di regoJare atto sottoposto n registrazione. In tal caso, giusta dispone il citato ar ticolo, gli Enti venditori hanno l'obbligo di denunciare al compelenìe Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi della vendita e i relativi prezzi entro dieci] giorni dalla mede-ima. j La tassa di scambio liquidata in ra gione di L. 1.50

per cento sui detti prezzi e corrispettivi deve in tal caso essere corrisposta all'alto della presentazione della detta denuncia dagli Enti venditori, i quali avranno diritto di rivalga verso gli acquirenti o cessionari. § y. - Ho se hi a pparte neri ti a privati. so cietà e parrocchie. (Art. 6 del decreto Ministeriale 18 •jiugno 1925, n. 44273) L'art. 0 del decreto Ministeriale in e- same contempla il caso di vendita di ta gli di boschi e di legname resinoso da opera prodotto da boschi

soggetto a registrazione. Per le vendile di tagli di boschi effet tuate da privati e per le vendite di le gname resinoso da opera che i privati abbiano ottenuto procedendo direttamen te al taglio dei propri boschi anche ante riormente al t luglio l!>25. (piando tali vendite non risultino da regolare atto soggetto a registrazione la lassa di scam bio di L. 1.50 per celilo si applica e si riscuote in base alla denuncia della ces sione od acquisto che gli acquirenti o cessionari devono fare al competente

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Seite 21 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
2 Distinzione del legname agli effet ti dell'applicazione della las.<a. Venditi: falle da-, enti inorali con aìli soggetti, a registrazione. Di regola, agli effetti dell'applicazio ne della tassa di scambio sub legname resinoso da opera di produzione nazio nale, nessuna distinzione, deve essere l'atta circa le diverse qualità di legname jravi, tronchi, ecc.) che potranno essere ut temile dal taglio del bosco, dovendosi V/ • l'aliquota di L. 1.50 per cento applicare indistintamente sui

. . Nessun interesse sarà dovuto sulle somme di cui è stato dilazionato il pa gamento. Ove peraltro il debitore ritardi il pa gamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio del la dilazione ed è obbligato a pagare in una sola volta le rate residue incorrendo inoltre nella sopratassa pari al 12 per cento della tassa tuttora dovuta, ai sensi dell'art. 27 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273. 4) Vendile di tagli di bosco per legna me resinoso da opera

falle da Comuni, da Enti morali e da privali senza stipu lazione di regolare allo solloposlo tt-j'e- t/islrazione. Denuncia e controllo dei- prezzi. Come è si-jto chiarito col § 20 della Cir colare -'»0 giugno 1925, n. 45017, nel caso di vendite di tagli di boschi per legname resinoso da opera - effettuate da Enti e da privati, comprese fra questi le Socie tà anonime e le parrocchie, prescinden do dalla stipulazione /di regolare atto soggetto a registrazione, confermasi che la tassa di scambio deve

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Seite 24 von 31
Datum: 15.09.1925
Umfang: 31
stabiliti al n. 4 del paragrafo 11 dolio dei quantitativi denunciati e della lassa presenti istruzioni. j i i.scossa o di cui si sia dilazionalo il pa- Per lo giacenze da denunciarsi dalle ' gamento; ditte in parola elio hanno acquistalo o; b) segnalazione delle Dille, compreso preso in affitto tagli di boschi di legna-j m ila lettera a). la cui denuncia, avuto me resinoso da opera con contratti re- ; riguardo alla notoria importanza della gislrati anteriormente al Lo luglio 1925.'ditta

, al reddito di ricchezza mobile in- ag'Ji effetti della liquidazione della lassa ! scritto in mulo a nome della medesima di scambio si terrà conio dei prezzi pat-, e ad altri elementi utili, sia ritenuta in tuiti nei contralti. J sufficiente dall'I'l'ficio; ! e) cognome, nome e domicilio delle 5; Dilazione ni pai,„monto tirila tassa r>iüf> indirnlo ncllo rstm( . (o f]ol j n . (;iboll;1 di scambio dorata salir - (jacenze <I, Ir- fJi classificazione dei redditi di ricchezza t/uanir resinoso da opera

. — j inobile Comunicalo dall'I'l'ficio distret- Resla fermo in linea di massima, giù- delle Imposte giusta il par. 28 dei sta fu dichiarato nel par. 15 della Circo lare od giugno Il »25. u. 45017, che quan di» l'imporlo complessivo della tassa di I f'^mmeia dello giacenze, scambio liquidata sulle giacenze di le-! I signori Intendenti comunicheranno CTiame resinoso da opera superi L. 2000.;' nominativi dello ditte di cui sopra allo gli Uffici del Demanio e dello Tasse po-j 1(lftm ' h ) 0 0 <*» Comandi dei

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