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Alpenzeitung
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Seite 2 von 4
Datum: 01.12.1942
Umfang: 4
war auch der deutsche Generalkonsul in Milano, von Alen, erschienen, der ebenfalls eim' Ansprache hielt. Die Ansprach? der Exz. Farinacci die geschichtlich reichhaltig und voll aktueller Hinweise war. löste im Publikum eine begeisterte Kundgebung für die Achse hervor. Ariegsbeschääigten-Rapport bei Carlo Del Croix Bologna, 3V. — Rat.-Rat Carlo Del Croix, Präsident des Kriegsopferver bandes, und Nat.-Rai Giovanni Bocca lini, Präsident des Jnvaliden-Hilsswer- kes, hielten in Bologna Rapport für die Präsidenten

der Sektion der Emilia und Romagna, sowie der Provinz Rovigo. In der Aussprache wurden alle Fragen der Kriegsopfer- und Jnvalidensürsorge besprochen, namentlich die Arbeitsbeschaf sung und die 'Anleitung zur Arbeit. Am Nachmittag besuchte Carlo Del Croix in Begleitung der Behörden die orthopädi sche Klinik, wo er von den Kriegsbeschä digten mit einer ergreifenden Kundge bung begrüßt wurde; er richtete ermuti gende Worte an seine Kameraden. BrotkartenfSlschev vo? dem Sondortrlbonal Roma, 30. — Die kgl

. Ouästur von Napoli gelangte vor einiger Zeit zur Kenntnis, daß mehrere Bäckermeister Brot ohne Marken zu erhöhten Preisen verkaufen. Auf Grund genauer Ermitt lungen entdeckte sie, eine Organisation für den Druck gefälschter Brotkartenab schnitte, um sie an die Bäckermeister zu verkaufen. Die vorbestraften Angeklagten Castaldo Luigi und Ferrari Gennaro haben sich mit den Angeklagten Capasso Alfredo und Michele, Buchdrucker, sowie Peppe Vincenzo und Matteo Giuseppe Garzoni, von einem Abfallpapierlager

, zusammengeschlossen und druckten auf den Abfällen von Lebensmittelkarten S8.000 Abschnitte, die dann durch die vorhergenannten Angeklagten zum Preis von 4251X1 Lire verkauft «urden. Die gefälschten Abschnitte entsprechen 96 Zentner Mehl das zum Großteil zur Broterzeugung diente. Das Sondertribu nal verurteilte die obgenannten Castaldo Luigi und Ferrari Gennaro zu 15 Jahren Kerker und 10.000 Lire Strafe, Capasso Michele zu 8 Jahren und 8000 Lire, Pepe Vincenzo und Castaldo Massimo zu 6 Iahren und 6000 Lire

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 34 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
990 \ ' conffe^idtìe 'é^deìTprejfckòl di-Vendita al: consumatori 'iiöiiche* diélla catego ria e -numerò del ti]pò' del 'tessuto base impiegate».: ' U, v Quando trailt^si, di. confezione, costituita da .più di un capo (ad es. abito compietti composto di giàcca, panciotto e pantalone oppure abito estivo composto di giacca e pantalone), si deve apporre nel l'interno della giacca l'indicazione del numero, del tipo e del prezzo di vendita al consumatore, per l'intera confezione, e nell'interno degli

altri o dell'altro capo l'indicazione del numero , del tipo. 5) Il confezionista che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, e tenuto ad indicare ai sensi del punto pre cedente, il prezzo di vendita al consumatore proporzionalmente ridotto. 6) Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente le confezioni munite delle indicazioni e del cartellino di cui ài punto 4. 7) È fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di ven dita, oltre al numero del tipo della

confezione, l'indicazione della ca tegoria e del numero del tipo del tessuto base impiegato nella con fezione stessa. * 8) Fino ad esaurimento delle scorte di confezioni prodotte an teriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e di tessuti non tipo in loro possesso alla data suddetta e non oltre il 31 ottobre p. v., i produttori potranno vendere confezioni non tipo purché pratichino prezzi non superiori a quelli fissati con il presente provvedimento per le confezioni tipo cui

