cittadinanza, presso Università austriache d^po il 3 novembre 1918 e non oltre il 31 dicèmbre 1923, possono essere riconosciuti validi nel territorio del Regno; limitata mente alle dette scuole, con provvedimento del ministro dell'istruzione, sentita la (Giunta, del Consiglio 'superiore della, istru zione pubblica. Per tale riconoscimento è richiesta una prova di lingua italiana, e per i titoli dii a- biMtazione all'insegnamento della storia e della geografia, una prova orale integrati
va nelle.dette materie. Da esso sono esclusi i titoli -di abilitazio ne all'insegnamento della lingua italiana. Per il riconoscimento dei titoli consegui ti in base a disposizioni posteriori al 3 no vembre 1918, la Commissione indicata al l'art. 8 del presente decreto stabilirà, caso per caso, le prove che, oltre a quelle sopra indicate, i candidati dovranno sostenere. Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gaz zétta ufficiale del Regno e sarà presentato