72 Ergebnisse
Sortieren nach:
Relevanz
Relevanz
Erscheinungsjahr aufsteigend
Erscheinungsjahr absteigend
Titel A - Z
Titel Z - A
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_60_object_3233083.png
Seite 60 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
prezzo del quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore; sarà calcolalo, aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiora zione del 50°/o riservata al commercio. Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i natri-tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2° del provvedimento P. 366 del

20 giugno 1942 XX. L'indicazione di tale prezzo, aumentato dalla maggiora zione del 50o/o riservata al commercio, dovrà essere apposta se<- secondo le norme del punto 4° del presente provvedimento. 9°) Il commerciante grossista potrà venderei i nastri non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 8°, ma non pottirà praticare prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i cor rispondenti prodotti tipo cui possono

essere assimilati, aumentati dalla percentuale del 16o/o. 10°) Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 di cembre 19-12 XXI i nastri non tipo, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 8°, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura, maggiorati del 50% per gli acquisti fatti- presso il produttore e maggiorati del 3 4 o/o per gli acquisti fatti presso il grossista. ;Dopo tale data il deettagliante non potrà praticare per tali nastri, prezzi superiori

a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui essi possono essere asimilati. Il 0 -) Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato ai Consigli Provinciali delle Corpora zioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale. 12°) Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedi mento, si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, numero 645. 13°) Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno suc cessivo a quello della sua applicazione

sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

1
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_8_object_3232977.png
Seite 8 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
rendimento, l'analisi dei costi di lavorazione ed il calcolo del materiale ricavabile, indiranno, presso i locali dei Comandi medésimi ed anche pre scindendo dalle norme del regolamento per l'amministrazione del patrimo nio e^la contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827, una gara tra alcune ditte particolarmente idonee ed usual mente lavoranti nella zona, sulla base del costo di lavorazione come sopra calcolato, al fine di promuovere offerte per la assunzione

della lavorazione boschiva a costi inferiori a quello base anzi cennato. Tali offerte non do vranno oltrepassare il limite massimo di ribasso del 205tf prezzo base. „Agli effetti della gara si stabilirà, inoltre, preferibilmente mediante scheda segreta, la misura minima del ribasso che le ditte concorrenti do vranno offrire sul prezzo base di lavorazione, misura che non dovrà in nessun caso essere inferiore al 3 per cento. „In occasione della scelta delle ditte da invitarsi alla gara, così come

ai fini della determinazione del limite minimo di ribasso da prefis sarsi, i Comandi provinciali della Milizia Nazionale Forestale si concerte ranno, sempre che possibile, con le Amministrazioni degli enti ausiliari proprietari, allo svolgimento delle gare, poi, interverrà anche un rappre sentante della R. Prefettura. „Va, infine, avvertito che, ove, anteriormente alla data della pre sente normale, siano stati stipulati, in conformità delle nprme del T. U. della legge comunale e provinciale e del

Regolamento per la amministra zione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, regolari contratti da rendersi esecutivi a' termini dell'art. 10 del R. D. L. 2 gennaio 1941, n. 1, per la vendita da parte di enti ausiliari di lotti boschivi di loro pro prietà, i Comandi Provinciali della Milizia Nazionale Forestale si asterran no da ogni intervento inteso a precludere, attraverso provvedimenti di re quisizione, la definizione delle vendite medesime. „Qualora, poi, dovesse, anche in prosieguo

, accertarsi che le ope razioni relative alla vendita di beni suddetti, requisibiH a norma delle di- sposizioni del decreto-legge anzicitato, fossero già pervenute ad una fase avanzata, i Comandi summenziati vagheranno attentamente ogni singolo caso di decidere sulla convenienza o meno di procedere alla relativa re quisizione, tenute presenti le finalità del R. D. L. 18 agosto 1942 n. 882 la salvaguardia, nei limiti del possibile, degli interessi finanziari degli enti proprietari e la necessità che