esse sono assimilabili in rap porto al costo del tessuto base impiegato ed alle caratteristiche delle confezioni stesse. Tuttavia per le confezioni aventi caratteristiche di maggior pre gio di quelle previste per le corrispondenti confezioni tipo, l'assimila zione dovrà essere fatta ad un prezzo non superiòne a quello dell'ul tima sottovoce di ciascun tipo indicato nelle unite tabelle. H produttore è tenuto ad esporre sulle confezioni assimilate e sul cartellino le stésse indicazioni prescritte

al precedente puntp 4 premettendo alla voce «tipo» la dizione ((assimilate». H prezzo di/vendita al consumatore sarà quello del corrispondente tipo a cui la confezione è stata assimilata. . II commerciante al minuto è tenuto a sua volta a praticare per le confezioni non tipo di cui al presente punto, prezzi non sùperiori a quelli che il produttore deve apporre sulle confezioni stesse.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 35 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
9) il cammerciante grossista potrà vendere fino al 30 novemibre 1942-XXI le confezioni non tipo acquistate prima dell'entrata in vi. gore del presente provvedimento, no>n munite delle indicazioni pre scritte al punto 8, a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 13%. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali con. feziöni prezzi superiori a quelli- fissati per i corrispondenti prodotti tipo, franco fabbrica, aumentati della percentuale del 13% e le confe

. zioni non tipo avente caratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedimento dovranno essere vendute a prezzo non superiore a quello fissato per l'ultima sottovoce del tipo cui la con- fezione può essere assimilata. 10) Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 di cembre 1942-XXI le confezioni non tipo, acquistate a tutto il 30 no vembre 1942-XXI, non munite delle indicazioni prescritte al punto 8, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fat

tura maggiorati del 40%, per gli acquisti fatti direttamente presso il fabbricante o del 27% per gli acquisti fatti presso il grossista. Dopo tale cfeta, il dettagliante non potrà praticare per tali confe zioni prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui pos sono essere assimilati, mentre per le confezioni non tipo aventi ca ratteristiche più pregiate di quelle previste con il presente provvedi mento, esso non potrà praticare prezzo superiore a quello fissato per l'ultima

sottovoce del tipo cui la confezione appartiene. 11) La disciplina prevista dal presente provvedimento non riguar da le confezioni su misura prodotte per il committente privato con sumatore^ 12) !ll controllo sull'esecuzione delle deposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale. 13) Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedi mento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, nu mero

645. . , 14) Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno suc cessivo a quello della siia\ applicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3&egno.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 49 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
Circolare N. 19438 •del 23 settembre 1942 XX OGGETTO: Prezzo del lègìiaftìe di importazione dalla Ger mania Allo scopo di eliminare diibbi sul prezzo dà applicare al legna- me importato dalla Germania si precisa che lo stesso é parificato a quel lo di produzione nazionale. A questo proposito si richiama l'art. 1 delle disposizioni generali cìiteniite nella circolare P. 216 del 12.1.1942 XX del Ministero delle Corporazioni del seguente tenore: «t prezzi massimi come sopra determinati dovranno

essere ri spettati per le véndite dèi legname qualunque sia la nuova origine». In conseguenza le ditte importatrici di legname dalla Germania dovranno fatturare: a) nelle vendite a vagone spedito direttamente al compratore il prezzo previsto dalla circolare P. 216 del 12.1.1942 più il 7% di com penso riservato al grossista più le spese effettive di trasporto ferroviario nelle vendite franco destino. b) per le consegne da magazzino il prezzo stabilito dai listini dei ri spettivi Consigli Provinciali

delle Corporazioni applicando la riduzio ne prevista dalla circolare ministeriale P 330 quando le vendite stesse siano fatte per quantitativi uguali o superiori al vagone. Il costituendo fondo di conguaglio agirà successivamente assor- tèndo ìa differenza fra il costo del legname Germànico è il prezzo del listino nazionale secondo le norme che saranno all'uopo stabilite. Circolare P. 500 del 25 settembre 1942 XX OGGETTO: Rifinitura del greggio dei prodotti tipo tèssile Il Ministero reputa opportuno

rammentare che i produttori di manufatti tessili hanno l'obbligo d'impiegar è la totalità delle materie prime di cui dispongono, per il fabbisogno della popolazione civile nel. l'interno del Regno, nella fabbricazione dì manufatti aventi tutti le

