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Südtiroler Landeszeitung
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Seite 25 von 114
Datum: 31.12.1921
Umfang: 114
ein bißchen Morsch!, der Stuhl njämlich, und Hatto schon viele Gemeindevläter geduldig getragen. „Michele', begann der Vorsteher, zu seinem Schreiber gewendet, der gerade die Feder auf seinem spärlichen Grauhaar putzte, wie es früher häufig üblich waH „Michele, miar müafjn bol an Lluschuß hobnr. AS ischt ollerhand do, wos Miar zwoa altuan nit machen kennen. Dir Putzn Tres mit die zwoa Bü'bler ischt göschter ba nriar gwesen und will « UnterWtzing yolun/; der Fokn Bartl mücht gearn hekratn; die Gmuan-Woad

in Hörbischt muaß ma vergübm und wegnan Schualholz afn Winter rnüaß mer a non rödn. lMuascht lei so guat fein und gschw'ing a SItqm dele schvetbM.' — „Wer mer gkei mochn, Tunt', sogt's Michele. „Aff wenn lodn mer die Mandr in?' .Wenn gang's löper tnbüstn?', sogt der Borflrher. „De Woch geats nimmer, wril mer schun PsinStig yobm, und 'n Somstig ischt Skodtmorkt, in Nächsten Mantig geats a nit, selm ischt BiechMarkt, da kemwat ins niemat. Aoß mers assn nä'gstn Mitttg, selm ischt füvn ottn Pforrar

', fog'S Michels, „i Muanat schun rk, tt sou geats in böschtn, losfn mW let a W gigk^ T & Kvendele wer mer bol hobm.' „ „Npr lost Mers a sou, MichÄ^, sogt dev Bovi fleher, „I geah derweil Kan „Lawplll vnnh mitn selm hon i bücht eppas' za rödn, derweil hofchtS Krendele fertt und t tuas gschwing unterschivrMn. MtigsiÄgÄ ifchas schun bol nimmer Ka dermÄchn in dev Gmüan', sogt der Vorsteher, vor er geaht, „PWat dt, Michele'.!' Am nächsten Mittwoch um 8 Uhr vormittags soll der Ausschuß zusammentveten

. Um % vor 9 Uhr tritt der Vorsteher in die Kanzlei, diel zugleich Beratungs- zinnner Ist, Der Schreiber sitzt noch allein drin und richtet die Aktzm für'die Sitzung he«. ,Michels, sogt der Vorsteher, „ ischt nou nieMat do^ — „Woll, woll » sog 's Michele, „der Gtöggl und dev Turner sein groß do gwesn, weil sie die erschtn -sein und Nou kuane do sein, hobm sie gsiogt.' gut sie derweil a bis zan „Sampl' on( seit yobms ÜpaÄ 8a» röd», sie W-r« WU» gM «omle». Der .Glotzer Hots! a schun amol San Fenster auergeparzt

und hot gschaug, lob Spas da sein, nochar ischtr wieder gongnan, i muan, der ischt nit Weit, toohrschieinli zan „Stuandl-Brischn' werd er fein, der leahvt bün „Lmirpl' nit gearn züa.' Der Vorsteher schaut zum Fenster hinaus, UNI nach den Geladenen zu sehen? das' Michele arbeitet an Len Akten herum. „Do limp «mW uaner ent» hier', sogt der Vor steher, „i muan, dös ischt der Sp'atz'guter. Daß der iai amvl kimp, ischt a Wunder, düs ischt suW a woltan a Zacher .Jatz, muan i, ürlngnan mer sie guuag zom

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Südtiroler Landeszeitung
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Seite 26 von 114
Datum: 31.12.1921
Umfang: 114
Der Vorsteher, welcher nicht raucht, Must sich cäusvern, und veranlaßt den Schre szum Oeffnen von Fenster und Tür. „Michele', er, „Mach a bisher die Tür au und 'S Fenster, ma J hol nicht Mear vouc lauter Nach NPt 'S untere, l & .obere Fenster gögrn der Gast MUascht «utian, daß müu >» Rach von der Stobt aus w inniger stacht, fuscht muanen sie lei wieder, as bcinnk in Dorf und fongnan zan,stnv-i Uten nn, wia b au lösch tu Mnign-Obat.' Friiche Luft dringt ein und säubert die Slube von den Rauchschwaden

. >— „% fou. tscheS Mat, Michele« iatz hobM! mer wieder a bist! Luft. küahler ischcs ä sou a, Mi hotS längfcht fchnn schwitz» gmlocht, und der Rqch kralt miar in HolS. Mahn miar wieder weiter. Hias, WoS muanscht du wögn der Woad?' Der HiaS wird immer zuerst gefragt« der ist einmal Vorsteher und Landtagsabgeordneter gewesen und genießt deshalb größeres Ansehen, als' die ander». — „I Muan', sogt der HiaS, „as war am böscht«, wenn der Peater bis Woad wieder nemmen lat, siir ihm paßt sie am böschtn.' — „Joa

sein!' — ,,J muan, bo kennen miar 'olle inverstondn sein', erklärt der Hias. Me besahen, denn Pie , machten bald frei komnren. — Ptotolölelg müastn miar nou nnterschreibUr,', mahnt der Vorsteher zur Geduld. „Ban Hotz lossn nciars' a sou, tvia der HiaS sogt. Nocher hättn mer olls. Michele, Miaß o -UN Unterschreibnl.' — „Miar sein glei fertig, Tunt', sagtS Michele, „bertveil kennts wögn die blob'm! Strümpf rödn.' „Richtig, düs hattn Miar Kok vergeffn wegtt deiner Gneütigkeit, Jogg. Dir Himmltroger nmaßn auSmochn

weg« die StrüMpf bau stimgang cnn' Simvn und Jüda. Renlnien Miar die blobm 'oder die iveißn?' — „Tuni', sogt der Jog'g, „an dös halt i a nit denkt und i muan. Inaner von ins; ischt guat, baß si 's Michele 'bsunnen Hot, sölta Sochn micaß ma olnl mktnonder ausmoch«, suscht isches in »an nndU onder« Utt recht. 'I muan, Miar nemmen die bi0bm, 'glabscht nit a, tzias?' „Joa, i denk fchun. as ischt in gscheidigschten, miar nemmen di^festn, die oudecu sein a inverstondn, gellet, Honzer nnd.Peater?' — „Joa, joa!' sagen

die beiden. — „Michele, nierk au: Dle HimMttroger um Simon und Juda blobe Strümps. — Iatz nou unterschreibm, Gibs Pvotvkoll her, Michels- Der Jogg soll -ecscht unter-« schreibm, weil iers an gneatkMsten hot', weist dev Dotzt steher an. Jogg unterschreivt, die andern nach ihM. Alle wünschen „iGuatn Appetit zan Mittag' und gehen langsam heinr. Der Jogg muß rascher gehen, Wege» dem WLiurichtLL. 'Nnige Mhgn nloZ MN to# sie nou üpas 8«n rödn hvbm weg» der Woah, der Peater geaht a mit ihmenrn. „A3 ischt

