da opera a norma del decréto Min isto rialo 18 giugno lOS-ö, n. 44273, ed in re laziono a particolari quesiti prospettati, dichiarasi quanto seguo: § 'L — Che cosa s'intende per leynn- n, e resinoso da opera tu/li effelli del de creto ministeriale 18 lutjiio 1925, nume ro 442715. N .Come è sfato già chiarito col § 3 della Circolare 30 giugno 21)25. n. 45017. lo speciale sistema di riscossione della lassa di scambio stabilito dal decreto Ministeriale 18 giugno f925, n. 44273, ri guarda
esclusivamente il legname resi noso da opera e cioè il legname di abe te. di larice e di pino. Per legname resinoso da opera,'a' sen si del citato decreto, deve quindi inten- i'M'si il eoinune legname resinoso da • ostruzione, nello stato di lavorazione in dicato, agli effetti dell'importazione, nel decreto Ministeriale 20 giugno 1925, nu mero 4:5129, e cioè: legname rozzo o semplicemente sgros sato con l'ascia; Vi, avi semplicemente sgrossato con ra scia non soggette per loro natura ad ul teriori
lavorazioni; legname segato: ' tavole e travature di qualunque genere, lungheza o spessore. Ciò stante lo speciale sistema, di ri scossione della tassa di scambio stabili to dal citalo decreto 18 luglio 1925. nu mero 44273, non si estende. a) al legname da opera che non sia di natura resinosa e ad ogni altro genere di legname diverso da quello sopra in dicato; b) a speciali qualità di legname resi noso da opera, che per il loro prezzo non sono contemplate dalla tariffa di cui al decreto Ministeriale
20 giugno 1925, n. 45129. come ad esempio'il pitch- pine, il pino di Svezia., ecc.: e) ai lavori o manufatti ottenuti dal l'impiego di legname resinoso da opera. Sul legname e lavori di cui sopra alle lettere a), b) e c) la ta\ssa di scambio do vrà corrispondersi, quanto agli scambi nel Regno, nei modi normali previsti da gli- articoli ^-24 e 20 della vigente legge- delia tassa sugli scambi 30 dicembre j.923, n. 3273, e, ne] caso d'importazione, a norma dell'art. 20 del R. decreto 5 /Marzo 1925. n. 258