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 33 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
UFFICIO PRÈZZI E STATISTICA Circolare P. 495 del 18 seltejmbrie 1942 XX OGGETTO: Tipi e prezzi degli abiti, soprabiti e cappotti da uomo non prodotti su misura per il pri vato consumatore 1) A partire dalla data di entrata in vigore del presente prov vedimento, gli abiti, i soprabiti ed i cappotti da uomo dovranno essere prodotti dai confezionisti, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentati, esclusivamente con le caratteristiche determinate e de scritte nelle unite tabelle

. f 2) I prezzi massimi di vendita delle confezioni tipo suddette da parte del produttore e da parte del detta,gliante al consumatore diretto, sono quelli segnati nelle apposite colonne delle, tabelle unite, in corri- ' spondenza alla descrizione di ciascun tipo. I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo esterno al costo, pagamento contanti al netto. I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono com prensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata

per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso. 3) Nelle vendite al dettagliante, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 13%, per merce franco-magazzino del grossista stesso, pagamento contanti. 4) H confezionista è tenuto ad apporre nell'interno di ciascuna confezione prodotta, ad inchiostro indelebile o mediante decalcomania a colori risaltanti, l'indicazione del numero del tipo e del prezzo

di vendita al consumatore. ' Egli dovrà inoltre apporre su ogni confezione prodotta, un car tellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazio ni della sua ditta o ragione sociale e sede, del minsero del tipio della

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 64 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
8.o - Il dettagliante è tenuto a consegnare al consumatore il pro dotto-tipo munito delle indicazioni di cui al punto. 6. 9,o - I fabbricanti potranno vendere i prodotti fabbricati apterior- mente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizioni però che praticano per tali pro dotti, prezzi npn superiori a quelli dei prosotto - tipo a cui essi pos sono essere^ assimilati in. base, glie lòrp caratterische e vi appongano le indicazioni

prescritte dal precedente punto 6, facendo precedere all'indicazione del tipo la voce ((assimilato». Il prezzo al quale il det tagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungen do a quello franco fabbrica la maggiorazione del 45% riservata al commerciante. Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, per chè aventi caratteristiche tecniche diverse dg quelle previste nella ta bella unita, i produttori non potranno effettuare la yen dita se prima non avranno chiesta

ed otteijijta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura de! punto 2 del provvedimento P. 366 pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale del 24 giugno 1942 XX. Anche a tali manufatti dovranno apporsi co|i le modalità di cui al precedente punto 6, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consuma tore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indica to dal produttore, maggiorando del 45% il suo prezzo di vendita fran co fabbrica. lO.o

- Il coijjmerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 30 no vembre 1942 XXJ, la vendita dei prodotti non tipo che, si trovano in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento' e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al punto 6 ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante o al confezionista arti giano prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso i produttori, maggiorati al massimo del 15%. Il dettagliante potrà effettuare sino

al 31 dicembre -1942 XXI lß vejidita di prodotti non tipo non iijimiti delle indicazioni prescritte al precedente punto 6, njya doyrà in tal caso praficaj-e prezzi npn su periori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, alimentati rispettivamente del 45% e (lei 30%. 11.o - I commeFcianti grossisti a partire dal l.o dicemjbre p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente puntò, a prezzi superiori a quelli fissati per la vendita dal