2
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_76_object_3233115.png
Seite 76 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
5°) Il venditore è tenuto a non staccare tino all'esaurimento; della pezza la fascetta di garanzia allo scopo di permettere all'ac quirente di riconoscere il tipo ed il prezzo. f 6°) E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di» vendita il numero e l'altezza dei prodotti-tipo. 7°) Il fabbricante potrà vendere le etichette tessute e i nastri pieir i tiranti da calzature prodotti anteriormente alla data di entra ta in vigore del provvedimento P. 160 e in corso di lavorazione alla

data stessa, a condizione però che pratichi per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono es sere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed ap plichi le disposizioni del precedente punto 3 facendo precedere alla voce v tipo la dizione assimilato ». Il prezzo al quale il dettaglian te è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolata aggiungendo a quello franco fabbrica la maggiorazione del 50 per conto riser vata al commercio. Per le qualità che

risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i prodotti tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se pri ma non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo» la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942. ^L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50o/o riservata al commercio, dovrà essere apposta secondo le norme del precedente punto 3 del presente provvedimento

. / 8°) Il commerciante grossista potrà vendere fino al 31 dicem bre 1942 XXI le etichette tessute ed i nastri per i tiranti da cal zature non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del provve dimento P. 460 non muniti delle indicazioni prescritte al puntìo 7 a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del IGo.b. Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali pro-i dotti prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i corri spondenti prodotti tipo cui possono essere

assimilati, aumentati; della percentuale del 16%. 9°) Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 gen-, naio 1943 XXI le etichette tessute ed i nastri per tiranti da calza ture non tipo acquistati a tutto il 31 dicembre 1942 XXI non mu-

3
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_5_object_3232971.png
Seite 5 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
Circolare n. 1085 Rag. del 15 gennaio 1942 XXI Oggetto: Soccorsi militari - Rinnovazione annuale dei mod. 5 Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni detta Provincia Si rammenta che alla fine del corrente mese di gennaio verrà a scadere la validità dei ruoli mod. 5 emessi nel -1942, e che occorre, per tanto, procedere al loro rinnovo, tenendo presenti le disposizioni impartite con le circolari prefettizie n. 145 Rag. dell' 8 gennaio 1941 e n. 2240 Rag. del 24 gennaio 1942 XX, emanate

in occasione dei precedenti rinnovi annuali. Si prega, inoltre, di richiamare l'attenzione del dipendente personale sulle seguenti disposizioni, allo scopo di eliminare le irregolarità riscontrate in occasione dei precedenti rinnovi: 1) il rinnovo dovrà infallantemente avere effetto dal 1 febbraio prossimo, ed il pagamento dei soccorsi da parte degli uffici postali per la prima quindicina di febbraio dovrà effettuarsi in base ai nuovi ruoli, indi cando sugli elenchi mod. 10 il nuovo numero delle partite

; 2) sul nuovo ruolo si dovranno riportare soltanto le partite ri maste in vigore alla data del 31 gennaio, senza alcuna variazione, sia nel l'importo del soccorso, sia nei rapporti delie persone beneficiarie, perchè ogni variazione dovrà essere effettuata successivamente al rinnovo, con iscrizione di nuove partite, previa soppressione delle partite da variare, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento; < 3) nel nuovo ruolo si dovrà indicare chiaramente ed in rosso il numero della corrispondente partita

del vecchio ruolo; ed alla colonna 11 si dovrà indicare, come decorrenza del soccorso, la data di decorrenza iniziale del soccorso stesso, e non la data del rinnovo. Il Prefetto FROGGIQ