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Seite 4 von 10
Datum: 31.12.1921
Umfang: 10
6 FOGLIO ANinmZI LßaAU mmmfßmmm l 'atto costitutivo del Consorzio e successiva«, mente quelle he perverranno al Consiglio nella stessa data. In caso di domande contemporanee e che non 'possono essere nel medesimo tempo soddi sfatte l'adeguazione gì farà mediante estrazione A sorte dn fnrsi in adunanza del Consii?lio. Gli interosainti saranno preavvisati del gior no e ora dell'estrazione, per il caso in cui in tendessero presenziare. Il socio acquisterà la promrietà doll'abitazio

- pe**«afone per il successivo neriodo in cui i fabbricati saranno ,sospetti alla detta imposta. Tuie fondo di comoensazione sarà teniito in evidenza in una apposita parte nella contabi lita. Titolo VII. BILANCIO E RIPARTO DEGLI U- TTLI. Art. 45. L'esercizio del Consorzio si chiude al 31 dicembre di o<yni «n^o. Quindici sriorm* lihor' r>rirrin, di onello stabi'ito per l'asse™ ble.«» ordinaria. a norma del precedente art. 28 .il C. A. depositerà nella sede unciale a disposi zione dei soci conia del bilnncio

consuntivo deH'esercizio, insieme colla relazione dei sin daci. Art. 46. 5?ps*U utili netti annuali sarà asse gnato ni soci, coTne dividendo sulle ouote li berati. non nif» del 5 ner cento del valore no minale delle mote stesse. La rimanenza verrft assegnata al fondo di riserva, al quale ner nitro in nessun caso dovrà esseve ais=eernflto meno di un decimo de<rli utili suddetti, fino a che questo fondo non abbia raggiunto e si man- ten»a almeno pari al quinto del capitale so. ci a le. T'utile assegnato

alle anote non verrà distri buito ai sopì, ma verrà nortnto a credito a-co pertura delle quote sottoscritte od a costitu zione di nuove quote d'affari. Art. 47. Il bi'ancio -dovrà essere compilato in modo che risulti il capitale sociale realmente esi«+ente. accertato in base ad inventario. Dal bilancio dovrà risultare con evidenza e verità, lo stato attivo e passiv del Consorzio, nonchfc le rendite e (mese della Erosione.. Lo ■ stato attivo comprenderà pli immobili ed i mobili, il numerario ed i titoli

,, ed i so n i si assoggettano per queste azioni civili espressamente al procedimento monitorio in quanto sia ammesso dalla legge. Ciò beninteso indipendentemente dallo scio gli mento del Consorzio. Titolo VÜT. RCTOGT ,1'MT S' TO E LIQUIDA ZIONE DEL CONSORZIO. Art. 49. 11 consorzio potrà sciogliersi anche prima del termine previsto nell'art. 3 per deli berazione dell'assemblea, «osservate le norme di legge. Art. 50. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa anche di. forza maggiore allo scioglimento del

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Seite 2 von 10
Datum: 31.12.1921
Umfang: 10
-.ocnzri, c-hu' . presentati da. due sor-l, ?khi abbiano intere?ai contrari alla. societfi. I minorenni devono essere assistiti dal lo ro rappresentante legal«. inolio airimoss.e iu qualità di noci, le Koe.ietfi '•Joaperaiive di consumo fru ferrovieri. II (/. A. decide «ulla domanda, di ammissione. de&hwoni del Cons. d'Atnm.ne è am. mésso, i( ricorfO al 'Collegio dei Probiviri. Art. f).. fi candidalo ammesso cjr> 1 Consijrlio »non acquislerfi la, quali}ft di socio sr. non -n.vrft liberata. iti meno ima

(piota d'affari e apposta hi' firma noi libro dei' soci. J. soci sono obbligati tt versare l'importo del le'quote d'affari sui!.o:-,erii te al più tunii entro 10. Jiwwi. Tu eii'i-o di ritardo al prescritto versa_ meìito delle azioni. la Sofie'-à. avrà diritt n, • IràRWrsi 2f> giorni. di percepire una panalo ■Ai L; Si por ogni mese di ritardo. Qu al ora mi Poe io fosse in Mora, di .4 mesi .nei 'versament i, potrà ossero dal ('uns. di A mm. «di (ibi arato decaduto dalla fsoeietà

;).t<> il presente tu iiifA. ' -.' - 1 noci .s(jüo obbligati a rimettere ,;tl gimlisiio ■■•tlì'..Ct>llt^g.io dei Probiviri la BotmsioiiM» di quid-, ..'4ftsi vevttMtpia ehe insor^osse fra e^t?i, opjnue ira e a,si ed il Consorzio jter qualhque affare riguardante la gestione del Consorìib e la co-- irruzione ed il godimento delle case. Art. 12. Qualora -una quota,, d'ali acri passas se iu proprietà' <!> pia ipersono, gli avanti n ' to «lovrauno date gii are un unico titolare, il ■ -:''.rà dal Consorzio conside-rato

uiueo pro prietario di e-sa. anehe «»'li elTetti del diritto di voto. Art. 13. LI vincolo aociale ò obbligatorio par un auno sociale oltre a quello in eui ß avve nuto l'entrata, del 'socio e Sì ritiene rinnovata, di anno in anno qualora non aia data regolare disdetta- in iscritto, almeno tre mesi prima, della, chiusura dell'anno amministrativo. Art. .14. Il socio cifre volesse recedere dal Consorxio dovrà farne apposita domanda mo tivata. ........... Il recesso non «'intenderft avvenuto se non

quando tale domanda sia stata accettata dal e. a, ■■ Nel caso che la domanda del socio venga re_ spinta, .questo potrà, ricorrere al Collegio dei Probiviri. Art. 16. 11 .C .A, Ira faeoltft di escludere il socio: a) che sia vernilo meno' agli obblighi con traiti col presente statuto e col regolamento interno : ^ b) che abbia, commosso azioni dal Causigli» ritenute disonorevoli; e) olio venga a trovarci in condizioni di a., vere .interessi contràri al Consorzio o comunque danneggino il Consorzio stesso