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 63 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
Circolare P. 510 del 7 ottobre 1942 XX OGGETTO: Tipi e prezzi dei tessuti con crine animale o artificiale . In applicazione del D. M. 14 marzo 1942 XX, pubblicato nella Gazzéta Ufficiale del giorno 16 stesso mese il Ministero determina quan to segue: l.o - I produttori di tessuti fatti con crine animale o artificiale pos sono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del regno, esclusivamente prodotti-tipò aventi le caratteristiche indi cate nell'unita tabella

ridotto. 4.o - Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le ven dite al produttore, figuranti nell'apposita colonna dell'unita tabella, aumentati di non oltre il 15%, per merce franco magazzino del gros sista stesso pagamento còntanti. 5.o - I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo. 6o. - E' fatto

obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo, ad intervallo «di non oltre un metro, in modo ben visibile ed indelèbile, le indicazion della sua ditta o ragione sociale e sede, della categoria, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore. ,7.o - Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il umero del tipo del prodotto vendute ed aggiungere le dichiarazioni che lo stesso è munito delle indicazioni di cui ol punto 6.

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 80 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
10:6 * , • C ferisca acquistare gli stessi a numero anziché a peso, il prezzo di ven dita per sacco dovrà determinarsi sulla base/del peso previsto per il tipo di sacco oggetto della contrattazione e del relativo prezzo massi mo, fissati nella tabella allegata al provvedimento P. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1942 XX. In tal caso, però, l'imballo del collo sarà fatturato a 1 parte in ba se al prezzo a chilo della tela-tipo impiegata, entro il limite del 2% sul

peso del collo stesso. Si comunica inoltre, che è ammesso che il venditore, pur rimanen do invariato il prezzo del sacco calcolato come sopra detto, consegni la merce con peso in più o in meno, per unità o per partita, nei limiti delle tolleranze già stabilite nel provvedimento in parola. Circolare telegraf. P. 526 del 20 ottobre 1942 XX OGGETTO: Prezzo legname in tronchi A chiarimento quesiti formulati circa disposizioni contenute nel la circolare P. 247 dèi 23 febbraio corrente anno, comunicasi

che le gname in tronchi di diametro superiore ai limiti indicati predetto prov vedimento, qualóra risulti normalmente destinato alle miniere come puntellarne, deve, essere venduto at prezzi non superiori quelli previ sti nella stessa circolare P. 247 alt. Per puntellarne da miniera prodotto in regioni non elencate nel provvedimento P. 247 del 23 febbraio i prez zi vendita non potranno superare lire trecento al metro cubo per merce resa franco vagone partenza Ferrovie Stato. Circolare P. 527 dèi

20 ottobre 1942 XX OGGETTO: Prezzo legname ? Alle disposizioni contenute a pag. 3 della circolare P. 216 del 12 gennaio corr. anno per la travatura uso Trieste abetè e pino Silvestre va apportata la seguente aggiunta :

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 84 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
1Ó40 cipienti vuoti. Copia 'd'ella tabella dovrà altresì essere trasmessa al Ministero delle Corporazioni per gli opportuni controlli. • -s 2.o - L'importo dei recipienti sarà stabilito dalle case produttrici sulla base del 70% del prezzo dei recipiènti stessi. 3.o - I produttori delle profumerie non potranno richiedere ai com mercianti, per la restituzione dei vuoti, un deposito cauzionale. E' in vece in facoltà dei commercianti richiedere al consumatore, che non re stituisca all'atto

dell'acquisto un corrispondete vuoto, un deposito cau zionale, che non dovrà comunque superare i seguenti limiti: 4 volte il prezzò del vtioto per i recipienti di valore sino a L. 2.; 3 volte il prezzo del vuoto per i recipienti di valore superiore ia L. 2.—, mia non superiore a L. 3.—; 2 volte il prezzo del vuoto per i recipienti di valore superiore a [LI 3.—, ma non superiore a L. 5.—•; . 1 volta il prezzo del vuoto per i recipienti di valore superiore a L. 5.— Il commerciante -dovrà rilevare per detta

cauzione una ricevuta con bollo a suo carico nella quale dovrà esseri indicata anche lai cifra che, oltre alla restituzione della cauzione il commerciante pagherà, in base alla tabella sopra indicata, per la rèstituzione del vuoto. 4.0 - Le industrie di profumerie provvederanno ad apporre sia sul vetro che sulla confezione esterna dei prodotti di profumeria conte nuti in recipienti da recuperare un piccolo cartellino portante la di citura: «Kiimiborso per la restituzione del recipiente