4
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_24_object_3233010.png
Seite 24 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
Nell'occasione si ritiene opportuna fare uno speciale rife rimento al 3 comma dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 31 marzo* 1942 XX sopracitato. Esso prescrive che, al fine di conseguire la riduzione di e- nerg'ia stabilita, gli utenti industriali devono ridurre la durata o la intensità del lavoro nelle loro officine e stabilimenti. L'esperienza dello scorso inverno pare che dimostri che la riduzione di durata del lavoro sia il mezzo più efficace per assicurare la riduzione del del consumo

di energia: ad essa pertanto dovrà essere data la pre ferenza. Codesto Consiglio è pregato di invitare le Unioni provin ciali dipendenti a promuovere sollecitamente là dove possibile, ac cordi al riguardo fra imprese elettriche e ditte consumatrici, tenen do gli opportuni contatti con le Unioni dei lavoratori. Le eventuali divergenze dovranno essere sottoposte alle deci sioni degli Ispettorati Corporativi, i quali, quando trattisi di sta bilimenti ausiliari, hanno l'obbligo di sentire le delegazioni del

Fabbriguerra competenti per territorio. Agli stessi Ispettorati e Delegazioni le Unioni dovranno poi comunicare gli accordi in tervenuti. Gli \spettorati Corporativi sono invitati ad effettuare con ogni mezzo a propria disposizione rigorosi controlli per accertare la integrale applicazione del provvedimento in oggetto. Circolare a. 1 del 14 dicembre 1942 XXI OGGETTO : Norme per l'applicazione del Decreto Ministe riale 27 novembre 1942-XXI sul blocco delle lastre di vetro per infissi li Decreto Ministeriale

27-11-1942 XXI, stabilisce che, a par tire dalla data di- pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale (3 dicembre 1942 XXI n. 286) tutte le lastre di vetro per infissi esistenti presso le fabbriche, e quelle che saranno dalle stessie fabbriche prodotte dopo tale data, sono bloccate a disposizione del

5
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_17_object_3232995.png
Seite 17 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
dell'art, 40 del R. D. L. n. 1529. Tale soluzione importa che gli Uffici e le Commissioni amministrative accertino, in dunto di fatto, se la diminu- % zione stessa sia di almeno 1|5 del valore già accertato e possa, pertanto, avere efficacia ai fini della rettifica con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stabile è rimasto inutilizzato. Per l'imposta somplementarn la sospensione del pagamento non trova giustificazione, perchè la perdita del reddito non è, nella specie

, totale e permanente; condizioni queste richieste dall'art. 3 del R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1027, per lo sgravio o la sospensione della imposta. Invero oltre al fatto che in base all'art. 20 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra, Io Stato è obbligato a rimettere in prìstino gli stabili danneggiati in seguito ad operazione bellica, deve te nersi presente che il reddito costituisce parte del reddito globale colpito da imposta complementare, reddito globale la cui

diminuzione per il fatto della provvisoria inutilizzazione può solo essere tenuta in conto agli effetti della rettifica del reddito secondo le disposioni generali in materia. Per quanto riguarda i redditi soggetti all'imposta di R. M. deve essere concesso l'immediato sgravio dell'imposta mobiliare e dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni nonché della addi zionale provinciale, del contributo consiliare e di quella a favore dell'ECA nei casi di completa distruzione del cespite

produttivo del reddito. Data la particolarità e gravità dell'evento bellico si può, in un pri- tempo, prescidere dalla osservanza delle formalità della presentazione delle denuncie di cessazione, e delle richieste di sospensione, e quindi gli uffici potranno liquidare gli sgravi, previo accertamento da parte degli uffici stessi, ed in base anche alle domande, in carta libera, dei sinistrati debi tamente controllate. Nei confronti invece dei contribuenti che hanno sospeso l'esercizio non si ritiene

6
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_29_object_3233020.png
Seite 29 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
5) I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della, descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi sono comprensivi dell'onore per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal detlagliante al con sumatore. 6) Sui prodotti-tipo il produttore è tenuto ad apporre le indicazio ni prescritte con le modalità indicate dagli art. 5 dei DD. MM.. 16 marzo e 11 agosto 1941 XIX e dal provvedimento P. 114 del