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Seite 3 von 10
Datum: 31.12.1921
Umfang: 10
FOGLIO ANNUNZI LEGALI nanza al piti tardi entro un mese dalla do manda. Art. 28. Le assemblee sono convocate dal 0. A. mediante avviso da pubblicarsi nell'Album del Consorzio e nel giornale «La Cooperazioci italiana» giornale ufficiale del Consorzio, non meno di 15 giorni prima. Nel caso di assemblee straodinarie convocate d'iniziativa del Cons. d'Amministrazione o ri. chieste d'urgenza il preavviso potrà essere di 24 ore. L'avviso, oltre il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea indicherà gli

oggetti che vi de vono essere trattati. Un'ora dono quella indicata dall'avviso la assemblea diviene di seconda convocazione, me- j no quando. si tratta di modifica allo Statuto o Bcioglimento del consorzio nel qual caso l'As semblea di seconda convocazione viene indetta coll'osservanza delle norme stabilite per la prima convocazione. Art. 29. Per la validità delle assemblee an che nei casi previsti dagli art. 158-210 del Co dice Comm. è necessaria la presenza, di tanti soci che rappresentino almeno

la metà del ca pitale sociale. In seconda' convocazione l'assemblea 8 valida qualunoue sìa il numero degli intervenuti. Quando in una assemblea non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno l'assemblea puö es sere prorogata, da chi' la presiede per delibe rare' sulla restante parte dell'ordine del giorno sino al settimo giorno successivo mediante di chiarazione da farsi seduta stante è senza bi sogno di altro preavviso. : Art. 30. A ciascn socio spetta un solo voto, qualunnne sia il numero delle

anioni da lui possedute. ' E«rir potrà farsi rappresentare da un altro Ro^in .mediante le+ter<i vistata dalla pirosi den ?. a del Consorzio solo nel caso di impedimento come malattia, assenza o impegni professio nali. Nessun mandatario puö rappresenta.ro nella stessa assemblea pitì di un socio. Gli amministratori non possono essere man datari. Gli amministratori non possono votare nel- Parmrovasvone del bilancio e nelle deliberazioni dell'as=p™hlea che si riferiscono alla loro re sponsabilità

. Il sofio non ha voto nfe tniö essere presente nell'assemblea quando si deliberano affari 'con cernenti esclusivamente i euoì personali inte ressi. Art. 31. Le assemblee son presiedute da un presìdo'ile scelto volta per volta dalla stessa assemblea. . Il presidente nomina il segretario 'del?a«, semblea e due scrutatori. Airt. 32. Nell'assemblea le votazioni si fanno per alzata, di mano; dovranno farsi per appello nominale o per scrutinio segreto quando ne faccia.no domanda almeno un numero di soci pari

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Fogli Annunzi Legali Prefettura Trento
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Seite 1 von 10
Datum: 31.12.1921
Umfang: 10
, in quanto la pretesa non risulti dagli atti esecutivi eome sussistente in diritto od atta al soddisfaci mento avrebbe luogo soltanto dopo soddisfatto pienamente i creditori procedenti e tutti i di ritti reali insinuati a tempo debito. La circostanza che un diritto reale apparisca nel certificato ipotecario non basta per sé sola perchè la pretesa venga considerata come sussi stente, in diritto. . , , Quelli insinuati, che abitano fuori dèi cir condario del giudizio distrettuale, devono no minare

e notificare un mandatario per le inti mazioni abitante 'nel luogo del giudizio. Descrizione degli stabili da subastarsi: Parc.' ed. N. 81 di Males, . una piccola casa. «9B stalla Pare. N.' 91 di 2 ari 23 m. q. B. GIUD. DISTO. »I «LORENZA Sès. n, li 30 novembre 1921. THUBNHBR 8649 1921 Miriftlfefc • oder mündlich bei Gericht an zumelden, wodìurch sie sich die; geeetotich var- gètohriebéne ■ ¥erstän<l%u»& von* den .jeweiligen im Ve«sie!Ì'geruaggVer£ai.r«n',stattfindenden Ver-«,? handlungen,\ sowie daa

: Bi, P. N. 81 von Mals eine kleine Behausung samt Stellung g. N. 01, Bauarea von 2 ar 23 mq. KOL. BEZIRKSGERICHT GLUENS am 10. November 1021; THURN&EK 3M Supplemento al Bollettino Ufficiale (iiBiuariatt Mi M! (« ta Imola Itliraflu N. 52. Sabato 31 Dicembre 1921. a presso degli annunzi dà inserire sul Foglio Armumii, è di L» 0,40 per ogni linea di cotenna o spano di linea« per le prime pubbli- ««ioni e L. 0,35 per le successive, t» pagi«« ifflieWetti del computo dell» linea e dogli «p». gl di linea si considerano

sempre divisa su quattro co- )Mia <3 vertkaii. '• DDCTTt rkf A 1 Gli originali df^li avvisi redatti su carta libera, in duplice esemplare devono essere spediti al Com missariato Generale per la Venezia Tridentina io Trento (Amraùiatiazkme Foglio Annuud). Bollettino Ufficiale abbonamento annuo . . . Lire IS.- Foglio Annunzi Legali abbonamento annuo . . „ 20.— Abbonamento cumulativo dei due periodici . . 8 30.— Prezzo d'ogni numero del Bollettino Ufficiale . „ 130 Prezzo d'ogni numero del Foglio

Annunzi Legali „ . 050 L'Amministrazione del Bollettinò Ufficiale. . ■ STATUTO dell 'ALLEANZA COOPERATIVA ED1LE5TA FERROVIERI DELL'ALTO ADIGE (consorzio economico registrato a garanzia li mitata e costituito a norma della legislazione vigente per la ccstruziaue di case economiche ei popolari). r«» ideai te onorario : CJ&lef ing. Comm, Giulio. Consiglia d'arnmiaietrassion«: Zanoni rag. cav. Leone, presidente; Benvenuti In$. Fran cesco, vicepresidente; Nulli Federico, segreta, rio; Boisio ing. oav

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 111 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
dei rendieoiiti pei pagamenti effettuati. - .Essi .sono tenuti direttamente respon sabili delle somme erogate e devono sot toporre alla Corte dei'Conti, pel trami te del Ministero delle terre liberate, .i. detti rendiconti. Le. aperture di cnedito verranno fatte in base alle necessità. I conti devono anche essere firmati dal capo diell'Ufficiò di ragioneria del Com missariato che risponde della loro rego larità. e su di essi il Ministero per le torre liberate può disporre la esecuzione

di ulteriori riscontri. I ministri del tesoro e delle terre li berate possono ordinare verifiche ed i- spezioni ni vari servizi del Commrssa- riato in quanto concerne la esecuzione del presente Decreto. Art. 9. Per la esecuzione dei lavori ceman- dati ai Commissari generali civili a eli a Venezia Giulia e Tridentina potranno essere emessi a favore dei- commissari stessi, inandati a disposizione per som ma non eccedente i 10 milioni per cia scun mandato. Art. 10. II presente- decreto an dirà in esecu zione

dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, mu nito del sigillo' dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo' p. di farlo •osservare. Dato va Raceonigi, addi n ottobre 1021. VITTORIO. EMANUELE Botwmii - Micheli - De Nam - Raineri Visto il guardasigilli ; Rodino. 199 Rea'io delcretoi - legige S giugno 1921« X. 1573. VITTORIO EMANUELE III pei* gradita

di Dia e volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il tesio unico delle leggi del l'istituzione superiore approvato con Nostro decreto 0 agosto 1910, N. 795 ; Veduto il die cretto legge luogotenen ziale 14 maggio 1910, N. 634; . Vedute le leggi 26 settembre 1920. N. 1322 e 19 dicembre 1920 N.-1.778 e il No- * stro decreto 20 dicembre 1920, N. .1890 ; Sentito il Consiglio dei ministri; Bulla, proposta dV?l Nostro ministra segretario di Stato per l'istruzione di concerto col presidente del Consiglio dei

sia limitata secondo la legislazione vi gente nel Regno alle scuole normali, so no validi per gii istituti magistrali e. per i licei femminili di cultura delle nuove Provincie. Art. 2. I titoli di abilitazione all'insegnamen to nelle scuole medie rilasciati anterior- mieiite al 3 Novembre 1918 in base alle ordinanze del Ministero del culto e del l'istruzione della cessata Monarchia au stro-ungarica in data 10 settembre 1870 N. 9167, 29 gennaio ISSI, numero 20485 ex. '1880, 30 -agosto 1897 N. 220