». 5 .0 - La restituzione dei vetri da parte del consumatore acquirente dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data della ricevuta di cui al punto precedente. -

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 51 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
del quantitativo di merce og getto del campionamento. Verranno prelevati tre campioni, che regolarmente sigillati da ambo le parti, saranno trattenuti, uno dal compratore e gli altri due dal fabbricante. Ciascuna delle due parti farà eseguire da un R. lavoratorio au torizzato l'analisi sul campione prelevato in contradditorio; e, se la differenza di titolo fra le due analisi non supererà la mezza unità di anidride fosforica, la liquidazione sarà fatta sulla media dei risultati delle due analisi

e le spese saranno compensate, salvo sulla repressio ne delle frodi e. al relativo regolamento. Se la differenza sarà maggiore, e non si verrà ad un accordo, si procederà ad una terza analisi, da affidarsi al laboratorio di chimica agraria del R. Istituto superiore agrario di Milano, del terzo campione prelevato in contradditorio, rimasto in possesso del fabbricante. Tale analisi si intenderà definitiva e tutte le spese occorse per il campiona mento (comprese quelle di viaggio) e per le conseguenti

analisi, sa ranno a carico della parte che avrà denunciato il titolo che si distacca di ;più dal risultato^ della terza analisi. Quando non fossero stati conservati, o non si trovassero in per fette condizioni i sacchi di riserva per il campionamento, il titolo pre so per base nelle determinazioni del prezzo al q.le sarà considerato definitivo, ed il compratore dovrà rimborsare al fabbricante le spese da esso sostenute in conseguenza del reclamo. Nel caso in cui la consegna della merce avvenga alla

rinfusa, non saranno validi altri campioni che non siano stati prelevati su richiesta del compratore, in contraddtorio sulla merce caricata in partenza pres so la fabbrica speditrice. b) I prezzi attualmente stabiliti per i vàri mesi di consegna per il solfato ammonico, nitrato di calcio, nitrato antmonico e calciociana- mide saranno applicati con la seguente regola: 1 Per la merce consegnata o spedita dai fabbricanti dal l.o luglio

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 22 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
„Per ovvie ragioni tali gravi inconvenienti^ debbono essere es- -solutamente evitati e si fà affidamento sulla collaborazione degli Enti in indirizzo per richiamare in merito l'attenzione dei dipendenti Comuni e- dei Comandi Stazione CC. RR. b) Ai dipendenti Comuni deve essere, altresì, raccomandata^ una mag giore esattezza nell'indicazione degli altri trattamenti assistenziali eventualmente già disposti od in corso a favore del richiedente o di componenti la famiglia e della esistenza o meno

dello di bisogno. Ai Comandi Stazione CC. RR. è opportuno far presentò che non bisogna limitarsi a confermare le dichiarazioni del Comune, ma devono svolgere una più accurata indagine sui mezzi di sussisten za e sulla capacità lavorativa dei richiedenti, segnalando ogni altra notizia utile ai fini della concessione o meno del trattamento as sistenziale ed alla determinazione della misura del medesimo. c) Qualche Comune ha accettato ed istruito domande di persone il cui caso non rientra tra quelli

previsti dell'ordinanza del Duce ed annesse istruzioni. Allo scopo di evitare agli Uffici competenti un inutile lavoro di istruttoria delle pratiche ed agli interessati attese e delusioni dan nose, si prega di voler precisare agli organi dipendenti quali sono i casi previsti dall'Ordinanza, per la concessione del relativo trat tamento, roccomandando di non accettare le richieste di coloro per i quali può escludersi a priori l'ammissione al trattamento predetto. 4) Presentazione di più moduli

di richiesta del trattamento di cui alla Ordinanza del Duce „Si verifica spesso il caso di profughi dell'A. I. o di congiunti di connazionali ivi residenti che presentano al una seconda e perfino