21-10-1941 (Gazzetta Uff. n, 285 del 3-12-1941 XX). 7) Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture le categorie ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la r.i- chiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al; precedente punto 6. 8) E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente! punto 6. 9) A partire dalla data di entrare in vigore del presente provvedi mento è vietata la fabbricazione dei prodotti-tipo della catego ria «E», contraddistinti

dai numeri dall' 1 al 13 e dal 21 al 25, nonché dei prodotti-tipo della categoria «I» contraddistinti .dai numeri 30, 31 e 32, già contemplati nella tabella allegata al D. M. 11-8-1941 XIX. Tuttavia è consentito portare a termine, entro il 15 gennaio 1943 XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrala in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione. Conseguentemente dopo il 31 gennaio 1943 XXI, non potran no più prodursi confezioni fatte con

, i tessuti tipo n. 30, 31 e 32 della categoria «I». 10) Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel pre sente provvedimento è demandato ai Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale. 11) Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1911 mi merò 645. 12) Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff. del

7
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_52_object_3233067.png
Seite 52 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
limentari e le vendite che si rendono necessarie per la ripartizione fra gli aventi causa dell'asse ereditario; \ b) la vendita dei letti, delle reti da letto e delle sedie impa gliate e con piano di legno senza imbottitura, fabbricati anterior mente alla data di pubblicazione del presente decreto; c) riparazione di mobili, fatta per conto del proprietario di essi. Art. 12. Per la fabbricazione di mobili non destinati alle abitazioni o che non rientrano nel mobilio per ufficio, e che siano

neces sarie per speciali usi (Forze Armate, Istituti Scientifici, ecc.) pol tra concedersi di volta in volta dal Ministero delle Corporazioni, su proposta del Comitato Corporativo per la Distribuzione dèi Legname, una speciale autorizzazione alla fabbricazione e alla ven dita, autorizzazione che darà diritto alla relativa assegnazione del legname. Art. 13. Lo assegnazioni di legname per la produzione di mobili ti po per abitazione e per uffici, saranno fatte mensilmente dal Co^ mitato Corporativo

per la distribuzione del Legname, alla Fede;-' razione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno, la quale prowederà a ripartirlo fra i produttori di mobili secondo un appo sito piano di riparto da approvarsi dal Comitato stesso. Quando 1 trattasi di distribuzione agli artigiani, la Federazione suddetta pren derà accordi con la Federazione Naz. Fascista degli Artigiani. Art. 14. Ogni trimestre le ditte produttrici di mobili trasmetteranno al Comitato Corporativo per la Distribuzione del

Legname l'estratto del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del presente decreto,^ da cui dovranno risultare le quantità di legname detenuto ai mof -i mento dell'entrata in vigore del presente decreto e di quello succes sivamente ricevuto in assegnazione, e le quantità e specie di mobi lio fabbricato.

8
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_59_object_3233081.png
Seite 59 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
su ogni pezza che deve essere sempre di 10 metri, una fascetta di garanzia for nita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo di nastro seguito dalla relativa altezza in mm. e del prezzo, di vendita al con sumatore per metro. Per forniture alle industrie, per le quali la confezione può essere superiore a 10 metri, il produttore dovrà apporre invece un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, munito delle indi

cazioni sopra descritte e del prezzo franco fabbrica invece di quello al consumatore. 5°) Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto. 6°) Il venditore è tenuto a non staccare, fino all'esaurimenti della pezza di nastro, la fascetta di garanzia, allo scopo di perni eit lere all'eventuale acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo del mastro stesso

. 7°) E' fatto obbligo ai venditori di segnare nelle fatture di ven dita il numero e l'altezza dei nastri-tipo. 8°) Il fabbricante di nastri, potrà vendere i nastri prodotti an teriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento P. 437, o in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione j^era che pratichi per tali nastri ,prezzi non superiori a quelli dei nastri- tipo, cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteri stiche tecniche, ed applichi le disposizioni del precedente