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 112 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
za fiel predetto Ministero' del culto e del l'istruzione 11 dicembre 1900, N. 34551 ■ conseguita dalle persone aventi gli ac centuati requisiti per 'quanto riguarda la cittadinanza, sono pure riconosciuti validi in tutto il territorio del Regno salvo il caso di decadenza per inter rotto servizio professionale. ■ Per il riconoscimento' agli effetti dei concòrsi a cattedre di scuole medie e normali del Regno, della validità dei ' titoli sopradetti in quanto abilitino al l'insegnamento in iscuoìe

. 2 esclusi quelli di cui al comma 3 dell'articolo stesso*, potranno essere convertiti in uno delle dette lauree mediante jl solo esame gene ra! e\di laurea secondò il disposto del l'art. 94 comma 2. .diel tjeisito unico delle legigi suiliPistruzione superiore approvato con R. ~D. 9 agosto 1910 N. 695. Art, à. II dottorato in filosofia conseguito presso' una Università del cessato im pero austro-ungarico anteriormente alla data sopra detta .da persone aventi re quisiti già indicati per quanto concerne

la cittadinanza, è equipollente alla lau rea agli effetti del conseguimento del l'abilitazione alla libera docenza e della nomina ad assistente universitario. Esso abilita altresì alla partecipazione ai concorsi per gli impieghi non scolastici per i quali sia titolo' eli ammissione la laurea in filosofia, in lettere o in scien ze fisiche, matematiche o> naturali, a seconda che sia stato conseguito su ma teria filosofica, letterària o scientifica. Per il riconosciménto di tale equipolr lenza occorre però che

sia comprovata la conoscenza della lingua .italiana. Art. 5- , Le abilitazioni alla libera docenza conisiaguitle dalle persone aventi i sopra- detti requisiti per quanto concerne la cittadinanza italiana, presso l'Università del cessato Imperò austriaco prima del- .la data anzidetta, possono essere trasfe rite in una. Università del Regno, su domanda da presentarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decre to legge al Ministero della istruzione pubblica, il quale provvederà sentita

da la cittadinanza, presso Università austriache dopo il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 dicembre 1923, possono essere riconosciuti validi nel territorio del Regno limitatamente alle dette S'cuole con provvedimento del Ministe ro dell'istruzione -sentita la Giunta del Consiglio superiore della istruzione pubblica. , Per tale riconoscimento è richiesta li na prova di lineria italiana e, per i ti toli di abilitazione all'insegnamento del la storia e della geografia, una prova orale integrativa nelle dette

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 110 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
Le nonne necessarie ai fini di cui al le lettere a), b), c), di questo articolo saranno apro vate dal Ministero dei La vori pubblici, nei limiti degli stanzia menti di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, N. 925. Art. *'2. Il Ministero per le terre liberate è autorizzato a concedere a »Provincie, a Comuni ed a Consorzi stradali sussidi in misura non Superiore al 50 percento dèlia spesa che essi debbono- sostenere per straordinarie, riparazioni di loro strade gravemente

Luogotenenziale 8 giugno 1919 N. 925 modificato dal Decreto Beale 6 ottobre 1919, N. 2091, quando gli JEnti locali dimostrinio esauriente mente di non poterle eseguire a loro cura dirette. I commissari generali civili provve dono alla gestione tecnica economica e amministrativa di tutti i lavori attinèn ti alle anzidette opere secondo le nonne vigenti nelle nuove Provincie, Art. 4. Per la esecuzione dei piani regolatori e per la ricostruzione e riparazione del le opere di interesse provinciale comu nale

, di istituzioni pubbliche' di benefi cenza e delle chiese parrocchiali, di cui al primo comma del. precedènte articolo 3 si applicano le disposizioni del rego lamento japprovato con K. Decreto 1 .set tembre 1-920, N. 1524, con le modifica zioni stabilite megli articoli ehe se^ gWonoi Art. 5: - II termine stabilito dal'articoio l del regolamento citato nel precedente arti colo, decorre dalla data della pubblica zione di questo decreto. Le attribuzioni affidiate ài- Comissa- riato per le riparazioni dei. danni

di guerra di Treviso dal regolamento. stes elo, sono demandate per il teruitorio del la rispettiva, circoscrizione, ai commis sari generali cvli per la Venezia Giuliia e per la Venezia Tridentina, che le eser citeranno a mezzzo dei Comitati di cui a l'art. 6. Le atribuzioni conferite al prefetto, sono devolute al commissario generale Civile. ! . Art. 6. - Tutti i progetti' di lavoro menzionati all'art. 8 é le provviste di importo supe- 'riore a Lire 50.000.. somo approvati da un Comitato da istituirsi

presso ciascun Commissariato generale Civile, e costi composto : .1) un. delegato del Commissario gene-' rale civile che lo presiede ; 2) un funzionario superiore del genio civile ; ■ 8) il capo del dipartimento tecnico e della sezione lavori pubblici del Com missariato Generale Civile ; - 4) un rappresentante del Ministero del -Tesoro. Delle deliberazioni deve essere data immediata comunicazióne di volta i.11 volta al Ministero per le Terre libera te e a quello per il Tesoro. Le delibera ziioiii che

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Seite 5 von 10
Datum: 31.12.1921
Umfang: 10
8 FQGLLQ ANftOm IMAM Un canale in. gallerìa praticato sulla spenda slnieir» dell'Avisio della lunghezza di circa ». 0120, eottoipaasante le Talli dei vari affluen ti nelle quali sodo pratioatc delle finestre per gli attacchi .per lo scavo del canale stesso, ad duce al manufatto di messa in carico sito noi prcftßi di Masetto, catasto di M g ano, dal qunle ha inizio la galleria forzata, Heguiia u i breve tratto di tubazioni metalich«. La centrale nella quale è situato il nwuhimi- rio generatore