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 20 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
„Nel caso di concessione di sussidio mensile da parte di questo Ministero, l'assistenza dell'E. C. A. è infatti sostituita dal sussidio stesso, mentre nel caso di concessione del solo sussidio straordinario è evidente che dall'istruttoria della pratica è risultato non sussistere nei confronti dei richiedenti le condizioni per la concessione del sussidio mensile, e per tanto anche gli E. C. A. debbono sospendere l'erogazione di quello da loro eventualmente già accordato. „E poiché è stato

da varie parti segnalato che alcuni profughi allo scopo di riottenere il sussidio, cambiano residenza e sorprendono la buona fede dell'E. C. A. locale, facendo una nuova richiesta e tacendo le circostanze della precedente sospensione, si prega codesta Prefettura di voler impartire istruzioni a tutti gli E. C. A. dipendenti perchè non ammettano al sussidio richiedenti che non producano una dichiarazione del Comune di precedente dimora, dalla quale risulti se al richie dente stesso sia stato

in precedenza concesso o rifiutato o sospeso il sussidio. ♦ „Si intende che analoga dichiarazione dovrà essere, dagli stessi ECA, rilasciata anche ai congiunti dei connazionali rimasti in A. 1. che cambiano residenza. 2) Termini utili per la concessione del sussidiò dell' ECA e per la richiesta del trattamento dell'ordinanza del DUCE „Risulta che non tutti i congiunti di connazionali rimasti in A. O. I. hanno presentato domanda sul modulo prescritto per la conces sione del sussidio previsto dall'ordinanza

del Duce, e cosi pure un certo numero di profughi dall'A. I. molto probabilmente perchè percepiscono il sussidio gioinalireo erogato dagli ECA e temono di vedere ridotto od ad- diritura sospeso tale sussìdio in seguito al risultato dell'istruttoria promos sa da questo Ministero. „Si prega pertanto di dare ai dipendenti Comuni lé seguenti disposizioni :

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Seite 50 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
caratteristiche, comprese quindi anche quelle di rifinitura, fissate net provvedimenti di tipizzazione. Non adempie a tale preciso obbligo il fabbricante che si limi ti a produrre prodotti-tipo non finiti. Chi non è in condizioni di ef fettuare l'intero ciclo di fabbricazione del prodotto tipo e deve ri nunciare a produrre, o deve far eseguire per suo conto, presso altri fabbricanti, quelle lavorazioni che non è in condizione di far eseguire nei propri stabilimenti. Solo in via eccezionale

si può consentire l'acquisto da altre ditte di manufatti greggi per essere rifiniti. In tal caso però la ditta acqui rente deve scaricare la -ditta venditrice, produttrice del greggio, di ogni responsabilità, assumendosi l'obbligo per iscritto di rifinire i prodotti tipo da vendersi a prezzi non superiori a quelli massimi fis sati dal Ministero delle Corporazioni per la vendita al produttore. .f Circolare N. 503 del 2 ottobre 1942 XX OGGETTO: Prezzo dei fertilizzanti In relazione alle decisioni

adottate per la fissazione dei prezzi dei fertilizzanti, dal Comitato interministeriale di coordinamento per gli approvvigionamenti, la distribuzione e i prezzi, il Ministero delle Corporazioni dispone quanto appresso: I. - I prezzi di vendita dei fertilizzanti dai produttori alla Fede- zione Italiana dei Consorzi Agrari continueranno ad essere regolati dalle vigenti disposizioni, con le seguenti precisazioni: at) Il prezzo al q.le del perfosfato minerale sarà determinato mol tiplicando il prezzo

ad unità di anidride fosforica per il titolo mini mo aumentato di 70 cent, di unità. Così il prezzo del perfosfato mù nerale 14-16% sarà calcolato sul titolo 14,70; quello del perfosfato minerale 15-17% sul titolo 15,70; e così per gli altri titoli. Detto criterio di valutazione sarà seguito anche dai Consigli Pro vinciali delle Corporazioni, per la determinazione dei prezzi di ven dita al consumo. , Il compratore avrà diritto di richiedere la liquidazione del prez zo in base ad apposita analisi