9
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_49_object_3233060.png
Seite 49 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
na) e del numero del mobile (in cifra araba) previsti nella tabella; della dilla produttrice e del prezzo di vendita dell'esercizio com merciale al consumatore (prezzo indicato nella colonna 3 della tabella). Le indicazioni di cui sopra dovranno essere apposte su di una parie del mobile che non possa venire sostituita senza muta mento od alterazione sostanziale delle caratteristiche costruttive specificate nella tabella medesima. (Sulla superficie inferiore del piano dei tavoli; sulla

superficie interna delle assi laterali di eia:-- scun cassetto; sulla faccia interna di una delle gambe delle sedie/). Art. 5. < E' fatto obbligo al venditore di specificare nella Iattura il numero e la lettera della categoria cui il mobile venduto appartiene. Art. 6. Le dille produttrici dovranno compilare un inventario nel quale siano specificati : a) le quantità e specie di legname detenutoi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto; b) le quantità' e le specie di mobili già approntati per

la vendita, con l'indicazio ne dei relativi prezzi; c) le quantità e specie di mobili in corso di lavorazione alla data suddetta, con l'indicazione dei relativi prezzi. Le aziende commerciali provvederanno a compilare analogo inventario, specificando le quantità e specie dei mobili detenuti alla data di entrata in. vigore del presente decreto ivi compresi quelli in corso di consegna da parte delle ditte produttrici, con l'indicaJ- zione dei relativi prezzi di vendita. Questi non potranno superar

^ il prezzo di fattura del produttore maggiorato del 55o/o e dovran no essere indicati sui mobili con appositi cartellini. ! Art. 7. c Le ditte produttrici e le aziende commerciali impianteranno altresì un registro di carico e scarico vidimato prima dell'uso, dal competente Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Nella parte riservala al carico, le ditte produttrici segneranno: a) le quantità

10
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_42_object_3233046.png
Seite 42 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
La ripartizione delle aziende nella l a , 2 a , 3 a categoria del gruppo «B sarà effettuata entro il termine del 15 febbraio 1943 XXI, dai C. P. C. del Regno, intese le competenti organizzazioni sin dacali provinciali interessate, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna azienda e di tutti quegli altri elementi ai quali i Consì'glt stessi crederanno di fare utilmente, ricorso. Effettuata la suddetta ripartizione, i Consigli Provinciali delle Corporazioni ne daranno comunicazione

al Ministero delle Cor porazioni ed alle_ competenti organizzazioni Sindacali provinciali, trasmettendo i relativi elenchi nominativi delle aziende iscritte. Le suddette organizzazioni sindacali, alla loro volta, comunicheranno con lettera raccomandata ai singoli interessati l'indicazione del grup po e della categoria in cui sono stati compresi. Entro il 1° marzo 1943 XXI ciascuna azienda dovrà esporre nel suo esercizio, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con l'indicazione del gruppo e della

categoria nella quale £ssa è stata iscritta. Le case modelliste e le aziende iscritte alla categoria extira del gruppo < B», dovranno indicare nel cartello il numero e la data dell'autorizzazione ministeriale, che sarà loro comunicata a mezzo del Consiglio Prov. delle Corporazioni competente per territorio. 2°) Le case del gruppo <.A», nella vendita dei modelli alle mo disterie, non potranno richiedere prezzi superiori a quelli risultanti dal costo franco laboratorio delle materie prime e degli

denominazione e sede della ditta pro- ! duttrice, con la dizione « modello ». 3°) Nei rapporti col consumatore diretto le aziende del grup po «A» non potranno percepire compensi di confezione e praticare