, 6 situata su spoml* »iniHlra dell'Avisio a monte del ponte erariale e ad si accede dalla strada erariale mediante mia galleria. H canale di scarico della centralo tenivur» a monte della briglia sottop'Asmnte j1 jwite erariale e ad esso fanno seguito u.anrnU/u per fornir l'acqua allo roggie di Gnrdolo e !, rv)8. Altri dettagli sono desumibili dal pregato <■ suoi allegati. Per qutsto progotto vieni* ind^ttn in tiva commissionale in bane ni imi'. 32 dp.ll« legge sulle nacque dei 28 agosto 1870

B. h. P, K. 64, per i giorni 28 gennaio ì92;J o -«.«•jut-hu. giusta il sottoesposto programma. Alla stessa vengon invitati tutti ylì inte ressati allo scopo di far 'Valere cvi.;j>rt».'it; w.m. »toni, che non fossero già prima late accam pate, mentre nel caso contraria sarebbe da. ri tenersi che i cointeressati aderiscono alla pyo- gettata impresa non meno che alla cessione di terreno od all'ggravio del medesimo con ser vitù die si rendessero necessarie per l'impresa e verrebbe emessa la normie senza riguardo

ad eccezioni fatte valere postecipatamente. .Si osserva espressamente elio la procedura relativa alla fissazione delle indennità da pre- , starsi per le cessioni di terreno c- per i'aggra vio del medesimo co« servitù loKnw.di og^Hc di posteriore separata per trattazione. La commissione si radunerà il giorno 28 ge.iv a auf ad ore 10 ant. nella cancelleria .comunale di Sover e percorrerà la vali© di Cembra per l'esame delle opere idrauliche previste dalle rliie derivazioni col seguente Itinerario

: 1) II giorno 28 gennaio la commissione si t'adunerà nella cancelleria comunale di Sover ad ore 10 ant. e passerà all'esame delle opere idrauliche relative al serbatoio di Cresta non ché all'esame del progetto o opere idrauliche relative alla 'prima derivatone GrestaJPozzo- lago. Qli 'interessati dei Coinnui di Sover, Grauno, Grumes e Valda, dovranno trovarsi nella On-n- celleria comunale di Sover ad ore 10 ant. 2) Il girno 30 gennaio ritrovo nella caneeL leria comunale di Ombra ad ore 10 ant. Gli

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Seite 144 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
Il presente » cììecreto sarà registrato alla Corte (lei coniti e pubblicato ivalila Gazzetta ufficiale del Regno. Roana, S ottobre 1921. 11 Ministro : SOLER! 210 IL MINISTRO SEGRETARI^ DI STATO PER LAVORI PUBBLICI. Visto il -testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedmenti per il risarcimento dei danni di guerra appro vato con decreto, luogoteneziale 27 mar zo 1919, x?. 42(5, modificato con R. De creto-legge 18 aprile 1920, N. 580: Visto il R. Dectfeto-iìegge 18 aprile 1 1920

, N. 570- Visto il proprio decreto N. 12733 in data 29 settembre 1921, registrato alla - Corte dei coliti il 30 dello stesso mese, reg. N. 22, foglio N. 8623; Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1920 a firma propria e dei Mini steri del tesoro e per -le terre liberate registrato alla Corte dei conti il 26 ot tobre 1920, reg. ÜST. 23/-foglio, 'N. 9009; Visto il proprio decreto 30 agosto 1920, registrato alla corte dei con r i il 26 ottobre 1920, reg. N. 23. foglio N. 9010 ; Vista la relazione

in data 8 ottobre 1921 della Commissione istituita col s:j- pracitato decreto interministeriale ; Vista la nota 167718 del 28 ottobre 1921 del Ministero del Tesoro, e la nota 58808 del 31 ottobre 1921 del Ministero per le terre liberate, con le quali si e- sprime parere favorevole all'accoglimeli to dèlie proposte contenute nella 'sopra- citata relazione della Commissione in terministeriale; DECRETA: La somma risultante dalla determina zione del valore dell'immobile distrutto a sensi dell'art. 8 lett

. a) e b) del testo unico approvato con decreto luogotenen ziale 27 marzo i919, N. 423. modificato con R. decreto-legge 1S aprile 1920 N. 50 è aumentata per i lavori eseguiti e da eseguirsi dal 1 ottobre al 30 novem bre 1921 : 1) del .300 per cento (trecento per cen to) per le Provincie di. Bari e Oliteti ; x t Das , vorliegende Dekret wird beim Rechnungshöfe registriert und in der «Gazzetta Ufficiale del. Regno» veröf- fentliitìlit werden. Rom, ani S. Oktober 192.1. Der Minister : SOLER!.. ^ • • 2) del 400

per cento (quattrocento per cento) per le Provincie di Treviso, Udi ne, Venezia e Vicenza (escluso l'Alti piano Ui Asiago), per i territori della Venezia Giulia (escluso l'Altipiano Car sico) e per le Provincie di Sondrio, Ve rona, Padova, Presela, Mantova, Rovi- go, Ravenna, Ferii, Ancona e Napoli; 3) del 4 -50 per cento ('quattrocentocin quanta per cento) per la provincia' eli Belluno, per la Venezia Tridentina (e- sclusj-]* Comuni indicati alla lettera b) iel decreto Ministeriale-11 luglio

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Seite 53 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
B) E', decreto 4 maggio 1920 (N 1 . 676: All'art. 4, l.o comma, le paiole: «La vendita delle marche turistiehia viene effettuata dal ricevitore del registro a- gli esercenti», sono sostituite dalle se guenti: «La vendita delle marcile turi stiche viene effettuata diagli uffici delle imposte (o del bollo) agli esercenti..-..». Al 2.o conima, le parole «che esigi pre levano direttamente, dall'Ufficio del re gistro...,» sono sostituite dalle seguenti : «che essi prelevano' direttamente dal

l'ufficio imposte (0 del bollo) della loro residenza...... L'art- 5, 2.o comma.... è modificato co me segue : «•di che all'art. 131 del. testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, iN T . 135. 3.o comma le parole : «... con l'incarico' di denunciare agli uffici del registro...» sono .sostituite dalle seguenti: <c.-. con l'incarico di denunciare agli uffici delle imposte fo del bollo)». All'art. 7 è sostituito il seguente arti colo : «Agii Uffici delle imposte fo del bollo) incaricati della vendita

delie marche turistiche spetta - l'aggio dell'uno per cento . indipendentemente da Quello: del 2 per cento conicelo agli esercenti e ai distributori secondari. Sulle -penalità spetta l'aggio del 3 per cento». I detti- aggi devono essere prelevati allatto della vendita delle marche e della riscossione deli]e pene pecuniarie». All'art. S è sostituito il seguente arti colo : . «L'importo delle marche vendute e del le pene pecuniarie viene introitato «epa- raltamente dagli altri valori bollati e versato

alla fine di ogni mese, al netto degli aggi e della a nota spettante agii a- genti scopritori, all'Ente nazionale per l'incremento delle industria turisti eli e». c) E. decreto 21 novembre 1920, N. 1737: L'art. 2 è sostituito come segue: «La vendita delle marche da, bollo an zidette avrà, principio appena gii uffici delle imposte (o del bollo) n-è saranno provvisti»- ■ L'art. 3, l.o comma, è modificato co me segue: «Le disposizioni' del Regio decreto 4 ìpaggio 1920, N. 676, andranno in vigore