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Seite 68 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
Per poter assicurare quindi il rifornimento delle Forze Armate e per evitare ogni dispersione di questa fondamentale materia prima, il Ministero ha già adottati vari provvedimenti, intesi a controllare la distribuzione del legname da opera e ad eliminare alcuni consumi che non erano strettamente indispensabili. Per realizzare, tuttavia, un'uiteriore economia di consumo del legname da opera, Con decreto in corso, si è ritenuto opportuno prov vedere anche & vietare la fabbricazione dei giocattoli

, per la cui produ zione vengono irtì.|)iegate ari eh e altre materie prime (latta, chiòdi, fer ro e gomma) delle quali vi è scarsa disponibilità. Mentre il divieto di produzione decorre dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la vendita dei giocattoli già prodotto a tale data viene consentita fino al l.o marzo 1943 XXI. H Ministero richiama particolare attenzione delle Eccellenze i Prefetti sui nuovi compiti che il provvedimento in questione demanda ai Consigli Provinciali delle

Corporazioni (visto e controllo degli in ventari e dei libri di carico e scarico, che dovranno essere compilati a cura dei produttroi e dei commercianti). Circolare P. 513 tidì'8 ottobre 1942 XX « OGGETTO: Prezzo degli abiti, soprabiti e cappotti da Uomo eseguiti pèt* conto dèi cotftiiìitieiite A richiesta della Federazione di categoria, il Ministero, a deroga di quanto disposto al punto 1 del provvedimento P. 483, pubblicato , nel numero 218 del 16 novembre 1942 XX della Gazzetta Ufficiale del Regno

, consente Famimissione : l.o - della categoria extra di sarti per le città di Bologna e di Venezia. 2.6 - della categoria, di sarti per i comuni che, pure avendo una popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, siano capoluoghi di pro vincia. Il Ministero consente inoltre ai Consigli Provinciali delle Corpo razioni di inscrivere, eccezionalmente, anche in prima categorìa le a- ziende di vendita a dettaglio di tessuti o di confezioni Sii misura per conto del privato consumatóre, quando si trovino in città

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Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
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Seite 62 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
Questo Ministero, nel mentre conferma che il cotone idrofila tipo, perchè possa considerarsi tale, deve rispondere a tutti i requi siti compresi quelli di. confezionatura, indicati nel provvedimento P. 243, pubblicato nel n. 43 .del 21.2.1942 XX nella Gazzetta Ufficiale del Regno, non ba difficoltà a riconoscere alle ditte confeizioniste in parola la veste di produttrici di cotone idrofilo. Conseguenten^ente, se esse vorranno assumere tale figura dovranno accollarsi gli obblighi relati vi per

i produttori di cotone idrofilo compreso naturalmente quello di non praticare prezzi superiori a quelli fissati dal Ministero, per le vendite dal produttore, con il citato provvedimento P. 243. A modifica perciò delle disposizioni contenute nel provvedimento P. 395 del 7 luglio 1942 XX, si dispone che i produttori di cotone idro filo che non intendono procedere alla impacchettatura dello stesso nel le pezzature previste dal provvedimento P. 243, sono autorizzati a ven dere alle ditte confezioniste cotone

idrofilo tipo in balle, a condizione però che le stesse rilascino dichiarazione scritta alla ditta venditrice, impegnandosi a provvedere alla rifinitura del cotone tipo, acquistato confezionandolo nelle pezzature previste dal provvedimento P. 243 ed assumendosi tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni per ì fabbricanti di tessuti tipo. Circolare P. 509 del 7 ottobre 1942 XX OGGETTO: Passamanerie per divise militari o per arredi per l'esercizio del culto e degli indumenti per ecclesiastici

