richiesta dalle Prefetture con motivato rapporto che ne dimostri l'opportunità ovvero la convenienza per l'ente alienante. „Va, inoltre, avvertito che, in sede di licitazione privata, le ditte concorrenti potranno presentare ciascuna, sia a voce, sia per iscritto, se la gara ha luogo ad offerte segrete, una sola offerta per ogni lotto boschivo, salvo, peraltro, l'esperimento della gara di miglioramento ai termini delle disposizioni dell'art. 89, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924-11, n. 827. „Qualora, poi, gli enti proprietari intendano di procedere, anzi ché ajla vendita di soprassuoli boschivi per piante in piedi, alla loro utilizzazione diretta, addivenendo quindi alla vendita del prodotto rica vato, si precisa che, ove tale vendita abbia per oggetto legname in „troncarne', ad essa deve procedersi — parimenti a quanto disposto per la vendita di lotti in piedi — esclusivamente mediante il sistema della licitazione
privata od eccezionalmente, per alienazione da effet tuarsi direttamente ad Amministrazioni dello Stato, a trattativa privata. Ove poi, gli enti suddetti ritengano di procedere in èconomia anche alla segagione del „troncarne', il legname ricavato deve,' a ter mini delle norme dei Decreti ministeriali 7 e 20 gennaio scorso (G. U. n. 10 e 21 del 14 e 27 detto mese) restare vincolato .a disposizione del Ministero delle Corporazioni —.Comitato Corporativo per la Di stribuzione del Legname — cui compete