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Seite 42 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
munito dèi sigillo dello Stato, sia inser to nella raccolta Ufficiale delle leggi e die!i decreti del Regno d'Italia, mandan do a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna dji Validiert, addì 31 agosto 1921. VITTORIO EMANUELE Bonomi - Boleri. Estratto E, D. 27-2-1921 N.- 145 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati .hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghia mo quanto segue: Art

di costo del cereale nazionale comprensivo del prezzo di base di re quisizione, dei premi e sopraprezzi re gionali, e delle spese di gestione. Art. 3. E' datn facoltà al Coinmissariato Ge nerale per gli approvvigionamenti d!ei consumi di disporre che il pane sia con fezionato in forme diverse da vemiersi a prezzi diversi. I Prefetti, sentito il Con sorzio granario e la Commissione pro vincia^ dei consumi, determineranno i limiti di prezzo entro i quali le Giunte Munì e in ali stabiliranno i prezzi

è autorizzato a stabilirle prezzi più elevati di quelli fissati nell'articolo 2 e non inferiori al costo del grano estero, per la cessione del grano destinato alla confezióne di paste alimentari ed abburattamento spe ciale, di paste al glutine, di biscotti e dolci, è di altri generi ,di consumo spe ciale. Gli utili ricavati dal maggior prezzo di cessione del grano, per la confezione del pane a forme piccole, delle paste a- limentari speciali, dei biscotti e diei dol ci saranno integralmente devoluti alla

diminuzione del prezzo del pane di con sumo popolare. E' data facoltà al Commissario Gene rale di elevare nelle Provincie, in cui il consumo del 4 pane a forme piccole si dif-, fonderà largamente,-: il prezzo di. cessione del grano, quale stabilito all'articolo 2, devolvendo! integralmente il maggior prezzo, unitamente agli utili ricavati dal Commissariato nella cessione di grano per la confezione di biscotti, di dolci e di paste e di altri generi di consumo speciale a beneficio delle Provincie nelle

quali sarà esclusivo o prevalente il con sumo del pane popolare, con speciale ri guardo allie Provincie meridionali ed alle ìsole. 'Art. 4. Per il mese di marzo il grano tenero sarà ceduto ai Consorzi granari al prez zo di Lire 90 al quintale, e 'quello duro al prezzo 'di Lire 110. Per i-I mese di aprile, in via di esperi mento. i Consorzi granari dovranno ce dere isulìa propria .assegnazione mensile un quantitativo di grano o di farina ad un prezzo inféf4ore del 20-per cento a quello! stabilito

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Seite 109 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
ritenuta, dai corrispondente personale di magistratura del Regno; Il - trattamento economico .complessivo più favorevole che eventualmente! godo no i magistrati del cessato regime in forz,a degli ordinaménti, idd carica, tuttora, vigenti nelle nuove Province! e provviso riamente conservato a norma del Regio decreto 16 giugno 1021. n. 1017, deve es sere computato nell'Indennità di carica, la quale, -sarà corrisposta, ise del caso, nella misura che risulterà dalla detra zione di emolumenti superiori

. Sono altresì comprese libile indennità di carica le .aggiunte di -.funzione attual mente assegnate al personale idlegli uffi ci giudiziali. Art. 4. Per l'applicazione di quanto è disco sto nella s'aconda parte' del precedente articolo, saranno seguiti i criteri di as similazione stabiliti per i magistrati no- • ini nati, in una classe di raue non supe riore alla, VI nel E; decreto Iß giugno 1921, li. 1017. I magistrati del cessato regime effet tiva niente nominati, nella V da «se d i rango sono

equiparati ai consiglieri di Corte di cassazione e sostituti procura tori generali del Re presso la Corte di cassazione e i magistrati clie abbiano grado di presidènte eli .Corte di appello . ai primi presidenti di Corte d'appello del Relgno e saranno loro assegnati gli emolumenti corrispondenti a tali gradi ..con.le. modalità ed i criteri istaibiliti nel predetto R. decreto 16 giugno 1 1921, ^nu mero 1017. Ordiniamo che il presente: decreto, munito del sigillo dello Stato sia insferto nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Relgno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osesrvarlo e di fa,rio osservare. Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921- VITTORIO EMANUELE Bonomi - De Nava - Rodino. Visto: Il guardasigilli : Rodi/nò. * 198 lì.. Decreto 5 Ottobre 1921, X. 1569. VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio' e volontà della Nazione Re d'Italia. ■Vedute le leggi 26 settembre 1920, N. • 1322, e 19 dicembre 1920, N. 1778; Veduto il decreto luogotenjenziaie S giugno 1 1919, N. 925; Veduto

il R. Decreto-legge 6 ottobre 1919, N. 2091; . Veduto il II. Decreto-legge 18 aprile 1920, N. 523; Veduto il Regolamento approvato con il K. Decreto 1 settembre 1920 N. 1521; Sentito il Consiglio dei Ministri; Finii a. proposta del Ministro per le terre liberiate dal nemico, di concerto col Presidente del Consiglio dei Mini stri. ministro per l'interno, col ministro per i lavori pubblici e col ministro per il tesoro; ABBIAMO DECRETATO E DECRE TIAMO: Art. 1. ,E' demandata ai Commissari genera li civili, nei

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Seite 75 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
Veduta la legge 7 aprile 1921 il. 457 e il relativo regolamento, approvato con Ri Decreto 21 agosto 1921 il. 1173; Veduti gli art. 7, 8 e 9 della legge . 20 giugno 1871, n. 297 il regolamento appro vato con E. D. 21 settembre 1901 n. 445 e gli a<rt. 2 e 3 del E. Decreto 6 maggio 1906 n. 224.; Veduto il E. Decreto 9 gennaio 1887 n. 4311 (Serie ina udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari delHnterno, di con certo

col Ministro per il lavoro e la 'pre videnza sociale; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO: Art. 1. Sono estesi ai territori annessi al Re gno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778 ; 1 ) La legge 7 aprile 1921 n. 457 ielle dispone il VI censimento generale delia popolazione del Regno; 2) gli articoli 7, 8. e 9 della legge 20 giugno 1871 n. 297 (serie II) sul secon do -censimento della (popolazione ; 3) il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri idi

popolazione nei comuni del Regno, approvato con E. D. 21 settembre 1901 n. 445; 4) gli art. 2 e 3 del E. D. 6 maggio *906 n. 224. . All'art. 2 e all'ultimo comma, dell'art. 11 della legge 7 aprile 1921 n. 457 sono sostituiti rispettivamente gli art. 2 e 3 del predente decreto, e, ai .secondo com ma dell'art. 12 della legge medesima, gli flirt.. 7, ' 8 e 9 della legge 20 giugno 1871'n. 297. Al primo, secondo e terzo comma del l'art. 20, all'ultimo comma dell'art. 30, e agli art. 39 e 40 del Éegolamento

ap provato con E. D. 21 settembre 1901 n. 445 sono sostituiti rispettivamente gli art. 4, 5, 6 e 7 *M presente decreto^ e àgli art. 44 e 45 del regolamento stesso gli art. 2 e 3 del R. D. 6 maggiio 1906 n. 224. - Le attribuzioni, demandate dagli art. 31 e 38 del regolamento anzidetto ai Prefet- _ Auf Grund des Gesetzes vom. 7. April 1921 ls\ 457 und der darauf bezüglichen mit kgl. Dekret vom 21. Augusrt 1921 N. 1173 genehmigten Verordnung; Auf Grund der Art. 7, 8 und 9 des Gesetzes 20. Juni 1871 N. 297