A soluzione di quesiti formulatigli, il Ministero chiarisce che le passamanerie occorrenti per le divise militari, non essendo destinate al consumo della popolazione civile, debbono considerarsi non soggette al la disciplina della, tipizzazione. Conseguentemente le passamanerie in parola non debbono consi derarsi comprese tra quelle bloccate a norma del D. M. 14 marzo 1942 XX. Altrettanto dicasi per le passamanerie occorrenti per l'esercizio <3el culto o per indumenti per ecclesiastici.

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Seite 11 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
richiesta dalle Prefetture con motivato rapporto che ne dimostri l'opportunità ovvero la convenienza per l'ente alienante. „Va, inoltre, avvertito che, in sede di licitazione privata, le ditte concorrenti potranno presentare ciascuna, sia a voce, sia per iscritto, se la gara ha luogo ad offerte segrete, una sola offerta per ogni lotto boschivo, salvo, peraltro, l'esperimento della gara di miglioramento ai termini delle disposizioni dell'art. 89, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione del

patrimonio dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924-11, n. 827. „Qualora, poi, gli enti proprietari intendano di procedere, anzi ché ajla vendita di soprassuoli boschivi per piante in piedi, alla loro utilizzazione diretta, addivenendo quindi alla vendita del prodotto rica vato, si precisa che, ove tale vendita abbia per oggetto legname in „troncarne', ad essa deve procedersi — parimenti a quanto disposto per la vendita di lotti in piedi — esclusivamente mediante il sistema della licitazione

privata od eccezionalmente, per alienazione da effet tuarsi direttamente ad Amministrazioni dello Stato, a trattativa privata. Ove poi, gli enti suddetti ritengano di procedere in èconomia anche alla segagione del „troncarne', il legname ricavato deve,' a ter mini delle norme dei Decreti ministeriali 7 e 20 gennaio scorso (G. U. n. 10 e 21 del 14 e 27 detto mese) restare vincolato .a disposizione del Ministero delle Corporazioni —.Comitato Corporativo per la Di stribuzione del Legname — cui compete

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Seite 21 von 88
Datum: 01.12.1942
Umfang: 88
a) informare i connazionali di cui sopra, che si trovano in tali condi zioni, che il sussidio mensile concesso da questo Ministero, a se guito dell'istruttoria prescritta dall'ordinanza del Duce, sostituisce il sussidio giornaliero erogato dall'ECA, e che debbono, pertanto, presentare subito — ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre p. v. — la domanda di trattamento assistenziaFe compilata sull'appo sito modulo, sotto pena di. cessazione immediata del sussidio gior naliero corrisposto dall'ECA

; b) sospendere, a datare dal 1-1-1943 XXI, l'erogazione del sussidio giornaliero dell'Ente Comunale di Assist, a tutti coloro che non avranno provveduto entro il 31 dicembre a presentare al Comune la domanda sul prescritto modulo; c) informare i rimpatriati dall'Africa Italiana ed in particolare quelli della Libia che debbono — nel loro interesse — presentare su bito, ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di rimpatrio, l'accennata domanda, per evitare anche nei loro confronti la stessa sospensione

. 3) Necessità di svolgere con maggiore sollecitudine e precisione le pratiche di assistenza. a) Si è' rivelato che taluni Comuni e Comandi di Stazione CC. RR., protraggono l'istruttoria delle pratiche per assistenza per mesi, non attenendosi alla precisa disposizione contenuta nel paragrafo 6 del l'ordinanza del DUCE del 27 dicembre 1941 XX, che ne limita it termine a giorni 10. „Si verifica pertanto assai spesso il caso di profughi che dai più lontani Comuni del Pregno vengono personalmente a Roma per sol

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