11
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_84_object_3233131.png
Seite 84 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta (applicare il prezzo del disegno del tipo n. 4 aumentato del valore« sotto elencato per ogni cm. di secondo broccato): Altezza cm i 112 prezzo al cm. 27,70 Tipo n. 5 - NASTRO TUBOLARE A DOPPIA FACCIA PER TI RANTI CALZATURE CON DICITURA - Colori solidi. Altezza cmi 20 Prezzo ff. per 1 mt. di nastro 98,-^- Prezzo al consum. per 1 mt. nastro 1,-15 Prezzo del disegno per ogni cm. dell'etichetta: Altezza cm. 20 prezzo al cm 21,60 NOTE - Il produttore

ha l'obbligo di tenere per tre anni iì disegno a disposizione del cliente. Durante questo periodo il clien te che ripeterà l ordine non dovrà pagare il disegno. Trascorsi i tre anni è in facoltà del produttore di far pagare/ un nuoyo disegno che dovrà essere tenuto a disposizione del cliente per altri tre anni. Qualora il commitlenle richiede l'esecuzione dello schizzo dell'etichetta da prodursi, questa dovrà essere pagalo per ogni ti po ed altezza di etichetta L. lo.— (qualunque sia il numero degli

schizzi presentati) restando lo schizzo scelto di proprietà del com mittente. Etichette preparate per scrittura - queste preparazioni spe ciali ò limitata al tipo n. 1 e n. la e alle altezze di nini. 15 - 20 - 25 e 32. Per tutte le altezze (mm. 15-20-25 e 32) indistintamente: maggiorazione sul prezzo franco fabbrica per 100 metri di nastro di L. 10.— ; maggiorazione sul prezzo al consumatore per 1 metro di nastro di L. Ö.15

12
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_75_object_3233113.png
Seite 75 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
Circolare P. 567 del 3 dicembre 1942 XXI OGGETTO: Tipi di etichette tessute con dicitura e di na stri per tiranti da calzature con dicitura Con riferimento al provvedimento P. 460 con il quale sono> state stabilite le caratteristiche delle etichette tessute e di nastri per tiranti da calzature che i produttori possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, questo Ministero determina quanto segue: 1°) I prezzi massimi di vendita dal produttore e quelli di ven

: jaumentati di non olte il 16 o/o per merce franco magazzino dei grossista stesso, pagamento 30 giorni netto. 3°) Il produttore di etichette tessute e di nastri per tiranti da calzature, è tenuto ad apporre su ogni pezza una fascetta di ga ranzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indi cazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del ti po di etichette e di nastri per tiranti da calzature, nell'altezza in mm. e del prezzo di vendita al consumatore per metro e della

lunghezza in metri della pezza. Per le forniture alle industrie od ai confezionisti il produt tore dovrà apporre invece un cartellino fornito dall'Ente del Tes sile Nazionale, munito delle indicazioni sopra prescritte. € 4) Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare, ai sensi del punto precedente, il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

13
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_40_object_3233042.png
Seite 40 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
Circolare P. 577 del 16 dicembre 1942 XXI OGGETTO: Vendita cotone idrofilo non tipo I farmacisti detentori di coione idrofilo non-tipo dovranno ci 'linciare entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai Sindacati provinciali dei farmacisti, competenti per territorio, le giacenze di cotone idrofilo non tipo dì cui essi sono attualmente in possesso e di cui fin dal 31 ottobre c. a. è vietata la vendila a norma del provvedimento P. 395 del 7 luglio 1942 XX, pubi liccio

nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 14-7-1942 XX. I detti Sindacati terranno le denuncie a disposizione dei com petenti Consigli Provinciali delle Corporazioni. II cotone idrofilo non tipo così denunciato, potrà essere po sto in commercio fino alla data del 30 aprile 1943 XXI. Pesta inteso che in nessun caso detto cotone idrofilo non lipo potrà essere venduto a prezzi superiori a quelli fissati per il cotone idrofilo tipo, al quale il prodotto in vendita può essere assi milato in base alle sue

caratteristiche intrinseche e di confezione. Circolare P. 578 del 17 dicembre 1942 XXI OGGETTO : Prezzi e compensi di confezioni delle case mo- delliste di cappelli e delle modisterie da donna .Allo scopo di istituire una migliore disciplina delle confe- zion! di cappelli per donna, il Ministero delle Corporazioni stabilisce quanto segue: 1°) Le aziende produttrici di cappelli per donna, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentate, devono essere ripar tite in due gruppi, e ciò:

16
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_11_object_3232983.png
Seite 11 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
Circolare n. 38118 III del 16 gennaio 1943 XXI Oggetto: Panificazione con farine miscelate Ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Cornimi della Provincia Al Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi Alla Sezione Prov. dell Alimentazione e per conoscenza: Al Segretario Federale All'Unione Provinciale Fascista degli Industriali All'Unione Prov. Fascista 'dei Commercianti All'Unione Prov. Fascista dei Lavoratori dell'Industria All'Unione Prov. Fascista dei Lavoratori del Commercio Al Questore

~ - Ai Comandanti del Gruppo Interno ed Esterno dei CC. RR. Ai Comandanti dei Circoli della R. Guardia di Finanza di Bolzano, Merano, Brunico, Il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione per l'Alimentazione, nella sua recente adunanza del 5 dicembre u. s-, ha nuovamente portato il suo esame sulla panificazione con farine miscelate, in quanto si prospetta la necessità, a causa delle contingenze determinate dalla guerra, dell'impiego, di miscele, con la farina di frumento, di farina di cereali diversi, oltre alla

farina di mais attualmente in uso. Al riguardo, mentre si richiamano le disposizioni già impartite dal Ministero e contenute nella circolare di »questa Prefettura n. 34102 Div. III pari oggetto, del 26 novembre ,u. s., si fa presente che il Consiglio Supe riore di sanità ha particolarmente insistito sulla inderogabile necessità, ai fini di una buona panificazione, che le operazioni di lievitazioni e, princi palmente, di cottura, siano eseguite con ogni accorgimento, in modo' che l'umidità dei pani

non abbia in nessun caso, a superare il limite massimo indicato nella citata circolare del 31 per cento per le pezzature da gr. 150, e del 33 per cento per quellp da 450 gr.

17
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_10_object_3232981.png
Seite 10 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
„Ma un tale procedimento sembra illegittimo anche nel caso che si tratti di categorie professionali per le quali è consentita la richiesta nomi nativa o la conseguente libere scelta da parte del datore di lavoro. „Infatti la legge e le sue finalità — intese a garantire una equili brata distribuzione di mano d'opera evitante accaparramenti pregiudizievoli alla regolarità del ritmo produttivo generale esigono che queste facoltà si svolgano nell'ambito, non ai di fuori del sistema amministrativo

all'uopo costituito; cioè che l'avviamento al lavoro sia sempre fatto per il tramite degli uffici di collocamento (art. 4 comma primo R. D. 21 dicembre 1938, n. 1934) o la scelta del datore di lavoro si debba effettuare fra gli iscritti nelle liste d'ufficio di collocamento non ai di fuori di esso. „Solo, con l'osservanza di queste condizioni si possono evitare ac caparramenti di mano d'opera o conseguenti aumenti di retribuzione con trari alla legge sul blocco dei prezzi. „II sistema di procedere

all'assunzione di personale mediante inser zioni pubblicitarie nei giornali, salvo a far inscrivere il lavoratore prescelto negli uffici di collocamento prima della sua occupazione al lavoro, sembra illegittimo perchè l'avviamento al lavoro, anziché per il tramite .dell'ufficio di sollocameiito, si svolge sostanzialmente al di fuori di esso. L'intervento di questo ufficio è difatti formale, non sostanziale, successivo non antece dente alla costituzion dell'obbligo da parte del datore di lavoro, dell'assun

zione in servizio del lavoratore a lui presentatosi o da lui prescelto. „Chiarimenti in tal senso sonn stati dati alle Confederazioni fasciste dei lavoratóri e dei datori di lavoro perchè li pnrtino a conoscenza dei propri rappresentanti; inoltre è stato interessato il Ministero della Cultura Popolare perchè sia evitata la pubblicaziond nei giornali delle inserzioni in genere. „Peraltro, poiché è stato rilevato che anche gli Enti pubblici mólto .Spesso fanno ricerca di operai a mezzo di comunicati