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Seite 4 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
181 R. D. 31.7.19*21 N. 1410 (pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 26.10.1921) che estende ai territori annessi le fun zioni dell'Ente Nazionale per ) incre mento delle industrie turistiche. Pag. 623 192 R. D. 6.9.1921 N. .1414 (pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 28.10.1921) ehe autorizza gli istituti : di «redito fondiari esistenti nel Regno ad .eserci tare le loro funzioni nei territori an nessi. Pag. 636 193 E. 3>. 24.10.1921 jST . ■ 1419 ( pubblicato nella Gazzetta .Ufficiale del

27.10.1921) che concede amnistia ed indulto per i reati comuni e in materia finanziaria, Pag. 639 194 R. IX 16.10.1921 N. 1469 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2. 11.1921) concernente la nomina dei membri del le Commissioni consultive regionali per le Nuove Provincie. Pag. 644 195 R. D. Legge 31.10.1921 N. 1526 (pub blicato nella Gazzetta Ufficiale del - 14.11.1921) che ìùodifiea la tariffa con tenuta nell'art. 2 del R. D. 21.8.1921 N. 1260 sulle tasse di bollo, sulle pro fumerie, sui vini

, liquori e acque mi nerali. • Pag- 645 196 R. D. 23.10.1921 N. 1530 (pubblicato nella 'Gazzetta Ufficiale d'el 15.11.1921) che. estende ai territori annessi al Re gno in virtù delle leggi 26.9.1920 - N. 1322 e 19.12.1920 N. 1778 la legge 7. 4.1921 N. 457 (Vedi Bollettino luglio 1921 fascicolo VII) sul censimento Ge nerale della Popolazione nei comuni del-Regno. Pag- 646 197'R. D/ 20Ì10.1921 X. 1548 (pubblicato nella Gazz. Uff. del 18. 11. 1921) che estende al personale della magistjatu- . , ra assunto

sotto il cessato regime l'iudennitìl di carica concessa al perso nale della magistratura del Regno con la legge 7.4.1921 N. -355. Pag. 68Ö 19S R. D.-5.10.1921 N. 1569) pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del' 24.11.1921) che reca provvedimenti per la esten sione' alle Nuove Provincie dèlie nor- ; me riguardanti le riparazioni e rico struzioni degli stabili dello stato e de gli Enti pubblici danneggiati dalla guerra. Pag- 681 199 R, D. legge 8.6.1921 N. 1573 (pubbliea- ' to nella Gazzetta Uf ficaie

del 25.11 ; 1921) che «stende alle scuole medie e | magistrali e ai licei femminili di cui-' I tura e di 'lingua italiana delle nuove I Provincie la validità' dei titoli di abi- ? litazione all'insegnamento nelle scuoi« > medie e normali ' richièsti' ne] Re gno. • 683 191 Kgl. Gesetz-Dekret vom 81.7.1921 N. 1410 (verlautbart ili der Gazzetta Uf ficiale vom '6.10.1921), welches den' Wirkungskreis des Italien. Reisever- . kehrsamtes. auf die annektierten Ge biete . ausdehnt. Seite 623 192 Omissis

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Seite 65 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
disposizioni in 'genere che disci plinano l'esercizio del credito fondiàrio nel Regno... Art- 3. L'accertamento della proprietà degli immobili- e. quello degli oneri gravanti su di essi, la costituzione e l'iscrizione delle garanzie ipotecarie, la riscossione dei crediti e la esecuzione per ottenere il rimborso delle somme ripetibili per Capitale, interessi ecì accessori, seguono secondo le' leggi ed _ altre norme vigenti nelle nuove Provincie costituite dai ter ritori annessi icomprese quelle ' special

un deposito presso l'Isti tuto la somma ricevuta .a mutuo, che gli sarà svincolata e versata tosto che > ìj eseguita nel libro fondiario l'iscrizione del diritto di pegno -costituito' a favore dell'Istituto stesso, sia inoltre prodotto il documento di debito iscritto, con gl'estratto del librò fondiario che giusti fichi il primo grado del credito senza concorrenti e siano adempiute le altre condizioni stabilire nel contratto di mutuò. Tale disposizione non vale, per mutui d!a garantirsi su imobilii siti

in idircoii : : dari nei quali non siano ancora attuati i liibri fondiari. _ - ; Art. 5. L'Istituto ha facoltà di stabilire nelle Kuòve Provincie, agenzie od uffici di pendenti. da registrarsi presso il tribu nale commerciale. Per quanto riguarda l'azione svolta dall'Istituto nei- limiti dei territori annessi, a dette succursali ed agìenziite troveranno applicatone le norme s'peiciali emanate agli effetti del la^ determinazione e del pagamento del- ,1 imposte dirette per gli stabilimenti succursali, erett

)L nei tenditori >inneissi da Enti morali e Società anonime* che abbiano la loro sede .principale entro'i vecchi confini del ItegiiOs. L'àecefrtamento dteiLl'impostia speciale sull'industria per i redditi propri delle succursali od agenzie erette in questi territori, dell'imposta sulla rendita e sugli emolumeaiti maggiori, da corri spondersi in vii a di ritenuta e con dirit ti d,i rivalsa sugli stipendi, suille pensio ni e-• siigli assegni che esse versano ai loro d-i pendenti,, »comprese liei

relative sovrimposte erariali, sarà effettuato 'u- ni,ca,mente agli effetti della determina zione delle, addizionali o sovrimposte, che gli Enti autonomi sono autorizzati ad applicare a dette imposte. Art. 6. Le operazioni di credito fondiario', anche nei territori annessi godono del- L'abbouainento .alle tassla di qualunque natura o specie, che possono competere alle finanze dello Stato per il contratto -di'mùtuo, per le iscrizioni e le cancella zioni ipotecarie, e per la emissione e la circolazione

