la lett. b), il figlio di un genitore ebreo (italiano o ebreo) è sempre considerato ebreo - anche in questo caso prescindendo dalla reli gione professata - anche se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito - ptr concessione o per matrimonio - la cittadinanza italiana. Per la lett. d), il nato dai genitori di nazionalità italiana
, di cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi con creta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamemente ebraici. I Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1 Q ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica: se, invece, alla data