18
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_48_object_3233058.png
Seite 48 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
decreta Art. 1. A partire dai giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è proibita la fabbricazione per il consumo interno di mobili di legno diversi dai tipi indicati nell'allegata tabella. ì. Art. 2. I mobili-tipo dovranno avere le caratteristiche tecniche ,spe- _ cifiicate nella tabella qui acclusa e dovranno essere venduti dai produttori a prezzi non superiori a quelli indicati nella colonna 1 della tabella stessa. Art. 3. I prezzi

di vendita indicati nella colonna 1 della tabella ßi riferiscono a merce franco stabilimento di produzione, escluso lo imballaggio. Per le vendite che si effettuano dallo stabilimento di pro duzione con consegna franco domicilio del consumatore dovranno essere praticati prezzi non superiori a quelli indicati nella colonna 2 della tabella che corrispondono ai prezzi franco stabilimento di produzione con una maggiorazione del 30%. Per le vendite che si effettuano dall'esercizio commerciale di vendita

al pubblico, al consumatore, dovranno praticarsi prezzi non superiori a quelli indicati nella colonna 3 della tabella, e che corrispondano ai prezzi franco stabilimento con una maggiorazio ne del 55o/o. I prèzzi di vendita al consumatore, indicati nella colonna 2 e 3 della tabella, sono comprensivi dell'imposta sull'entrata anche per il passaggio al consumatore. Art. 4. Su ciascun mobile dovrà essere impressa in modo indelebile a cura del produttore, l'indicazione della categoria, (in cifra roma-

20
Zeitungen & Zeitschriften
Bollettino Ufficiale Prefettura Bolzano
/tessmannDigital/presentation/media/image/Page/BB/1943/01_02_1943/BB_1943_02_01_9_object_3232979.png
Seite 9 von 86
Datum: 01.02.1943
Umfang: 86
„Si confida, per la precisa osservanza delle istruzioni sopra riportate,,. I Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia sono pregati di voler fare analoga comunicazione alle Amministrazioni dei Beni Frazio nali nonché alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza esistenti nei rispettivi Comuni. Il Prefetto FROGGIO Circolare n. 998 III del 16 gennaio 1943 XXI Oggetto: Inserzioni pubblicitarie per le assunzioni di personale Alla Amministrazione Provinciale Ai Podestà e Commissari

Prefettizi dei Comuni della Provincia Al Segretario Federale e per conoscenza: Alle Unioni Provinciali Fasciste dei Lavoratori e Datori di lavoro Per opportuna conoscenza e norma si trascrive la seguente circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'oggetto: „11 Ministero delle Corporazioni ha rilevato che è invalsa, in taluni settori, l'abitudine da parte dei datori di. lavoro di assumere Ja mano d'o pera loro occorrente mediante inserzioni sui giornali, salvo a far

iscrivere il lavoratore nelle liste dell'ufficio di collocamento competente prima del l'inizio del servizio. „E' indubbio che nei riguardi degli operai per i quali la legge, pre scrive l'avviamento al lavoro da parte dell'Ufficio di collocamento sulla base della richiesta numerica del datore di lavoro, un simile procedimento è illegittimo, in quanto, fra l'altro, sopprime quella potestà di scelta, nel l'avviamento al lavoro, che la legge riserva esclusivamente all'ufficio • di collocamento £ quella

valutazione comparativa della capacità professionale dei lavoratori e dei loro titoli preferenzieli, che costituisce il presupposto necessario del loro avviamento al lavoro (art. 10 R. D. L. 21 dicembre 1938 XVIII n. 1934).

21