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Seite 146 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
devono essere specifica ti tutti gli acconti e le anticipazioni ac cordali al dannéggiato, sia in danaro elle in natura, dai vari Enti e servizi sta- taili, dai Consorzi zootecnici provinciali e dall'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie, e dei suoi partecipanti, con indicazione del credito residuo netto. La rateazione sarà fatta sulla cifra dell'indennizzo al lordo delle ancipipa- zioni e degli accoliti che verranno com pensati con le prime rate corrisposte. Per conseguiiie

il pagamento delle sin gole rate, il certificato deve essere esi bito all'agente pagatore che vi fa. lie cor rispondenti annotazioni; esso viene riti rato all'atto del pagamento in saldo. Liquidato definitivamente il danno, verrà avvertito l'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Vene zie. agli effetti della cessazione delle an ticipazioni. Roma, 14 novembre Ì921.' .ti Ministro del Tesoro RE zu t AVA Il Ministro del!e Terre Liberate Raineri 213 IL MINISTERO DEL TESORO Visto l'articola 3 del

R. decreto 20 ottobre 1921. N. 1491, concernente il pagamento dei risarcimenti dei (Tanni di guerra ; DECRETA: Art. 1. I buoni relativ ai pagamenti dei dan ni di guerra sia individuali die collet tivi, emessi a favore di creditori domi ciliati nei capoluoghi di Provincie e nel la città ove la Banca d'Italia ha filiali, saranno .dalla delegazione del infioro, re si esigibili oltre che ' presso la sezione di Règia tesoreria provinciale anche presso le dette filiali. I buoni individuali'e collettivi a favo

in apposita colonna dei buoni. •Gli' interessati avranno facoltà di chiedere il pagamento in denaro nel ca poluogo della Provincia. La relativa do manda dovrà pervenire all'Intendenza di Finanza oppure alla Direzione di fi nanza prima dell'emissione del buono. Art. 2. Le quote di indennità, che entro due mesi dall'emissione dell'ordine di paga mento, iu.li potranno essere pagate per irreperibilità dell'interessato, o per mor te non denunziata all'intendenza di fi nanza, o alla Direzione di finanza, pri

nelle nuove Provincie a favore: de gli interessati o dei loro aventi diritto. Se il pagamento- non possa avvenire immediata niente, ovvero il creditore si rifiuti di accettare* il vaglia bancario, la sezione, di r. Tesoreria all'atto della resti timone idei tùtolo convertirà ì va. - glia bancari in vaglia del tesoro esigi bile presso 1 la sezione medesima. Ai termini dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1921, IST. 1491,

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Seite 113 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
zioiie fisica e di lavoro mannaie sairà »ufficiente a questo effetto il diploma di primo grado ; per le ins>e/gnanti 'fomite del titolo di cui al comma 3 'del'art. 1, il diploma per. le lingue straniere rila sciato da. un Istituto superiore del magistero femminile. Per coloro i .quali manchino d'eli di ploma di abilitazione linguistica i tito li sopradetti potranno esser resi validi per le semole di lingua non italiane, mediante una prova Iscritta e una o più lezioni pratiche vertali! sulla

mediante decreto Reale, sentita la Giunta del Consiglio supcriore dell'istruzione pub blica. Art. 9. t Per l'ammissione ai concorsi a catte dre di Istituti magistrali è di. Licei femminili di cultura delle nuove Pro vincie, e per il conferimento di incari chi nelle stesse scuole a persone estra nee ai ruoli di esse, non sono validi al tri titoli. all'iufuori di quelli prescritti per l'insegnamento delle rispettive ma terie nelle scuole medie ; nonicihè di quel li indicati nell'art- 1 comma 3, del pre

sente decreto legge, limitatamente ai Licei femminili di cultura e agli Istituti magistrali femminili salvo il Caso di decadenza d,i quelli indicati nell'art. 2, comma 8. E' pertanto abrogata, la di sposizione di cui al paràgrafo 68, pun to 2 della legge 14 maggio 1S69. nume ro 02. B. L. I. della cessata .Monar chia a. u. Art. 10. L'art. 4 del decreto legge luogotenen ziale 14 maggio 1916 N. 664 è abrogato. Art. 11. ' Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel

- la Gazzetta ufficiale, del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conver sione in legge- Ordini amo che il presente decreto, munito ' del sigillo dello Stato, sia in serto nella raccolta ufficiale delle leg gi e dei decreti del Regiio d'Italia, man dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, adirli 8 giugno 1921. ' VITTORIO EMANUELE Gioititi - Croce, Visto, il guardasigilli : Rodino. TABELLA A) Equipollenza dei titoli di abilitazione per l'insegnamento conseguiti presso

Ti ri iversità del cessato Impero austriaco. Materia per, la quale fu rilasciato l'abilitazione da Università del ces sato Impero austriaco. Latino e greco materie principali; italiano materia secondaria. Latino e greco materie principali, » Latino e italiano ma,terie princi pali. Corrispondente <abilitaizione per l'insegnamento e per l'ammissione ai concorsi per cattedre eli scuole me die nelle vecchie Provincie del Regno. Latino e greco nei Licei, materie letterarie nei ginnasi e italiano-nelle scuole

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Bollettino Ufficiale Prefettura Trento
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Seite 43 von 152
Datum: 31.12.1921
Umfang: 152
La misura di tale cessione sarà stabi lita,' per ciascuna Provincia, dal Com missariato generale'. , T Consorzi granari, dovranno rivalersi. .della perdita derivante da detta cessio ne,' mediante il maggiore prezzo di ces sione del residuo quantitativo del grano tenero, destinato alla confezione di pane a formé piccole ed occorrendo, di parte del grano duro ad essi assegnato; da de stinarsi alla confezione di paste alimen tari ad abburattamento speciale. , La percentuale del grano da destinar

si alila confezione di pane popolare, e la misura del minore prezzo di cessione co me «ovra. stabilito, saranno dal Commis sariato Generale riesaminate in base ai risiìiltati del Primo , mese, ìier assicura re la integrale riscossione dei prezzi di cessione del grano di cui all'articolo 2. Art. 5. ' 11 Cioverno del Re è autorizzato a sta bilire speciali sanzioni, senza pregiudi zio delle maggiori pene sancite dal Co dice penale per colpire le frodi niella confezione delle diverse forme di pane

precedenti articoli formeranno oggetto di un conto separate presso il tesoro al cui eventua le ammortamento si provvederà con -i mezzi che saranno stabiliti per legge. Art. 15-. TI Governo del Re è autorizzalo ad e- manare tutte le norme occorrenti per l'attuazione della puesieute legge, disci plinando le modalità di riscossione dei diversi tributi, variando i limiti di. eseir •z'ione -o riducendo ad unità aliquote, eh« colpiscano lo stesso cespite tributàrio, con facoltà di coordinare, integrane

, mo dificare od abrogare disposizioni legisla tive vigenti. ' Art. 16. . La presente legge entrerà in vigore nel ini orno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che la'presente, munita, del sigillo dello Stato, sia. inserta nella raccolto Ufficiale delle leggi e dei decre ti del Regno d'Italia, mandando a chiun que fjpetii^ di osservarla e di farla osser vare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1921. VITTORIO EMANUELE Gioii Iti - Micheli - Facta

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